T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 27-07-2011, n. 6722

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Ritenuto anzitutto di poter prescindere dall’approfondimento della questione della regolarità della costituzione dell’Università a mezzo di Avvocato del libero foro, dato che l’Avvocatura dello Stato, in relazione al conferimento da parte dell’Ateneo di mandato con rappresentanza a detto Avvocato, ha formalmente revocato, in data 20.11.2010, la propria costituzione, ed atteso altresì che la causa può essere definita, nei termini appresso specificati, sulla base di dati fattuali comunque incontrovertibili.

2.Premesso quanto sopra, il ricorso introduttivo è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che l’impugnato provvedimento di esclusione per le ragioni inizialmente valorizzate dall’Amministrazione (mancanza di dichiarazione da parte del Direttore Tecnico dell’assenza di requisiti previsti a pena di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) deve ritenersi essere stato comunque superato dall’Università a seguito della successiva ammissione con riserva alla gara della ricorrente (tenuto evidentemente anche conto dell’esito di ordinanza istruttoria da cui era emersa la qualità di responsabile tecnico, e non di direttore tecnico vero e proprio, del soggetto di cui sopra) cui ha poi fatto seguito altro provvedimento di esclusione dell’istante dalla procedura, per diverse sopravvenute ragioni, assunto dalla commissione di gara nella seduta dell’11.3.2011 e successivamente comunicato dall’Ateneo.

3.Tale ulteriore determinazione di esclusione è basata sul rilievo della mancata presentazione, da parte della ricorrente, nei termini fissati dalla nota dell’1.3.2011, del documento, richiesto dalla stazione appaltante, attestante l’estensione dei termini di validità della cauzione provvisoria al 30 marzo 2011, e della dichiarazione di conferma di validità dell’offerta economica sino alla stessa data.

Avverso l’atto suddetto l’istante ha prodotto motivi aggiunti, depositati il 20.4.2011, che tuttavia sono privi di fondamento, in base alle seguenti considerazioni.

Assume la ricorrente che la documentazione integrativa non poteva essere richiesta, in quanto la gara era ancora sub iudice e, non essendo stata accolta l’istanza cautelare, l’originario provvedimento di esclusione dalla gara era stato sostanzialmente confermato dal Tar, che si era limitato a fissare, con l’ ordinanza del 10.11.2010, l’udienza di merito (che quindi si sarebbe dovuto attendere) per il 15.6.2011.

Ad avviso del Collegio, il suesposto ragionamento non può essere condiviso, dal momento che l’ordinanza cautelare richiamata, pur non sospendendo il provvedimento di esclusione dalla gara, aveva al riguardo apprezzato il fumus del ricorso, per cui la riammissione della ricorrente alla gara stessa (avvenuta in autotutela e non impugnata) rispondeva indubbiamente all’interesse sostanziale e al bene della vita perseguiti dalla ricorrente, la quale quindi non può ora (infondatamente) lamentarsi che sia stata elusa l’ordinanza cautelare e che pertanto la gara doveva rimanere bloccata in attesa della definizione della vertenza anche in via bonaria.

4.Privo di fondamento è anche l’assunto della ricorrente per cui la mancata presentazione della richiesta documentazione, nei termini stabiliti, sarebbe stata irrilevante (sia con riferimento al rinnovo della polizza che alla conferma della validità dell’offerta) atteso che non sarebbe certamente sussistito il rischio che la ricorrente stessa, dopo aver addirittura proposto, a tutela della propria posizione, il ricorso in trattazione (in attesa della cui decisione era rimasta vincolata), potesse poi rifiutarsi di stipulare il contratto, adempimento cui era preordinata la cauzione di cui era stata chiesta la proroga.

Reputa invero il Collegio che l’Amministrazione, con la predetta nota datata 1.3.2011, di regolazione del procedimento, discrezionalmente emessa con imposizione cautelativa (ma non arbitraria) di adempimenti non particolarmente gravosi da compiersi entro termini perentori, ha inteso evidentemente ottenere, a scanso di eventuali incertezze o possibili contestazioni derivanti dagli iniziali termini di impegno per la cauzione e per l’offerta, formali dichiarazioni di estensione degli impegni stessi. Il che non appare né illogico, né sproporzionato, né quindi illegittimo.

5.Infine, quanto all’assunto per cui le richieste di integrazione documentale sarebbero state conosciute dalla ricorrente ben oltre la data risultante all’Amministrazione di ricezione del relativo fax, di tale circostanza la ricorrente non fornisce alcuna prova (in contrasto con le risultanze dell’Amministrazione), così come non prova che vi siano effettivamente stati, per il fax stesso, problemi di ricezione (soltanto genericamente asseriti senza specificazione del tipo di malfunzionamento occorso) della nota di richiesta di rinnovo della cauzione e di conferma della validità dell’offerta. In ogni caso deve rilevarsi in proposito che il disciplinare di gara all’art. 7 punto bb) imponeva alle imprese concorrenti l’obbligo (cui evidentemente anche l’istante si era attenuta) di indicare nella domanda "il numero di fax al quale inviare comunicazioni inerenti l’appalto, autorizzando così l’Amministrazione all’utilizzo di tale mezzo per qualsiasi comunicazione", per cui, in presenza di tale prescrizione, la richiesta di integrazione documentale a mezzo fax è stata nella specie correttamente effettuata ed era semmai onere della ricorrente di controllare il costante funzionamento dell’apparecchiatura di ricezione ed avvertire per tempo l’Amministrazione di eventuali guasti intervenuti. In assenza di ciò (ed in difetto di prova del prospettato malfunzionamento) la mancata ricezione del fax non può essere opposta all’Amministrazione, devendosi ricollegare soltanto a un difetto di organizzazione d’impresa.

6.Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, e i motivi aggiunti vanno respinti.

Le spese, avuto riguardo all’esito complessivo della controversia e alle peculiarità della vicenda, possono tuttavia compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso stesso e respinge i motivi aggiunti.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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