Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29115

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 23 febbraio 2011, Tribunale di Roma, sezione per il riesame, confermava l’ordinanza del GIP in sede, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di C.A., perchè gravemente indiziato di concorso nel delitto di rapina aggravata in danno di M. F. nonchè di possesso di tre carte di credito di provenienza furtiva.

Il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria sulla base della denuncia della persona offesa e del riconoscimento fotografico, degli accertamenti immediatamente effettuati dai Carabinieri e delle sostanziali ammissioni del ricorrente. Le esigenze cautelari erano ravvisate nel pericolo di reiterazione, in ragione della pericolosità desunta (nonostante l’incensuratezza) dalla gravità dei fatti e dalla propensione al delitto resa evidente dalla reiterazione delle condotte illecite. Unica misura idonea risultava essere quella in atto, ogni altra più blanda essendo non adeguata ad assicurare il rilevato pericolo di reiterazione.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’indagato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. e per carenza e contraddittorietà della motivazione per non aver tenuto conto delle doglianze difensive proposte con i motivi aggiunti depositati nel corso dell’udienza di convalida in ordine alle incongruenze delle dichiarazioni del denunciante, alle modalità improprie seguite per effettuare il riconoscimento fotografico, alle ragioni per le quali non è stata ritenuta credibile la versione difensiva dell’indagato anche in relazione al possesso delle tre carte di credito; – violazione dell’art. 274, lett. c) in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. c) nonchè illogicità della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, essendo stato trascurato il dato costituito dall’incensuratezza, nonchè sulla inidoneità di misure meno afflittive.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè il Tribunale ha dimostrato di aver preso in considerazione le doglianze difensive, ma di averle disattese perchè irrilevanti, una volta che lo stesso indagato ha ammesso la sua presenza sul luogo e al momento dei fatti, sicchè l’eventuale irritualità delle modalità di espletamento dell’individuazione fotografica è priva di qualsiasi rilievo, al pari delle eventuali marginali discordanze tra quanto si sostiene esser stato dal M. riferito nell’immediatezza dei fatti e quanto precisato in sede di formale denuncia. L’inverosimiglianza delle giustificazioni fornite dall’indagato in sede di interrogatorio è stata giustificata in ragione del loro contrasto con le altre risultanze acquisite, costituite non solo dalle accuse mosse dalla persona offesa ma anche dagli accertamenti effettuati sul luogo e nell’immediatezza dei fatti dai Carabinieri, che si sono avvalsi anche delle "indicazioni" di altre persone presenti ai fatti. Anche il relazione al possesso delle carte di credito l’inverosimiglianza della spiegazione addotta è stata vagliata, per l’assenza di spiegazione sulle ragioni per le quali, in un contesto di concitazione (per essere in corso una lite), un non meglio identificato connazionale gli avrebbe affidato in custodia momentanea tre carte di credito.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale non ha omesso di considerare l’incensuratezza, perchè al fine di giustificare il giudizio di pericolosità sociale ha vagliato non solo la gravita dei fatti ma anche la reiterazione delle condotte delittuose, rivelatrici (in ragione del possesso ingiustificato di carte di credito provento di altrettanti furti, la cui ricezione costituisce delitto di cui all’art. 648 c.p. e non l’ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9: cfr. Cass. SU 28.3-7.6.2001 n. 22902, Tizzi) la contiguità con ambienti criminali.

Anche l’inidoneità di misure meno afflittive è stata giustificata con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.

L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

3. Il ricorso deve in conseguenza esser rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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