T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-07-2011, n. 1205 Legittimazione processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B. F., B. G.M., B. G.B., F.G., P.M. – imprenditori agricoli a titolo principale, titolari di azienda agricola – in data 24.1.2002 ottenevano (in esecuzione di ordinanza cautelare n. 813 del 16.11.2001 della Sezione) concessione edilizia avente per oggetto la realizzazione di una struttura, articolata su due piani interrati e due sopraelevati, per superficie di mq. 2.226,09.

In data 30.6.2006, gli stessi presentavano istanza – assunta al prot. n. 9621 del Comune – volta ad ottenere permesso per variante in sanatoria, precisando che "l’opera deve essere valutata ai sensi degli artt. 59 e 60 della l.r. n. 12/05 che prevale nelle zone E sui regolamenti edilizi e d’igiene".

Il Comune di Erbusco accertava, con verbale in data 3.8.2006, a seguito di sopralluogo effettuato il 10.7.2006 l’avvenuta realizzazione di opere in difformità dalla concessione, con la realizzazione – a fronte di una s.l.p. autorizzata di mq. 2.226,09 – di una struttura avente superficie di mq. 3.027,95 così determinando un" eccedenza di mq. 801,46.

Con nota 19.9.2006, il Comune preannunciava, ex art. 10bis L. n. 241/90, il diniego, al quale i richiedenti controdeducevano con scritto del 30.9.2006.

In data 26.1.2006 l’Amministrazione emetteva il provvedimento di diniego di rilascio di permesso in variante in sanatorio, che i B. – F.- P. impugnavano avanti a questa Sezione con il ric. n. 29/2007 RG, che veniva definito con la sentenza di rigetto n. 376/2011, depositata il 3.3.2011.

Frattanto il Comune emetteva l’atto 8.4.2008 n. 5390, con il quale avvisava i proprietari che, a seguito del diniego, avrebbe assunto provvedimenti sanzionatori.

Infine, con provvedimento in data 13.8.2008, l’Amministrazione comunale ha provveduto alla determinazione e all’irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 380/01.

Il provvedimento è così articolato:

A) richiama il diniego definitivo al permesso di costruire in sanatoria emesso in data 26.10.2006 prot. n. 15651, la DIA depositata il 29.10.2007 prot. n. 15833 per l’esecuzione delle opere dei adeguamento parziale alla concessione edilizia n. 120/2001 del 24.1.2002 e i verbali del sopralluogo effettuati dall’UTC il 10.7.2006 e il 12.3.2008, mediante i quali sono state quantificate le superfici in ampliamento abusivamente realizzate;

B) afferma che le opere abusivamente realizzate sono in parziale difformità dai titoli autorizzativi rilasciati nel corso degli anni e pertanto soggiacciono alle disposizioni di cui all’art. 34 del D.P.R. 380/2001;

C) ritiene – giusta le risultanze del sopralluogo del 12.3.2008 – che la demolizione delle opere abusivamente realizzate comprometterebbe la sicurezza statica delle opere realizzate in maniera conforme, di guisa che si può procedere alla determinazione della sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2 del cit. DPR n. 380;

D) rileva che la destinazione d’uso dell’immobile abusivamente realizzato è in parte residenziale e in parte produttiva e che è stata richiesta la determinazione del valore venale dell’immobile ad uso agricolo (cantina vitivinicola) all’Agenzia del Territorio di Brescia, che – con atto in data 24.6.2008 prot. n. 7633/08/140 (allegato al provvedimento) – lo ha determinato in euro 564.000,00;

E) osserva che – avendo i B. provveduto a tamponare alcuni locali ai piani interrato primo e secondo, così precludendone l’accesso (ex DIA 29.10.2007)- non è corretto computare anche le suddette porzioni di piano, come fatto dall’Agenzia del Territorio, sicché deve essere scomputata la somma relativa, che ammonta a Euro 67.770,00, pervenendo a determinare il valore delle opere abusive a destinazione produttiva in Euro 496.441,00;

F) richiama l’allegata determinazione dell’Area tecnica comunale 7.8.2008, che stabilisce il costo di produzione, ai sensi della L. 392/1978, della porzione residenziale in Euro 17.429,00;

G) determina la sanzione in complessivi Euro 1.027.740,00, che pone in solido a carico di B.F., B.G.M., B.G.B., F.G., P.M., R.A., ditta V.F. e ditta F.M. Costruzioni di M.V. e G. SNC.

Con ricorso notificato il 13.11.2008 e depositato in Segreteria il successivo giorno 25 (ivi rubricato al n. 1163/08 RGR), B. F., B. G.M., B. G.B., F.G., P.M. – titolari di azienda agricola – impugnano il provvedimento in data 13.8.2008 del Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Erbusco – di irrogazione di sanzione pecuniaria ex art. 34 del DPR n. 380/01 per la realizzazione di opere abusivamente realizzate in parziale difformità rispetto al titolo autorizzatorio (modifica ed ampliamento dell’edificio agricolo in via Bellavista) – sia l’allegata relazione tecnica dell’Agenzia del Territorio del 24.6.2008, con la quale è stato quantificato il valore delle opere abusive realizzate, sia (ancorché con la clausola dubitativa "in quanto occorrer possa") la nota 8.4.2008 prot. n. 5390 dell’ufficio tecnico comunale, con cui veniva preannunciata l’applicazione della sanzione. pecuniaria.

I ricorrenti deducono

1) Violazione di legge: art. 34 del D.P.R. n. 380/01; Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza manifeste; vizio e difetto di procedura e di istruttoria; per aver l’Agenzia del Territorio considerato, in sede di stima, le strutture come beni a sé stanti e non come costituenti un tutt’uno con l’azienda agricola e per aver applicato il metodo sintetico, in carenza dei presupposti che ne consentono l’utilizzo.

