Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29103

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Torino, datata 18.1.7.2011, di conferma della pregressa decisione del g.i.p. del tribunale della stessa città in data 4.5.2010 che, in sede di giudizio abbreviato, lo condannava ad anni due e giorni 20 di reclusione per i delitti di rapina pluriaggravata e porto abusivo di coltello, deducendo, con un unico motivo di ricorso, carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità.

Premesso che in sede di appello il prevenuto aveva limitato le sue doglianze con riferimento esclusivo al giudizio di bilanciamento delle circostanze di segno opposto nel senso di sollecitare la valutazione della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e premesso ancora che il giudice dell’appello aveva puntualizzato la presenza tra le aggravanti della circostanza della recidiva reiterata specifica infra-quinquennale, di cui era obbligatoria la considerazione, il motivo di ricorso si palesa come un pass-partout, capace, per la sua genericità, di riferirsi a qualsiasi sentenza, di qualsiasi contenuto, di cui si censuri la carenza di motivazione. Non è dato comprendere dalla lettura del motivo se esso si riferisca a tutto l’impianto motivazionale in punto di responsabilità o di pena, ovvero all’uno ad esclusione dell’altro.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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