Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29116 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 31 marzo 2011, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, confermava l’ordinanza del GIP in sede, con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di B.C., perchè gravemente indiziato della ricettazione di autovettura Suzuki Gran Vitara tg (OMISSIS) e di motoveicolo Ducati Monster tg (OMISSIS) compendio di furto in danno di M. D. e C.A..

Il Tribunale riteneva fondata la sussistenza della gravita indiziaria sulla scorta delle intercettazioni disposte in altro procedimento e delle dichiarazioni del proprietario della rimessa, che l’aveva concessa in locazione a S.P., compagna del B. e che l’ha riconosciuto in fotografia per la persona che si era presentato con il nome di C. al momento della stipula del contratto in data 7.10.2008, riconoscimento avvalorato dal fatto che il numero di utenza cellulare memorizzato è riconducibile all’indagato. La sussistenza delle esigenze cautelari era individuata nel pericolo di reiterazione, desunto dalla capacità a delinquere per essere il B. sottoposto ad altra misura cautelare per delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Il tempo trascorso non è rilevante, anche perchè non è certo il momento di consumazione della ricettazione. Misure meno gravose risultano inidonee in considerazione dei gravi e specifici precedenti penali.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’indagato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. c), art. 275 c.p.p. e art. 292 c.p.p., lett. c) e c-bis) per insussistenza di motivazione nell’ordinanza genetica in relazione alla persistenza delle esigenze cautelari nonostante il rilevante lasso di tempo intercorso dalle condotte contestate, mancanza di motivazione non suscettibile di rimedio da parte del tribunale, che comunque ha fornito giustificazione soltanto apparente, anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, per fatti risalenti a molti anno addietro.

L’ordinanza è altresì carente di motivazione in relazione ai principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, perchè la custodia in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato perchè del tempo trascorso dalla commissione del reato, e quindi della sua irrilevanza, si è tenuto conto, in quanto la sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al delitto di ricettazione è connessa al dato processuale costituito dal fatto che il rinvenimento e il sequestro dei veicoli è avvenuto nella fase di esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare disposta in relazione a diverso procedimento per i gravi delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. E’ questa consuetudine al crimine che viene posta dai giudici di merito (fin dall’ordinanza genetica) a fondamento del convincimento della pericolosi sociale non altrimenti fronteggiabile, se non con la custodia cautelare in carcere. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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