2) Violazione di legge: art. 10 della L. n. 241; Eccesso di potere per vizio di procedura e di istruttoria; in quanto i privati destinatari non hanno avuto alcuna possibilità di partecipare al procedimento.

3) Invalidità derivata, in relazione ai motivi dedotti con il ricorso n. 29/2007, che vengono anche in questo gravame riproposti:

A) Violazione di legge: artt. 59 e 60 della L.R. n. 12/2005; artt. 41, 42 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per vizio di procedura e di istruttoria; illogicità e irragionevolezza;

B) Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; contraddittorietà con precedenti atti amministrativi. Violazione di legge: art. 4 del DM 1404/1968, art. 26 del DPR n. 495/1992.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Erbusco e l’Agenzia del Territorio, chiedendo il rigetto del ricorso.

In vista della pubblica udienza dell’8.6.2011 le parti hanno depositato documenti e memorie illustrative delle rispettive posizioni.

Con ricorso notificato il 13.11.2008 e depositato in Segreteria il successivo giorno 25 (ivi rubricato al n. 1159/08 RGR), la ditta V.F. – impresa di costruzioni che ha eseguito parte dei lavori di realizzazione della cantina – impugna il provvedimento in data 13.8.2008 del Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Erbusco – di irrogazione di sanzione pecuniaria ex art. 34 del DPR n. 380/01 per la realizzazione di opere abusivamente realizzate in parziale difformità rispetto al titolo autorizzatorio (modifica ed ampliamento dell’edificio agricolo in via Bellavista) – sia l’allegata relazione tecnica dell’Agenzia del Territorio del 24.6.2008, con la quale è stato quantificato il valore delle opere abusive realizzate, sia (ancorché con la clausola dubitativa "in quanto occorrer possa") la nota 8.4.2008 prot. n. 5390 dell’ufficio tecnico comunale, con cui veniva preannunciata l’applicazione della sanzione.

La ricorrente deduce

1) Violazione di legge: art. 34 del D.P.R. n. 380/01; Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza manifeste; vizio e difetto di procedura e di istruttoria; per aver l’Agenzia del Territorio considerato, in sede di stima, le strutture come beni a sé stanti e non come costituenti un tutt’uno con l’azienda agricola e per aver applicato il metodo sintetico, in carenza dei presupposti che ne consentono l’utilizzo.

2) Violazione di legge: art. 7 e 10 della L. n. 241; Eccesso di potere per vizio di procedura e di istruttoria; per non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e non aver così potuto, ancorché destinataria della sanzione, alcuna possibilità di partecipare al procedimento.

3) Invalidità derivata, in relazione ai motivi dedotti con il ricorso n. 29/2007, che vengono anche in questo gravame riproposti:

A) Violazione di legge: artt. 59 e 60 della L.R. n. 12/2005; artt. 41, 42 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per vizio di procedura e di istruttoria; illogicità e irragionevolezza,

B) Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; contraddittorietà con precedenti atti amministrativi. Violazione di legge: art. 4 del DM 1404/1968, art. 26 del DPR n. 495/1992.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Erbusco e l’Agenzia del Territorio, chiedendo il rigetto del ricorso.

In vista della pubblica udienza dell’8.6.2011 le parti hanno depositato documenti e memorie illustrative delle rispettive posizioni.

Con ricorso notificato il 13.11.2008 e depositato in Segreteria il successivo giorno 25 (ivi rubricato al n. 1162/08 RGR), il geometra A.R. – progettista e direttore dei lavori del progetto originariamente autorizzato dal Comune – impugna il provvedimento in data 13.8.2008 del Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Erbusco – di irrogazione di sanzione pecuniaria ex art. 34 del DPR n. 380/01 per la realizzazione di opere abusivamente realizzate in parziale difformità rispetto al titolo autorizzatorio (modifica ed ampliamento dell’edificio agricolo in via Bellavista) – sia l’allegata relazione tecnica dell’Agenzia del Territorio del 24.6.2008, con la quale è stato quantificato il valore delle opere abusive realizzate, sia (ancorché con la clausola dubitativa "in quanto occorrer possa") la nota 8.4.2008 prot. n. 5390 dell’ufficio tecnico comunale, con cui veniva preannunciata l’applicazione della sanzione.

Il ricorrente deduce

1) Violazione di legge: art. 34 del D.P.R. n. 380/01; Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza manifeste; vizio e difetto di procedura e di istruttoria; per aver l’Agenzia del Territorio considerato, in sede di stima, le strutture come beni a sé stanti e non come costituenti un tutt’uno con l’azienda agricola e per aver applicato il metodo sintetico, in carenza dei presupposti che ne consentono l’utilizzo.

2) Violazione di legge: art. 7 e 10 della L. n. 241; Eccesso di potere per vizio di procedura e di istruttoria; per non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, e non aver così potuto, ancorché destinataria della sanzione, alcuna possibilità di partecipare al procedimento.

3) Invalidità derivata, in relazione ai motivi dedotti con il ricorso n. 29/2007, che vengono anche in questo gravame riproposti:

A) Violazione di legge: artt. 59 e 60 della L.R. n. 12/2005; artt. 41, 42 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per vizio di procedura e di istruttoria; illogicità e irragionevolezza,

B) Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; contraddittorietà con precedenti atti amministrativi. Violazione di legge: art. 4 del DM 1404/1968, art. 26 del DPR n. 495/1992.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Erbusco e l’Agenzia del Territorio, chiedendo il rigetto del ricorso.

In vista della pubblica udienza dell’8.6.2011 le parti hanno depositato documenti e memorie illustrative delle rispettive posizioni.

