Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Col ricorso in esame, la "S.- N.C." ha chiesto che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici venisse condannata a risarcirle il danno (asseritamente) subìto per effetto del provvedimento (assunto il 20.6.2006: e, poi, annullato dal Consiglio di Stato) con cui le era stata revocata l’autorizzazione – concessale nel novembre del 2000 – a svolgere l’attività di attestazione.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza dell’1.7.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree siano sostanzialmente infondate.
Si rileva, al riguardo
che il cennato provvedimento di ritiro era (già) stato riconosciuto legittimo da questo Tribunale;
che l’appello proposto avverso la relativa sentenza era stato accolto solo perché il Consiglio di Stato aveva ritenuto che il sottostante procedimento fosse affetto da taluni vizi di natura formale;
che – neppure nel corso del presente giudizio – sono (del resto) stati forniti degli elementi concreti, atti
a) a smentire la veridicità delle circostanze di fatto (evidenziate sia dalla Guardia di Finanza che dalla D.D.A. di Napoli) poste a base del provvedimento stesso e
b) a dimostrare, in tal modo, che la convenuta abbia – a suo tempo – violato (la "sostanza" del)le disposizioni che (in relazione al complesso sistema di qualificazione) ne disciplinano funzioni e poteri.
Ciò posto; si osserva
che (per giurisprudenza consolidata) l’annullamento – disposto in sede giurisdizionale, di un provvedimento autoritativo non comporta – "ex se" – l’automatico riconoscimento della responsabilità civile dell’Amministrazione;
che, ai fini della configurabilità dell’illecito "aquiliano", occorre che il danneggiato dimostri (tra l’altro) il dolo o la colpa dell’autore della determinazione dichiarata illegittima (sul punto, cfr. – "ex plurimis" – C.d.S., V, n.3750/2009);
che, con particolare riferimento al caso di specie, non può certo dirsi (alla luce di quanto testé evidenziato) che l’adozione dell’impugnato atto di revoca sia avvenuta in – ingiustificato e colpevole – spregio di quei principi di imparzialità, correttezza e buona fede ai quali l’esercizio di una funzione pubblica deve costantemente ispirarsi.
E tanto basta, al Collegio (che, in considerazione della complessità della vicenda trattata, ritiene di dover compensare – tra le parti – le spese di lite), per ritenere – appunto – infondata (ed, in quanto tale, passibile di reiezione) la proposta azione risarcitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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