T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 27-07-2011, n. 6723

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La vicenda trae origine dalla gara, la cui prima seduta si è tenuta in data 20.9.2000, indetta dal Ministero dei Lavori Pubblici per i lavori di rifacimento ed ampliamento dell’impianto di illuminazione del porto di Porto Torres.

Al riguardo la ricorrente, sorteggiata insieme ad altre imprese partecipanti alla gara predetta per documentare, a comprova di quanto dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi dell’art. 10 comma 1 quater della legge n. 109/1994, il possesso dei requisiti speciali ex art. 31 del DPR n. 34/2000, prescritti dal bando di gara, è stata esclusa dalla gara stessa, con escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici per quanto di competenza di quest’ultima (provvedimento in data 9.11.2000).

Il Ministero, invero, ha giustificato il provvedimento suddetto (oggetto d’impugnativa nel presente giudizio) con il rilievo che l’impresa ricorrente non aveva fornito la prova del possesso dei requisiti di cui all’art. 31, lettere a), c) e d) del DPR n. 34/2000, non avendo l’impresa stessa presentato Dichiarazioni dei Redditi ovvero Modelli Unici dai quali poter desumere la cifra d’affari, in lavori, il costo del personale ed il valore dell’ammortamento dell’attrezzatura tecnica.

Avverso l’atto in impugnativa la ricorrente ha formulato due motivi di censura, i quali peraltro sono privi di fondamento, in base alle seguenti considerazioni:

1)non sussiste anzitutto violazione dell’art. 10 comma 1 quater della legge n. 109/1994, in quanto, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, in tema di appalto di lavori pubblici, la disposizione predetta, in caso di mancata prova del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, non distingue tra inadempimento formale (per errore o altro) e inadempimento sostanziale (mancanza dei requisiti per partecipare alla gara), con la conseguenza che, una volta scaduto il termine (dieci giorni richiesti dalla norma per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico organizzativa), l’esclusione dalla gara, il conseguente incameramento della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza hanno carattere sanzionatorio automatico e costituiscono obbligo per la p.a. (Consiglio Stato, sez. V, 04 maggio 2004, n. 2721; CdS, VI, 14 settembre 2006, n. 5324). Non rileva quindi, nella specie, l’eventuale mero errore del ricorrente e il possesso effettivo dei requisiti di cui trattasi, dal momento che nella fase in cui è intervenuto il provvedimento, il comportamento dell’amministrazione dinanzi all’inosservanza dell’obbligo imposto dalla norma di cui all’art. 10, comma 1 quater, l. n. 109 del 1994, era vincolato alla verifica dell’inadempimento, senza che potesse attribuirsi alcun rilievo al fatto che i requisiti da comprovare fossero o meno in effetti posseduti (Consiglio Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7948; vedi anche CdS, VI, n. 3704/2007; CGA n. 233/2009; CdS, VI, n. 5689/2009). Ciò d’altra parte non esclude il diverso potere dell’Autorità di Vigilanza di graduare o ecludere le sanzioni conseguenti di sua competenza nel caso di accertata buona fede o di scusabilità dell’errore e di graduarle comunque in funzione della colpa;

2)l’automaticità delle conseguenze rivenienti dalla mancata comprova dei requisiti (secondo un onere ex lege spettante al concorrente), comporta poi che non si possa assolutamente parlare, nel caso in esame, di difetto di istruttoria dell’Amministrazione o di carenza di motivazione, non rilevando, in effetti, l’effettivo possesso o meno dei requisiti, dato che l’Amministrazione a fronte della carente dimostrazione datane da parte dell’impresa con le modalità documentali prescritte dal bando e dalla legge, non era tenuta a ricercarne autonomamente, per altra via, la prova di sussistenza;

3)infine, circa l’irrilevanza della documentazione di fatto presentata dalla ricorrente, è sufficiente ribadire, in sostanza, quanto già condivisibilmente rilevato a suo tempo nell’ordinanza reiettiva cautelare del 22.2.2001, e cioè che i bilanci prodotti dall’impresa, per il combinato disposto degli artt. 18 e 31 del DPR n. 34 del 2000, erano inidonei (trattandosi di mera documentazione informale di ditta individuale e quindi priva del valore certificativo legale di un bilancio vero e proprio) a comprovare con immediatezza e chiarezza il possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla gara de qua. Invero, la scelta normativa (cfr. artt. 18, 29 e 31 del DPR 34/2000, nonché pag. 6 del Disciplinare di gara che rinvia al Titolo III del DPR stesso per la documentazione dei requisiti), conoscibile con l’ordinaria diligenza dai partecipanti alle gare di appalto, privilegia, per la prova dei requisiti in questione, le dichiarazioni IVA e dei redditi (in astratto contenenti in effetti tutti i dati che dovevano essere dimostrati)e non parla affatto di bilanci per il tipo di impresa (individuale) cui appartiene la ricorrente.

Il ricorso va conclusivamente respinto, ma ragioni di equità e la peculiarità della vicenda inducono a compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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