Con ricorso notificato il 13.11.2008 e depositato in Segreteria il successivo giorno 25 (ivi rubricato al n. 1164/08 RGR), F.M. Costruzioni di M.V. e G. SNC – impresa di costruzioni che ha realizzato parte della cantina – impugna il provvedimento in data 13.8.2008 del Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Erbusco – di irrogazione di sanzione pecuniaria ex art. 34 del DPR n. 380/01 per la realizzazione di opere abusivamente realizzate in parziale difformità rispetto al titolo autorizzatorio (modifica ed ampliamento dell’edificio agricolo in via Bellavista) – sia l’allegata relazione tecnica dell’Agenzia del Territorio del 24.6.2008, con la quale è stato quantificato il valore delle opere abusive realizzate, sia (ancorché con la clausola dubitativa "in quanto occorrer possa") la nota 8.4.2008 prot. n. 5390 dell’ufficio tecnico comunale, con cui veniva preannunciata l’applicazione della sanzione.

La ricorrente deduce

1) Violazione di legge: art. 34 del D.P.R. n. 380/01; Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza manifeste; vizio e difetto di procedura e di istruttoria; per aver l’Agenzia del Territorio considerato, in sede di stima, le strutture come beni a sé stanti e non come costituenti un tutt’uno con l’azienda agricola e per aver applicato il metodo sintetico, in carenza dei presupposti che ne consentono l’utilizzo.

2) Violazione di legge: art. 7 e 10 della L. n. 241; Eccesso di potere per vizio di procedura e di istruttoria; per non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e non aver così potuto, ancorché destinataria della sanzione, alcuna possibilità di partecipare al procedimento.

3) Invalidità derivata, in relazione ai motivi dedotti con il ricorso n. 29/2007, che vengono anche in questo gravame riproposti:

A) Violazione di legge: artt. 59 e 60 della L.R. n. 12/2005; artt. 41, 42 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per vizio di procedura e di istruttoria; illogicità e irragionevolezza,

B) Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; contraddittorietà con precedenti atti amministrativi. Violazione di legge: art. 4 del DM 1404/1968, art. 26 del DPR n. 495/1992.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Erbusco e l’Agenzia del Territorio, chiedendo il rigetto del ricorso.

In vista della pubblica udienza dell’8.6.2011 le parti hanno depositato documenti e memorie illustrative delle rispettive posizioni.

Con ricorso notificato il 17.12.2008 e depositato in Segreteria il 5.1.2009 (ivi rubricato al n. 3/09 RGR), la Società G. srl – premesso di essere proprietaria, in Censuario di Erbusco, di un complesso immobiliare (residenza con adiacenze), individuato in Catasto con i mappali n. 45, 46, 98, 99 e 101 che si estende sino al limite della Strada Comunale di "Torbiato", al di là della quale è la proprietà, individuata in mappa con il mappale n. 50, di circa mq. 2.900, di B. F., B. Giambattista, B. G., F.G. e P.M. – impugna la determinazione 13.8.2008, prot. n. 12191 del Comune di Erbusco con la quale, ritenuto che fosse ravvisabile una ipotesi di "difformità parziale" rispetto a quanto a suo tempo assentito, da sanzionarsi ex art. 34 del T.U. n. 380/2001 e verificato (durante il sopralluogo del 12.03.2008) che la demolizione delle opere abusivamente realizzate comprometterebbe la sicurezza statica delle opere realizzate in maniera conforme- è stata applicata la sanzione pecuniaria amministrativa, prevista dal 2° comma del citato articolo, al posto di quella "ripristinatoria". La ricorrente ha altresì impugnato il verbale di sopralluogo del 12.3.2008, la nota 8.4.2008, prot. n. 5390 e la determinazione 24.6.2008, prot. n. 7633/08 – 140 dell’Agenzia del Territorio di Brescia (allegate e richiamate dal provvedimento del 13.8.2008).

La G. srl articola le seguenti doglianze:

1) Violazione o errata applicazione di legge (art. 31 e 34 del T.U. n. 380/2001) – conseguente illegittimità del provvedimento impugnato; per essere mancata la previa diffida a demolire la parte della costruzione difforme rispetto alla concessione edilizia.

2) Violazione o errata applicazione di legge (art.31 e 32 del DPR n. 380/2001) – Eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria e di comparazione. Cattivo uso del potere spettante; in quanto non si trattava di difformità parziale, ma totale ovvero con variazione essenziale.

3) Violazione di legge (art. 34 T.U. n. 380/2001) – Eccesso di potere per carenza o insufficiente motivazione, per difetto di istruttoria, per contraddittorietà manifesta, per sviamento della causa e per scorretto esercizio del potere spettante; per aver applicato la sanzione pecuniaria di propria iniziativa, senza richiesta della parte interessata, violando l’ ordine procedurale che impone di prima imporre la demolizione e solo dopo, in caso di specifica richiesta della parte, valutare la sussistenza dell’impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudizio per la parte conforme.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Erbusco e i controinteressati B. F., B. Giambattista, B. G., F.G. e P.M., i quali eccepiscono l’inammissibilità (sia per carenza di legittimazione a ricorrere di G. SRL sia per mancata impugnativa di tti presupposti) e la tardività del gravame e l’infondatezza delle censure.

Le parti – in vista della udienza di merito – hanno depositato documenti e memorie.

Alla pubblica udienza dell’8.6.2011 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio procede alla riunione dei ricorsi all’esame, i quali possono essere decisi con un’unica sentenza, in quanto diretti nei confronti dei medesimi atti.

Invero, nei ricorsi n. 1159/08, n. 1162/08, n. 1163/08 e n. 1164/08 sono impugnati (cfr. le epigrafi dei ricorsi): 1) il provvedimento di irrogazione di sanzione pecuniaria prot. n.12191 del 13.8.2008; 2) l’allegata relazione tecnica dell’Agenzia del Territorio, prot. n. 7633/08140 del 24.6.2008, con la quale viene quantificato l’asserito valore delle opere abusive sanzionate; 3) (se ed in quanto occorrer possa) la nota comunale prot. n. 5390 in data 8.4.2008.

