Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29117

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 31 marzo 2011, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, confermava l’ordinanza del GIP in sede, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di D.M., perchè gravemente indiziato di concorso nel delitto di rapina impropria aggravata in danno di M.M.V., fatto commesso in (OMISSIS).

Il Tribunale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e della individuazione fotografica dalla stessa effettuata. Le dichiarazioni delle persone sentite in sede di indagini difensive, attestanti la costante presenza dell’indagato dalle 10 del mattino alle 11 di sera del 20 gennaio 2011 ad una festa presso il campo Rom del (OMISSIS), erano smentite dallo stesso ricorrente il quale aveva affermato di essere stato la sera dei fatti in casa con i suoi familiari. Le esigenze cautelari erano ravvisate nel pericolo di reiterazione desunto dalla gravità del fatto, per l’efferatezza nell’agire e per l’evidente professionalità nel delinquere, e nella negativa personalità del D., gravato da numerosi e specifici precedenti penali. L’allarmante quadro delineato giustificava la misura custodiale applicata.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione: – dell’art. 273 c.p.p., comma 1 nonchè carenza ed illogicità manifesta di motivazione perchè l’unico indizio è costituito dall’individuazione fotografica, effettuata a due mesi dal fatto su sei rilievi fotografici soltanto, da parte di persona la cui capacità mnemonica è stata dubitata dal Tribunale per i Minorenni che ha ritenuto non affidabile il riconoscimento effettuato nei confronti di altra persona, minorenne, ritenuta complice dell’indagato, e che è stata smentita da due persone le cui dichiarazioni sono state raccolte in sede di indagini difensive, ritenute non attendibili sulla base di considerazioni illogiche; – dell’art. 274 c.p.p. nonchè carenza e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo della scelta della misura custodiale in relazione alla gravità del fatto perchè la degenerazione dell’originario delitto di furto in quello di rapina impropria è avvenuta in un momento successivo alla fuga dell’indagato dal luogo dei fatti. La sua condotta non giustifica l’applicazione di misura particolarmente afflittiva e il Tribunale ha omesso qualsiasi valutazione sul punto.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, perchè, al fine di criticare la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della individuazione fotografica effettuata dalla stessa, introduce elementi di natura fattuale (numero delle foto impiegate per il riconoscimento fotografico;

risultato negativo di diversa individuazione effettuata in procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni) che, in quanto non risultanti dal testo del provvedimento impugnato, non possono essere oggetto di scrutinio in questa sede anche perchè non è indicato in maniera specifica da quali atti del processo (o da quali allegazioni difensive rappresentate in sede di riesame) tali elementi, di cui denuncia l’omessa valutazione, i detti elementi probatori risulterebbero. Ancora in maniera inammissibile critica la parte della motivazione con la quale il Tribunale ha giustificato il convincimento di inattendibilità dei risultati delle indagini difensive, perchè sollecita una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio già esaminato dal Tribunale con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.

2. Anche il secondo motivo di ricorso, che attiene alle esigenze cautelari, è inammissibile, perchè ancora sollecita valutazioni di merito, attraverso l’indicazione di elementi di natura fattuale relativi alla ricostruzione della dinamica della rapina e alla condotta in concreto serbata dall’indagato, che non sono desumibili dal provvedimento impugnato ed in relazione ai quali non si denuncia in maniera specifica omessa motivazione in relazione a doglianze difensive (risultati dalla richiesta di riesame o da memoria difensiva o da deduzioni riportate a verbale) in maniera tale da consentire in questa sede la verifica della denunciata mancanza di motivazione.

3. Il ricorrente deve in conseguenza essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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