T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 27-07-2011, n. 6725

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, D.G.F. e S.L., dopo aver adito il G.O., per retribuzione di mansioni superiori, propongono -a seguito di declaratoria in quella sede di difetto di giurisdizione (sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 235 del 18.3.2004)- ricorso a questo Tar, esponendo di essere stati assunti nel 1980 dal Ministero dei Lavori Pubblici presso il Cantiere SEP di Civitavecchia in profili professionali di IV q.f., essendo stati peraltro adibiti, entrambi, dal 2.11.1981 al 30.5.1998, a mansioni proprie di qualifica superiore, in varie posizioni (il D.G. come tracciatore meccanico, vice capo cantiere, capo cantiere, coordinatore dei reparti di VI livello, ancora vice capo cantiere; lo S. come tracciatore navale, coordinatore dei reparti, vice capo cantiere di VI livello, ancora coordinatore dei reparti). Rivendicano quindi il diritto alla retribuzione (non erogata dalla P.A.) di dette mansioni, richiamando conforme giurisprudenza del giudice amministrativo e della Corte Costituzionale, ed invocando altresì l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/01, già art. 56 del D.Lgs. 29/03 come sostituito dall’art. 25 del D.Lgs. n. 80/98 e poi modificato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 387/98, di estensione della disciplina privatistica ex lege n. 300/70 ai pubblici dipendenti, nonché gli artt. 2103, 2126 e 2041 c. c., l’art. 36 Cost., ed infine, come azione sussidiaria, il principio dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c..

Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso è privo di fondamento.

La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e del giudice amministrativo in genere è assolutamente prevalente, invero, nel senso di ritenere non suscettibili di favorevole considerazione le istanze dei dipendenti pubblici tese al riconoscimento delle differenze retributive legate allo svolgimento delle mansioni superiori asseritamente svolte (tra le più recenti, cfr. CdS sez. VI, 24.1.2011, n. 467; Tar Lazio, RM, I, 20.1.2011, n. 653; II, 5.1.2011, n. 28; CdS, V, 25 maggio 2010, n. 3314; 17 settembre 2010, n. 6949; sez.VI, 20 ottobre 2010, n. 7584; sez. IV, 16 luglio 2010, n. 4596; 9 luglio 2010, n. 4465; 30 giugno 2010, n. 4165).

In proposito è stato infatti anche da ultimo rilevato (CdS, V, 7.4.2011, n. 2166) quanto segue:

"a) salvo che non sussista una specifica disposizione di legge che disponga altrimenti, lo svolgimento in via di mero fatto da parte di un pubblico dipendente di mansioni superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, costituisce circostanza irrilevante sia ai fini della progressione in carriera che ai fini economici (non essendo sotto tale aspetto il rapporto di pubblico impiego assimilabile al rapporto di lavoro privato ed essendo di natura indisponibile gli interessi pubblici coinvolti), sia, comunque, perché l’attribuzione di mansioni superiori e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di inquadramento.(ex multis, Sez. VI, 8.1.2003, n. 17; 19.9.2000, n. 4871; 22.8.2000, n. 4553; 11.7.2000, n. 3882; A. P. 23.2.2000 n. 11)";

"b) la domanda volta ad ottenere una retribuzione superiore a quella riconosciuta dalla normativa applicabile non può fondarsi sull’art. 36 Cost., che afferma il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato; tale norma, infatti, non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall’art. 98 Cost. (che, nel disporre che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio) e quali quelli previsti dall’art. 97 Cost., contrastando l’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita, con il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità dei funzionari (C.d.S., Sez. VI, 19.9.2000, n. 4871; Sez. VI, 11.7.2000, n. 3882; Sez. VI, 15.5. 2000, n. 2785; A. P. 18.11.1999, n. 22);"

"c) per effetto degli artt. 51 e 97 Cost. le attribuzioni delle mansioni e del relativo trattamento economico non possono essere oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi (C.d.S., Sez. VI, 8.1.2003, n. 17; 19.9.2000, n. 4871; Sez. VI, 11.7. 2000, n. 3882; A. P. 23.2.2000, n. 11);"

"d) il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori da parte dei pubblici dipendenti ha trovato riconoscimento con carattere di generalità soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 29.10.1998, n. 387, il cui art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina dell’art. 56 D.lgs. 3.2.1993 n. 29, laddove prima di tale data nel settore del pubblico impiego, salvo diversa disposizione di legge, le mansioni svolte da un pubblico dipendente erano del tutto irrilevanti ai fini della progressione di carriera ovvero agli effetti economici di un provvedimento di preposizione ad un ufficio di livello superiore.(cfr. giurisprudenza già citata in precedenza)."

E’ stato ancora ricordato nella menzionata pronuncia n. 2166/11, che "la Sezione, inoltre, nella decisione 25 maggio 2010, n. 3314, ha anche osservato che il principio, favorevole al dipendente pubblico, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. 11 dicembre 2007, n. 25837), secondo cui "in materia di pubblico impiego – come si evince anche dalla lettura del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 56, comma 6, (nel testo sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15) – l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.. Norma questa che deve, quindi, trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all’attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.", non è sufficiente a mutare il precedente pacifico orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori può essere riconosciuto in via generale solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. L.vo n. 387/1998 (22 novembre 1998), in quanto detto decreto possiede evidente carattere innovativo rispetto alla normativa precedente e non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse (C.d.S., A.P. n. 3/2006).

Rileva, insomma, questo Tribunale, che la retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico non trova base normativa in alcuna norma o principio generale desumibile dall’ordinamento. Ciò, neppure nell’art. 2126 c.c., che concerne solo l’ipotesi della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di atto nullo o annullato, né nell’art. 36 cost., la cui incondizionata applicazione al pubblico impiego resta impedita dalle contrastanti previsioni degli art. 97 e 98 cost..

Parimenti inapplicabile si appalesa poi l’art. 2041 c.c., in ragione della sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa. Inoltre, sotto il profilo da ultimo citato, il diritto del pubblico dipendente al corrispettivo, per l’espletamento di mansioni superiori, non può fondarsi ex art. 2041, c.c. sull’ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione, atteso che l’esercizio di mansioni superiori a quelle della qualifica rivestita, svolte durante l’ordinaria prestazione lavorativa, non arreca alcuna effettiva diminuzione patrimoniale ai danni del dipendente (vedi, tra le tante, Consiglio Stato, sez. V, 18 agosto 2010, n. 5861; TAR Lazio, RM, n. 563/11; CdS, V, n. 5064/2010; n. 1382/2010).

In conclusione, per il periodo antecedente il 30 giugno 1998, cui si riferisce la presente controversia, non può, quindi, essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti alle predette rivendicate differenze retributive (C.d.S., sez. V, 29 aprile 2009, n. 2740).

Il ricorso va quindi respinto, ma ragioni di equità inducono a compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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