Con il ricorso n. 3/09 sono impugnati (cfr. l’epigrafe del ricorso): il provvedimento 13.08.2008, prot. n. 12121, conosciuto dalla ricorrente in data 30.10.2008 (comunicazione 29.10.2008, prot. n. 10086 del Comune), adottato dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Erbusco Arch. C.M., con il quale è stata "determinata e irrogata sanzione pecuniaria amministrativa" per importo di euro 1.027.740,00 per abuso edilizio posto in essere in via Bellavista di Erbusco, nonché di ogni altro atto o provvedimento pregresso, connesso e/o dipendente ed in particolare del verbale di sopralluogo del 12.03.2008 e della nota 08.04.2008, prot. n. 5390 (richiamata nel provvedimento impugnato), e della determinazione 24.06.2008, prot. n. 7633/08 – 140 dell’Agenzia del Territorio di Brescia.

Detti atti costituiscono la parte finale di una articolata e complessa fattispecie, che deve essere preliminarmente ricapitolata.

B. F., B. G.M., B. G.B., F.G., P.M. – imprenditori agricoli a titolo principale, titolari di azienda agricola – in data 24.1.2002 ottenevano (in esecuzione di ordinanza cautelare n. 813 del 16.11.2001 di questa Sezione distaccata TAR) concessione edilizia avente per oggetto la realizzazione di una struttura, articolata su due piani interrati e due sopraelevati, per superficie di mq. 2.226,09.

In data 30.6.2006, gli stessi presentavano istanza – assunta al prot. n. 9621 del Comune – volta ad ottenere permesso per variante in sanatoria, precisando che "l’opera deve essere valutata ai sensi degli artt. 59 e 60 della l.r. n. 12/05 che prevale nelle zone E sui regolamenti edilizi e d’igiene".

Il Comune di Erbusco accertava, con verbale in data 3.8.2006, a seguito di sopralluogo effettuato il 10.7.2006, l’avvenuta realizzazione di opere in difformità dalla concessione, con la realizzazione – a fronte di una s.l.p. autorizzata di mq. 2.226,09 – di una struttura avente superficie di mq. 3.027,95 con un" eccedenza di mq. 801,46.

Con nota 19.9.2006, il Comune preannunciava -ex art. 10bis L. n. 241/90 – il diniego, al quale controdeducevano, con nota del 30.9.2006, i richiedenti.

In data 26.1.2006 l’Amministrazione emetteva il provvedimento di diniego di rilascio di permesso in variante in sanatoria, che i B. – F.- P. impugnavano avanti a questa Sezione con il ric. n. 29/2007 RG, che veniva definito con la sentenza di rigetto n. 376/2011, depositata il 3.3.2011.

Frattanto il Comune emetteva l’atto 8.4.2008 n. 5390, con il quale avvisava i proprietari che, a seguito del diniego, avrebbe assunto provvedimenti sanzionatori.

In tale atto si affermava che: "Le opere abusivamente realizzate sono in parziale difformità dai titoli autorizzativi rilasciati nel corso degli anni e pertanto soggiacciono alle disposizioni di cui all’articolo 34 del D.P.R. 380/2001 che così recita: 1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso. 2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Ritenuto che la demolizione delle opere abusivamente realizzate comprometterebbe la sicurezza statica delle opere realizzate in maniera conforme, si ritiene di procedere con la determinazione della sanzione prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Tuttavia, poiché la destinazione d’uso dell’immobile e in parte residenziale in parte produttiva, si comunica che si dovrà procedere nel seguente modo:

1. Per la porzione di immobile realizzato abusivamente destinate alla residenza dell’imprenditore agricolo lo scrivente servizio determinerà la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 392/78;

2. Per la porzione di immobile realizzato abusivamente destinate all’attività produttiva agricola, in data odierna la pratica è stata trasmessa all’agenzia del territorio di Brescia, affinché determini valore venale dell’immobile a seguito delle opere realizzate senza titolo".

Infine, con il provvedimento in data 13.8.2008, il Comune di Erbusco ha provveduto alla determinazione ed irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 34 del D.P.R. 380/01.

Il provvedimento è così articolato:

A) richiama il diniego definitivo al permesso di costruire in sanatoria emesso in data 26.10.2006 prot. n. 15651, la DIA depositata il 29.10.2007 prot. n. 15833 per l’esecuzione delle opere dei adeguamento parziale alla concessione edilizia n. 120/2001 del 24.1.2002 e i verbali deI sopralluogHI effettuati dall’UTC il 10.7.2006 e il 12.3.2008, mediante i quali sono state quantificate le superfici in ampliamento abusivamente realizzate;

B) afferma che le opere abusivamente realizzate sono in parziale difformità dai titoli autorizzativi rilasciati nel corso degli anni e pertanto soggiacciono alle disposizioni di cui all’art. 34 del D.P.R. 380/2001;

C) ritiene – giusta le risultanze del sopralluogo del 12.3.2008 – che la demolizione delle opere abusivamente realizzate comprometterebbe la sicurezza statica delle opere realizzate in maniera conforme, di guisa che si può procedere alla determinazione della sanzione pecuniaria ai sensi del secondo comma del cit. art. 34;

D) rileva che la destinazione d’uso dell’immobile abusivamente realizzato è in parte residenziale e in parte produttiva e che è stata richiesta all’Agenzia del Territorio di Brescia la determinazione del valore venale dell’immobile ad uso agricolo (cantina vitivinicola) e che questa – con atto in data 24.6.2008 prot. n. 7633/08/140 (allegato al provvedimento) – ha determinato il valore venale dell’immobile in euro 564.000,00;

E) osserva che, avendo i B. provveduto a tamponare alcuni locali ai piani interrato primo e secondo, così precludendone l’accesso (ex DIA 29.10.2007) non è corretto computare anche le suddette porzioni di piano, come fatto dall’Agenzia del territorio, sicché deve essere scomputata la somma relativa, che ammonta a Euro 67.770,00, pervenendo a determinare il valore delle opere abusive a destinazione produttiva in Euro 496.441,00;

F) richiama la determinazione dell’Area tecnica comunale 7.8.2008 (che viene allegata), la quale stabilisce il costo di produzione, ai sensi della L. 392/1978, della porzione residenziale in Euro 17.429,00;

G) determina la sanzione in complessivi Euro 1.027.740,00, che pone in solido a carico di B.F., B.G.M., B.G.B., F.G., P.M., R.A., ditta V.F. e ditta F.M. Costruzioni di M.V. e G. SNC.

