Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29118 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 28 marzo 2011, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, in riforma dell’ordinanza del Gip del Tribunale di Cassino disponeva il ripristino della misura cautelare in carcere nei confronti di D. S.C., imputato dei delitti di usura ed estorsione in danno di M.P..

Il Tribunale rilevava in primo luogo l’incongruenza del provvedimento del GIP che, (medesima persona fisica) nell’arco di una sola settimana in assenza di elementi nuovi, aveva mutato orientamento con commistione tra piani (quello della progressione processuale e quello cautelare) che nulla hanno a che vedere tra di loro. Rilevava inoltre che, avendo il Giudice accolto l’istanza di rito abbreviato condizionato all’esame di alcuni testi, insorgeva ulteriore esigenza cautelare costituita dal pericolo di inquinamento probatorio. Non andava trascurato che il provvedimento impugnato aveva consentito all’imputato di scegliere il luogo d’ arresto e che l’inidoneità di tale misura era ulteriormente dimostrata dalla sopravvenienza di misura cautelare inframuraria, disposta da diversa autorità giudiziaria, per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Infine si segnalava l’omessa comunicazione al PM dell’ordinanza di sostituzione della misura cautelare, omissione che parrebbe configurare una nullità di ordine generale.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo dei difensori, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) e b) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari nonchè per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 e 274 c.p.p., per avere il Tribunale del riesame omesso di considerare che i motivi addotti nell’istanza oggetto di accoglimento da parte del GIP sono diversi da quelli della precedente istanza, respinta, perchè era stato evidenziato che il decorso del tempo aveva prodotto un effetto dissuasivo. Tale argomento viene superato dal Tribunale con la ulteriore supposta esigenza di salvaguardia della genuinità della prova, senza considerare che il ricorrente è rimasto sempre agli arresti domiciliari. Paradossale è infine il richiamo alla sopravvenuta applicazione di misura cautelare in carcere, della quale il GIP non poteva avere consapevolezza, salvo attribuirgli poteri divinatori.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. L’assunto secondo il quale i motivi addotti nell’istanza del 16.12.2010 erano diversi da quelli evidenziati con la precedente istanza è dedotto in maniera generica, senza alcuna specifica critica alla parte del provvedimento impugnato in cui si afferma che tale istanza non aveva indicato alcun elemento nuovo o diverso rispetto alla situazione in precedente esaminata e disattesa.

La circostanza che si era posto in rilievo il decorso del tempo è irrilevante.

Va ribadito che "in tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare" (Cass. Sez. 5, 2.2.-27.4.2010 n. 16425).

II pericolo di inquinamento probatorio, criticato in maniera non specifica, è stato introdotto nel provvedimento impugnato come ulteriore (e quindi non determinante) rispetto a quelli principale costituito dalle rilevate ragioni di illogicità.

Anche la sopravvenuta emissione di provvedimento di custodia cautelare su disposizione di diversa Autorità giudiziaria è presa in considerazione al fine di corroborare il convincimento di inidoneità della misura custodiale domestica.

L’eccezione di tardività dell’appello del Pubblico Ministero è priva di rilievo, perchè il Tribunale ha spiegato (con motivazione che il ricorrente non critica) che dell’emissione dell’ordinanza del 20.12.2010 l’organo di accusa non fu informato. E’ il caso di rilevare che tale immissione non determina alcuna nullità dell’ordinanza ma influisce solo sulla verifica della tempestività dell’impugnazione: il termine per proporre appello non può che decorrere dal momento in cui l’interessato ha conoscenza del provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 28 reg. es. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *