T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 27-07-2011, n. 6720

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il professor G.R. ha impugnato il provvedimento rettorale n.126 del 26.10.2010: con cui se ne è decretata la nomina a Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e delle Comunicazioni dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (solo) sino al 31.10.2011; e non (come egli, alla luce di quanto deliberato – sul punto – dal competente Consiglio di Facoltà, si sarebbe atteso) sino al 31.10.2013.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 15.7.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree siano intrinsecamente fondate.

Al riguardo; premesso che la contestata limitazione temporale è stata disposta in considerazione del fatto che il R. (per sopraggiunti limiti di età) dovrebbe cessare dal servizio a decorrere dall’1.11.2011, si osserva

che la (tuttora vigente) legge n.168/89, nel rispetto delle prerogative costituzionali di cui godono le Università, ha stabilito che queste debbano esser disciplinate esclusivamente dai loro Statuti e Regolamenti;

che (con particolare riferimento al caso di specie) la vigente normativa di settore prevede che i Presidi di Facoltà (scelti tra i professori, anche non di ruolo, di 1^ fascia) durino in carica un triennio;

che, nella circostanza, il Rettore ha quindi introdotto una sostanziale modificazione di tale normativa. (Scaturente dallo Statuto della "Sapienza", che non prevede affatto che i Presidi debbano permanere nella condizione di eleggibilità per tutta la durata dei mandati conferitigli, e dallo stesso Regolamento di Facoltà).

E dunque; atteso

che il cennato Statuto non consente assolutamente di modificare la durata (triennale) di una carica elettiva;

che l’eventuale pensionamento dell’eletto non costituisce (neppure) causa di decadenza dalla carica stessa;

che, del resto, il R. aveva tempestivamente chiesto di potersi giovare di quanto previsto – in tema di trattenimento in servizio – dall’art. 72 del (regolarmente convertito) D.L. n.112/2008;

che il decreto rettorale col quale se ne è disposto (ai sensi della discussa, e discutibile, "legge Gelmini") il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età è tuttora "sub judice",

il Collegio – assorbito ogni ulteriore motivo di gravame – non può (appunto) che concludere per la fondatezza della proposta impugnativa.

La peculiarità della fattispecie, e la sostanziale novità delle questioni trattate, inducono – comunque – all’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla ("in parte qua") il provvedimento costituente oggetto;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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