Avverso detto atto (e a quelli ad esso presupposti) insorgono, da un lato, i destinatari della richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria e, dall’altro, per ragioni opposte, la G. SRL.

Quest’ultima, in punto di fatto, rappresenta quanto segue:

1) di essere proprietaria, in Censuario di Erbusco, di complesso immobiliare – residenza con adiacenze – individuato in Catasto con i mappali n. 45, 46, 98, 99 e 101 che si estende sino al limite della Strada Comunale di "Torbiato", al di là della quale esisteva un terreno, individuato in mappa con il mappale n. 50, di circa mq. 2.900 – di proprietà di B. F., B. Giambattista, B. G., F.G. e P.M., residenti in Adro – inserito dal P.R.G. in "zona E5 – boschiva e di rispetto ecologico", sulla quale, all’epoca dei fatti, era ammessa edificazione "di capanni per ricovero di attrezzi aventi volumetria massima di mc. 50" (P.R.G. approvato con D.G.R. n. 1905 del 31.10.2000);

2) che in data 16.5.2001, i B.F.- P. chiedevano al Comune di Erbusco rilascio di concessione edilizia per la realizzazione, su tale appezzamento di terreno, di una nuova costruzione (struttura dichiarata agricola, finalizzata allo stoccaggio dei prodotti derivanti dall’attività esercitata), avente una s.l.p. di mq. 2.226,09;

3) che la domanda è stata respinta dal Comune di Erbusco con provvedimento 12.7.2001 n.4161, in quanto il disposto dell’art.33 delle vigenti N.T.A. non consentiva detto intervento; diniego che i richiedenti impugnavano, con ricorso rubricato al n. 1127/2001 della Sezione, chiedendone l’annullamento, "previa disapplicazione" del disposto del citato art. 33 delle N.T.A., in quanto ritenuto "in contrasto con i principi di cui alla legge Regionale n. 93/80";

4) che TAR Brescia, con ordinanza n. 813/2001 del 16.11.2001, accoglieva la domanda di sospensione e ordinava al Comune di Erbusco di "rideterminarsi" sulla domanda di concessione edilizia, previa "disapplicazione" del citato art. 33 delle N.T.A.

5) che il Comune di Erbusco, in seguito a tale ordinanza, rilasciava il 24.1.2002 prot. n. 4161/2001 la richiesta concessione edilizia;

6) che il Consiglio Comunale di Erbusco, con deliberazione n. 2 del 25.1.2002, (giorno successivo a quello del rilascio della concessione edilizia di cui sopra), adottava una variante alle N.T.A. per la edificazione in zona agricola, compresa la "E5 – boschiva e di rispetto ecologico" -, con la quale eliminava qualsiasi ipotesi di nuova edificabilità; e che detta variante veniva approvata dalla Giunta Regionale con atto n. VII/11786 del 23.12.2002, pubblicata sul BURL della Regione l’8.1.2003;

6) che in sede esecutiva del complesso immobiliare assentito dal Comune di Erbusco, veniva stravolto lo schema progettuale iniziale, apportando modifiche radicali con ampiamento "di superficie, di volumetria, di altezza e di destinazione", con aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, prospiciente alla residenza della Società G. SRL;

7) di aver rappresentato, con racc. A.R. 12.5.2006, al Sindaco del Comune di Erbusco e al Responsabile dell’Edilizia Privata l’avvenuta realizzazione di opere totalmente difformi da quanto autorizzato, sollecitando intervento ripristinatorio, anche in ragione del grave danno derivante alla sua residenza per effetto di detta mastodontica costruzione;

8) di aver invitato i titolari della concessione edilizia, con racc. A.R. del 16.6.2006, a sospendere ogni ulteriore intervento, evidenziando i danni già derivati alla proprietà per la violazione delle norme di "ornato pubblico" (aspetto panoramico, prospettico, paesaggistico) e di "quelle sostanziali" (distanza dalla strada pubblica, eccedenza volumetrica, altezza non ammessa, destinazione non conforme a quanto precisato in sede di richiesta), ma di non aver ricevuto alcuna risposta;

8) che il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Erbusco, con nota 20.7.2006, prot. n. 10806, comunicava ad essa G. SRL che era stato avviato apposito procedimento amministrativo, per verificare quanto denunciato e che era stato effettuato un sopralluogo in data 10.7.2006 per accertare l’attuale reale stato fattuale della costruzione; precisando che, in data 30.6.2006, prot. n. 9621, era stata presentata apposita domanda di variante in sanatoria da parte dei sigg.ri B. – F.- P., corredata da strumentazione progettuale individuante le difformità poste in essere in sede esecutiva;

9) di aver presentato, con nota 28.9.2006, all’Amministrazione comunale osservazione avverso la richiesta di rilascio di titolo in sanatoria, evidenziando:

– in primis, la palese illegittimità della concessione edilizia originaria n. 120/2001, per violazione della normativa urbanistica allora vigente, con richiesta di provvedimento di "autotutela";

– la necessità di rigetto della domanda in sanatoria presentata il 30.6.2006, "per carenza dei presupposti o condizioni legittimanti", con necessità di adozione di "provvedimento ripristinatorio", ex art. 31 del T.U. n. 301/2002 trattandosi di "ipotesi di difformità totale";

