T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 27-07-2011, n. 6719

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, la "E.O.S." s.r.l., ha impugnato – unitamente agli atti ad esso presupposti e connessi (e con contestuale, e fruttuosa, richiesta di tutela cautelare) – il provvedimento (comunicatole il 16.2.2011) con cui la si è esclusa dalla procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio "oil’ in alcune aree (destinate alla distribuzione di carburante) poste sulla rete autostradale italiana.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 15.7.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree siano intrinsecamente fondate.

Al riguardo; premesso che le aree di servizio oggetto di affidamento non si trovano tutte nell’ambito della Regione Siciliana (e l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’A. è, pertanto, manifestamente infondata), si osserva che – nella "lex specialis" di gara – il numero di puntivendita di cui occorre tener conto per individuare l’"erogato medio complessivo" per il triennio 2007/2009 (e, quindi, la capacità dei partecipanti alla gara "de qua" di gestire impianti di grandi dimensioni) è indicato in modo assolutamente generico: e rappresenta (o, almeno, può ragionevolmente ritenersi che rappresenti) esclusivamente il "quid" di cui era (ed è) richiesta la titolarità per poter partecipare alla procedura in esame.

E, del resto; anche a non voler considerare che il rapportare l’affidabilità di un partecipante ad una gara quale quella di cui trattasi alla gestione dei soli impianti autostradali – e non, anche, a quelli stradali – appare scarsamente ragionevole (essendo noto che gli uni hanno, ormai, le stesse dimensioni degli altri), non ci si può esimere dal rilevare come la ricorrente sia titolare di aree insistenti (pure) sulla rete autostradale siciliana gestita dall’A.: che, quindi, non poteva (e non può) non conoscerne appieno capacità e affidabilità.

E dunque; atteso che (per giurisprudenza consolidata) le disposizioni che impongono dei particolari adempimenti per l’ammissione alle gare vanno interpretate – ove presentino (come nella circostanza) degli elementi di equivocità – nel senso di assicurare (nell’interesse pubblico) la più ampia partecipazione possibile, il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per la fondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituente oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2.000 euro,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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