T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 27-07-2011, n. 6718

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, la "T.I." s.p.a. ha impugnato (con contestuale, e fruttuosa, richiesta di tutela cautelare) il provvedimento n."9197": emesso, dall’A., il 29.6.2001.

Nella pubblica udienza del 15.7.2011 (data in cui la causa è stata chiamata per la discussione), si constata che il procuratore della ricorrente ha dichiarato formalmente che la propria assistita (in considerazione degli sviluppi avuti, "medio tempore", dalla situazione) non ha più interesse ad ottenere una pronuncia sul "merito" dell’attuale controversia.

Nel dare atto di quanto sopra (e nel ravvisare giustificati motivi per far luogo all’integrale compensazione delle spese di lite), il Collegio non può – pertanto – che concludere per l’improcedibilità della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando in rito

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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