10) che, in data 18.9.2006, prot.n. 13424, il Comune di Erbusco le trasmetteva copia del verbale di sopralluogo, prot. n. 11713 del 3.8.2006, effettuato dai responsabili tecnici del Comune in data 10.7.2006, corredato da documentazione planimetrica, dal quale risulta che i sigg.ri B. – F.- P., in sede esecutiva, hanno apportato al complesso assentito varianti così individuate:

– a fronte di s.l.p. autorizzata di mq. 2.226,09, è stata realizzata una s.l.p. complessiva di mq. 3.027,55, cioè un abuso pari a mq. 801,46, corrispondente ad un incremento della s.l.p. di circa il 36% (così suddivise: al piano 2° interrato, al posto di mq. 919,34 previsti sono stati realizzati mq. 1.029,20 con un incremento della s.l.p. di mq. 109,86, a cui deve essere aggiunta la superficie di un vano tecnico per mq. 6,05, per cui l’incremento totale è pari a mq. 115,91; al piano primo interrato, al posto di mq. 819,71 sono stati realizzati mq. 1.066,70 con un incremento di s.l.p. di mq. 246,99;

al piano terra una differenza pari a mq. 192,93, con radicale modifica di ubicazione e diversa destinazione dei locali adibiti ad esposizione dei prodotti; al primo piano aumento della superficie espositiva e di quella residenziale per mq. 201,21, con radicale diversa disposizione in vista di utilizzazione specifica oltre che per residenza; al piano secondo, non previsto in progetto, è stata realizzata ex novo una torretta, dichiarata adibita a laboratorio, per mq. 25,52);

11) che il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Erbusco, richiamato l’accertamento prima riportato, con provvedimento 26.10.2006, prot. n. 15651, inviato per conoscenza anche alla G. SRL, esprimeva "diniego definitivo al rilascio del permesso di costruire in sanatoria (accertamento di conformità), che veniva impugnato dai B. – F.- P., con atto notificato il 29.12.2006 (r.g. n. 29/2007);

12) che in data 29.10.2007, prot. n. 15833, i B. – F.- P., hanno depositato presso il Comune di Erbusco una D.I.A. avente ad oggetto "esecuzione di opere edilizie in adeguamento parziale della C.E. n. 120/2001 del 24.01.2002 e successive varianti" e ciò al fine dichiarato di "ridurre le difformità eseguite", mediante opere volte a rendere inaccessibili porzioni di s.l.p. abusivamente realizzate ai due piani interrati, di provvedere alla chiusura di alcune finestre prospicienti la proprietà G. SRL al primo piano, nonché chiusura della scala di accesso alla torretta, in modo da rendere inaccessibile il locale ivi realizzato e destinato a laboratorio ferma la consistenza del piano terra come realizzata.

13) che il Responsabile dell’area tecnica del Comune, con nota 9.11.2007, prot. n. 16484, preso atto dell’avvenuta presentazione di detta D.I.A., ha precisato che "ciò non consentiva certo di poter considerare eliminato l’abuso posto in essere al piano primo e secondo", con la specificazione che "qualunque valutazione in ordine alle sanzioni da irrogare all’esito della parziale eliminazione degli abusi, era subordinata all’accertamento della effettiva esecuzione di quanto indicato in detta D.I.A.".

14) di aver sollecitato il Comune di Erbusco, con nota 14.2.2008 a firma del proprio legale, ad adottare "ordinanza di ripristino o di demolizione della parte abusivamente realizzata ex art. 31, comma 2°, del D.P.R. n. 380/2001", statuizione d’obbligo a fronte del riscontrato abuso posto in essere, con l’aggiunta che, rispetto a quanto risultante dal punto 5 del verbale di sopralluogo – subordinata soluzione di erogare una sanzione pecuniaria -, detta alternativa non era ammissibile per il caso di specie posto che l’abuso andava qualificato come "difformità totale", ovvero "in variante sostanziale";

15) che il 12.3.2008, gli Uffici Tecnici del Comune di Erbusco hanno effettuato altra visita di sopralluogo presso l’immobile di proprietà B., al fine di verificare l’avvenuta o meno esecuzione dei lavori di cui alla D.I.A. presentata il 29.10.2007, prot. n. 15833, accertando che "… sono state eseguite le opere come da progetto depositato a mezzo di DIA del 29.10.2007", il tutto come da 11 fotografie in originale allegate.

Da queste premesse la G. SRL muove per impugnare gli atti con i quali si è pervenuti all’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 34 del DPR n. 380/01, al fine di farne dichiarare l’illegittimità.

Così ricapitolato gli antefatti, va rilevato che le doglianze sollevate dalla G. SRL si pongono a monte rispetto a quelle articolate dagli altri ricorrenti. Infatti, con il predetto ricorso si sostiene che il Comune avrebbe dovuto qualificare la difformità come totale (secondo motivo) e quindi applicare solo la sanzione demolitoria, nonché (prima e terza doglianza) che la procedura seguita dal Comune non è comunque conforme al modello disegnato, per le ipotesi di difformità parziale, dall’art. 34 del DPR n. 380/01, che richiede la previa adozione di una diffida a demolire e, solo su successiva richiesta dalla parte privata, la disamina, da parte dell’Amministrazione, della sussistenza del requisito dell’impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudizio per la parte conforme, al fine della irrogazione, in via sostitutiva, della sanzione pecuniaria.

Per contro, i ricorsi proposti dai destinatari della sanzione pecuniaria sono volti a contestare (oltre che, in via di illegittimità derivata, il diniego di rilascio della richiesta sanatoria, per la quale è però intervenuta sentenza di rigetto n.376/11) la congruità della sanzione operata a seguito della stima effettuata dall’Agenzia del Territorio.

