Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29104

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19 gennaio 2011, la Corte d’Appello di Cagliari, 2^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede sezione distaccata di Sanluri, con la quale l’appellante era stato dichiarato colpevole di ricettazione di ciclomotore compendio di furto commesso il (OMISSIS) in danno di P.G. e targhino, anch’esso compendio di furto commesso il (OMISSIS) in danno di T.E..

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle testimonianze della persona offesa e del figlio di costui P.E., valutati attendibili. Al contrario disattendeva le dichiarazioni difensive dell’imputato, il quale in dibattimento aveva affermato di avere acquistato il ciclomotore da P.P. (altro figlio della persona offesa), perchè si trattava di giustificazione tardiva ed inverosimile. La sua asserita buona fede contrastava con il comportamento serbato (fuga) al momento dell’accertamento da parte dei Carabinieri e con la passiva acquiescenza al sequestro subito. La richiesta di supplemento istruttorio (al di là della tardivita) non poteva essere accolta per l’inutilità dell’audizione di testimoni chiamati a riferire sulle riparazioni da lui fatte effettuare sul mezzo. Non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. ovvero dell’art. 62 c.p., n. 4 nè per dichiarare la prescrizione, perchè l’imputato aveva dichiarato di aver acquistato il ciclomotore tra la fine di luglio e i primi di agosto del 2001.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione ed erronea applicazione dell’art. 507 c.p.p., perchè il primo Giudice, all’esito dell’esame dell’imputato che aveva indicato i nomi delle persone che avrebbero potuto testimoniare sull’acquisto in buona fede del veicolo (perchè vendutogli, non funzionante, in cambio di due agnelli, da P.P.), senza alcuna giustificazione non si avvaleva dei poteri ufficiosi ex art. 507 c.p.p., omissione non colmata dalla sentenza impugnata che si è limitata a dichiarare irrilevante l’audizione dei testi indicati;

– violazione ed erronea applicazione degli artt. 157 e 160 c.p., perchè il reato è prescritto, tenuto conto dei termini più favorevoli introdotti con la L. n. 251 del 2005 e comunque anche tenuto conto della precedente disciplina, perchè l’ultimo delitto presupposto risale al (OMISSIS). Le dichiarazioni dell’imputato non soggiacciono all’obbligo di verità, tanto più che gli stessi giudici di merito le hanno giudicate inattendibili.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Vero è che la valutazione di irrilevanza giustifica solo l’inutilità di procedere all’audizione della persona che procedette alla riparazione, non anche L. e F. (indicati come le persone che informarono l’imputato dell’intenzione di P.P. di vendere il motorino) e S.R. (la ragazza di P.).

Tuttavia l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) consente il ricorso per cassazione per mancata audizione di prova decisiva quando la parte ne ha fatto "richiesta" anche nel corso nell’istruttoria dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’art. 495 c.p.p., comma 2.

Nel caso la critica attiene al mancato esercizio del potere ufficioso del giudice a norma dell’art. 507 c.p.p., ma si omette di considerare che occorre il requisito dell’assoluta necessità, motivatamente negata dalla sentenza impugnata in considerazione della completezza del compendio probatorio e della non illogica valutazione del comportamento acquiescente serbato dall’imputato dopo il sequestro del ciclomotore.

2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso infondato.

Vero è che la sentenza impugnata, dopo aver valutato come "del tutto inverosimili, nonchè assolutamente tardive, le allegazioni dell’imputato", contraddittoriamente rispetto a tale premessa colloca la data della ricettazione all’agosto 2001, sulla scorta proprio della versione dell’imputato, giudicata inattendibile.

Va invero confermato il canone ermeneutico secondo il quale "in tema di prescrizione, l’onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la conseguenza che in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, in applicazione del principio del "favor rei", deve essere dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione" (Cass. Sez. 2, 24.5.2006 n. 19472). Il furto del ciclomotore risale al 6.1.1996; quello del targhino al 17.8.1995.

Ma, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, nel caso deve trovare applicazione la disciplina della prescrizione antecedente a quella introdotta con L. n. 251 del 2005.

Va ribadito che "ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli." (Cass. S.U. 29.10-1012.2009 n. 47008).

Per l’effetto il termine massimo è di quindici anni.

Deve altresì tenersi conto delle sospensioni della prescrizione in conseguenza di rinvii disposti per impedimento dell’imputato che, in quanto avvenuti prima dell’entrata in vigore della citata L. n. 251 del 2005, non sono assoggettati al limite temporale di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Ed invero "ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, deve tenersi conto della disposizione per cui, in caso di sospensione del processo per impedimento dell’imputato o del suo difensore, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, soltanto con riguardo ai rinvii disposti dopo la sua introduzione, avvenuta con la L. 5 dicembre 2005, n. 251." (Cass. S.U., 3.9- 7.12.2010 n. 43428).

Nel caso in esame sono stati disposti rinvii dall’udienza del 15.10.2002 a quella del 18.3.2003, per impedimento dell’imputato (mesi 5 e gg. 3) e dal 15.1 all’11.3.2004 (mesi 1 e gg. 24) per complessivi mesi 6 e gg. 27.

Sempre in omaggio a tale criterio, deve tenersi conto della continuazione, sicchè il termine (nel caso di complessivi quindici anni, sei mesi e ventisette giorni) decorre dalla cessazione della stessa, cioè dal 6 gennaio 1996 e sarebbe venuto a scadere il 3 agosto 2011.

Ne consegue che a tutt’oggi la prescrizione non è maturata.

3. il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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