Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29114 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 23 febbraio 2011, il Tribunale di Bologna sezione per il riesame, confermava il provvedimento del GIP del Tribunale in sede, con il quale questi era stata disposta ma misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di S. T., perchè gravemente indiziato del delitto di rapina aggravata dall’uso di un coltello in danno di P.R. al quale sottraeva la somma di 200,00 Euro, in Bologna il 6 ottobre 2010.

Il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria in ragione dell’attendibile esposizione dei fatti da parte della persona offesa, cui si contrapponeva un’ artificiosa e poco credibile versione dell’indagato. Le esigenze cautelari erano ravvisate nel pericolo di reiterazione, tenuto conto delle sue condizioni personali (disoccupato, in condizioni di marginalità sociale, gravato da precedenti specifici e recenti, trasgressivo del foglio di via obbligatorio). Unica misura idonea era quella in atto, essendo ostativo agli arresti domiciliari il precedente per evasione. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’indagato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, posto che dalla lettura della denuncia presentata ai Carabinieri risulta che P. si è dichiarato certo di esser stato minacciato con un coltello, pur non essendo riuscito a vedere la lama, ma per averne "sentito la punta allo stomaco"; – mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della valutazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, la cui attenta lettura avrebbe consentito al Tribunale di comprendere le ragioni del risentimento di P., per le spese sostenute per farsi aiutare dal ricorrente nella ricerca di una camera per soggiornare a (OMISSIS); – mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, tenuto conto che i fatti per i quali vi sono processi sarebbero stati commessi a (OMISSIS) mentre il ricorrente è residente a (OMISSIS), sicchè sarebbe stato sufficiente l’obbligo di presentazione ai Carabinieri del luogo di residenza associato all’obbligo di dimora; – travisamento della prova, per inesatta percezione dei fatti da parte del giudice, che vizia l’intero ragionamento svolto. Inoltre il Giudice ha dato atto che il quadro indiziario a carico è costituito dalle sole dichiarazioni di P., ma prive di riscontri individualizzanti idonei a confermarne l’attendibilità.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, mediante il riferimento al contenuto degli atti, senza peraltro formulare alcuna critica specifica alla motivazione adottata dall’ordinanza impugnata in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa ma pretendendo in questa sede un’ ulteriore e non consentita valutazione che attiene al merito.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, perchè sollecita un’ ulteriore e non consentita valutazione di merito in relazione al medesimo materiale probatorio (verbale di interrogatorio di garanzia) che, in quanto giustificata con argomentazioni non manifestamente illogiche, è insuscettibile di censura in sede di legittimità L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.u. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al terzo motivo di ricorso. La circostanza, che le precedenti condanne ovvero le pendenze giudiziarie abbiano avuto ad oggetto vicende delittuose commesse esclusivamente a (OMISSIS), è questione di fatto non verificabile in questa sede, ma che potrà essere oggetto di deduzione dinanzi al competente giudice di merito in sede cautelare.

4. Il quarto motivo di ricorso, che formalmente denuncia travisamento della prova, è inammissibile per genericità per la parte in cui si limita ad enunciare "un’ inesatta percezione" degli atti del processo, senza specificare quali siano gli atti travisati, in violazione del disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e che impone tale indicazione specifica; è manifestamente infondato per la parte in cui addebita all’ordinanza impugnata di non aver tenuto conto dell’inesistenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare l’attendibilità del denunciale, perchè l’art. 192 c.p.p., comma 3 impone tale verifica solo per il dichiarante che sia imputato (o indagato) nel medesimo procedimento o in procedimento connesso.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nei rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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