Per ragioni d’ordine logico, venendo in rilievo la contestazione della stessa applicabilità della sanzione pecuniaria, il Collegio deve quindi esaminare per primo il ricorso n. 3/09 RG, proposto da G. SRL.

In via preliminare, il Comune di Erbusco ed i controinteressati eccepiscono la carenza di legittimazione al ricorso di tale Società, rilevando che il vicino o confinante non avrebbe alcuna legittimazione a sindacare il contenuto della sanzione irrogata per un abuso edilizio, tanto più che va esclusa la violazione di norme sul rispetto delle distanze sia sulla tutela della salubrità dei luoghi.

L’eccezione va disattesa.

Sotto un profilo d’ordine generale, va ricordato che, per pacifico orientamento della giurisprudenza (cfr. ex multis: Cons. St. Sez. IV, 19 ottobre 2007 n. 5466), il proprietario di un" area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio dei medesimi poteri (da tale principio discende poi, il postulato, che qui non viene in rilievo, che tale soggetto può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull’istanza integra gli estremi del silenzio inadempimento, sindacabile in sede giurisdizionale).

Siffatta conclusione costituisce un corollario del più generale principio che riconosce legittimazione ed interesse ad impugnare i provvedimenti edilizi ai soggetti residenti nella zona sulla base del criterio della cosiddetta vicinitas.

Invero, per un verso, è stato posto in luce che il radicamento nelle immediate vicinanze di un sito prescelto per una nuova edificazione, ossia una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione, rende il soggetto titolare di un interesse qualificato, concreto ed attuale, a conoscere la concessione edilizia al fine di verificarne la rispondenza alla normativa in tema di uso del territorio (cfr., da ultimo, Cons.St., Sez. IV, 5.1.2011, n. 18). Sotto altro profilo, il possesso del titolo di legittimazione – della c.d. vicinitas – alla proposizione del ricorso per l’annullamento di una concessione edilizia esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione atteso che l’esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare" (cfr. Cons. St., Sez. IV, 12 maggio 2009 n. 2908).

Sotto altro profilo (più propriamente procedimentale, ma con risvolti anche sulla legittimazione processuale), la Sezione (cfr. la sentenza 5.11.2011 n. 662) ha recentemente avuto modo di ribadire un principio che va a rafforzare lo spessore della posizione giuridica differenziata del soggetto confinante, affermando che un soggetto che ha dimostrato più volte il suo interesse alla vicenda edilizia, presentando ricorsi al Tribunale amministrativo, ha diritto di ottenere la comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune, là dove venga presentata domanda di regolarizzazione a posteriori della costruzione realizzata in prossimità del confine di proprietà (cfr., nel medesimo senso, TAR Brescia, Sez. 1, 2.11.2010 n. 4524 e 24.12.1996 n. 1408).

Muovendo da tali presupposti, deve quindi pervenirsi alla conclusione che al proprietario confinante deve riconoscersi sia la legittimazione sia l’ interesse a censurare le determinazioni sanzionatorie adottate dall’Amministrazione nei confronti del suo vicino. In tal senso, del resto, si è già espressamente pronunciato il Supremo Consesso Amministrativo (cfr. Cons. St. Sez. IV 31.7.2008 n. 3849).

Parimenti infondata risulta l’ulteriore eccezione d’inammissibilità, sollevata con riguardo alla mancata impugnativa, da parte di G. SRL, dell’originale titolo concessorio, dato che parte ricorrente qui non contesta affatto detto titolo, bensì la realizzazione di opere in difformità (secondo la sua tesi totale, anziché solo parziale) rispetto a questo.

Va altresì rigettata l’eccezione di tardività dell’impugnativa (proposta dai controinteressati), dato che il gravame è proposto tempestivamente nei confronti dell’atto impugnato, mentre non viene affatto in rilevo la data di ultimazione dei lavori abusivi.

Neppure risultano fondate le eccezioni di inammissibilità dei motivi articolati dalla deducente Società – perché generiche ed indimostrate (secondo i controinteressati) e per omessa impugnativa dell’atto comunale in data 3.8.2006 prot. n. 11713 (secondo il Comune), con il quale non solo sarebbe stato accertato l’abuso edilizio ma sarebbe stata espressa l’intenzione di applicare la sanzione ex art. 34 DPR. N. 380/08.

Invero, i motivi (salvo quanto si verrà ad affermare in relazione al secondo) non sono affatto generici ed indeterminati, ma congruamente articolati e motivati, sia in punto di fatto sia in punto di diritto.

Quanto all’atto comunale del 3.8.2206 (prodotto in giudizio dalla difesa comunale, come doc. n. 1), va rilevato che si tratta di verbale di sopralluogo, che non pare affatto avere natura provvedimentale. Ma – quand’anche ad esso volesse essere attribuita la natura di provvedimento espresso – va rilevato che sono successivamente intervenute la presentazione di domanda di sanatoria da parte dei B. e la reiezione della stessa da parte dell’Amministrazione comunale. Sicchè va applicato l’insegnamento secondo cui il riesame dell’abusività dell’opera edilizia, provocato dall’istanza di sanatoria dell’autore dell’abuso, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio in precedenza emanato, con la conseguenza che, in caso di rigetto dell’istanza, l’Amministrazione deve emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva, con l’assegnazione di un nuovo termine per adempiere. Cosa che del resto è accaduta nella fattispecie, con l’assunzione del provvedimento qui impugnato.

Nel merito il ricorso è fondato.

La disamina va iniziata dal secondo motivo il quale, sotto il profilo logico – sistematico, ha la priorità, posto che con esso si contesta la riconducibilità della fattispecie a quella della difformità parziale, trattandosi invece, per l’ampiezza e rilevanza della parte abusivamente realizzata, di ipotesi da ricondurre alla difformità totale o variazione essenziale.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Va ricordato che il D.P.R. n. 380 del 2001 distingue, ai fini sanzionatori, gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, di cui all’art. 31, dagli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la cui disciplina sanzionatoria è recata dall’art. 34. Per i primi, è senz’altro prescritta la demolizione delle opere abusive; per i secondi, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo avvenite la demolizione senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria.

La sussistenza di un’ipotesi di difformità totale, va esclusa, in quanto nonostante la rilevanza degli interventi abusivamente posti in essere, essi non sono tali da configurare la realizzazione di un’opera totalmente altra rispetto a quella concessionata.

In relazione alla divisata sussistenza di una variazione essenziale, il motivo va invece dichiarato inammissibile per genericità.

Invero, l’art. 32 del DPR n. 380/01 demanda alla legge regionale di provvedere alla determinazione delle specifiche ipotesi in cui si configurino le variazioni essenziali, limitandosi il T.U edilizia ad enunciare una serie di condizioni che possono integrare la variazione essenziale.

Per quanto riguarda la Regione Lombardia, in tal senso ha disposto, da ultimo, l’art. 54 della L.R. n. 12 del 2005.

Peraltro, il motivo di ricorso non fa alcun riferimento a detta norma e ai concreti indici ivi stabiliti, limitandosi a richiamare genericamente l’art. 31 del DPR n. 380/01.

In quanto strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente il primo e il terzo motivo, con i quali si contesta la procedura seguita dal Comune per applicare la sanzione pecuniaria per la difformità parziale, sostenendo che essa non è conforme al modello disegnato dall’art. 34 del DPR n. 380/01: posto che la norma richiede la previa adozione, da parte dell’Amministrazione, di una diffida a demolire e, solo su successiva richiesta dalla parte privata, la verifica della sussistenza del requisito dell’impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudizio per la parte conforme, al fine della irrogazione, in via sostitutiva, della sanzione pecuniaria.

I motivi vanno accolti.

Va condiviso, infatti, l’orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Basilicata, 6 aprile 2011 n. 159; T.A.R. Campania, sez. VII, 14 giugno 2010 n. 14156, Cons. St., Sez. VI, n. 1055 del 28.2.2000; idem Sez. V, n.841 del 29.12.1987; T.A.R. Basilicata n. 921 del 29.11.2008; T.A.R. Umbria n. 453 del 18.9.2006; T.A.R. Basilicata n. 779/2005; T.A.R. LazioRoma n° 3327 del 17.4.2007; T.A.R. Brescia n. 2213 del 9.12.2002; T.A.R. Campania n. 4703 del 26.10.2001) secondo cui "nel sistema sanzionatorio introdotto con la L. 28 febbraio 1985 n. 47 (e oggi integralmente trasfuso nel D.P.R. 380/2001) il primo atto del procedimento per la repressione di abusi edilizi è costituito dalla diffida dell’autorità comunale al responsabile dell’opera, perché demolisca, adeguandosi spontaneamente all’ordine di ripristino della legalità edilizia, restando all’amministrazione la successiva scelta della sanzione pecuniaria o della demolizione, in ragione delle concrete esigenze della fattispecie"; con la conseguenza che l’ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analiticoricognitivo dell’abuso commesso, mentre il giudizio sinteticovalutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria (disciplinato dagli artt. 33 co. 2 e 34 co. 2 D.P.R. 380/2001) può essere effettuato soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l’organo competente emana l’ordine (questa volta non indirizzato all’autore dell’abuso edilizio, ma agli uffici e relativi dipendenti dell’Amministrazione competenti e/o preposti in materia di sanzioni edilizie) di esecuzione in danno delle ristrutturazioni realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dallo stesso.

In particolare, la Sezione, con la sentenza, n. 2213 del 2002, ha rilevato che "Tale impossibilità deve, in ogni caso, essere fatta valere dall’interessato ed accertata dall’ufficio tecnico comunale nella fase successiva all’ingiunzione, quando, cioè, si pervenga all’emissione dell’ordine di demolizione (circa i caratteri distintivi tra i due provvedimenti, vedi, per tutte, Cons. di Stato, A.P., 19 maggio 1983 n. 12)".

Ad analoghe conclusioni perviene la giurisprudenza della Cassazione penale (cfr. Sez. III, 22 aprile 2010 n. 19538), la quale, inoltre, evidenzia che "il provvedimento adottato dall’autorità amministrativa a norma del comma secondo della norma dianzi citata trova applicazione solo per le difformità parziali e comunque non equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell’illecito, ed in particolare non autorizza il completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente (Cass. n. 13978 del 2004)".

L’annullamento dell’atto di applicazione (diretta) della sanzione pecuniaria ex art. 34 T.U. dell’edilizia comporta anche quello degli atti ad esso connessi ed allegati pure impugnati. Invero, come già precisato, l’Amministrazione deve provvedere a ingiungere la demolizione della parte in parziale difformità.

In relazione alla situazione di fatto che si verificherà, l’Amministrazione dovrà verificare quali determinazioni assumere.

In ogni caso la stima andrà rinnovata, posto che (cfr. Cons. St., Sez. V, 10 aprile 1991 n. 486, T.A.R. Valle d’Aosta, 18 luglio 2002 n. 83) l’entità della sanzione pecuniaria per abusi edilizi deve essere determinata con riferimento ai prezzi correnti all’epoca dell’irrogazione della sanzione stessa, e ciò in quanto solo in tal modo l’autore dell’abuso non gode di un lucro rispetto all’alternativa sanzione della demolizione.

Una volta accolto il ricorso proposto da G. SRL – con conseguente annullamento dell’atto impugnato – potrebbe affermarsi l’ improcedibilità degli ulteriori gravami all’esame (proposti dai soggetti ai quali è stato ingiunto il pagamento),vale a dire i ricorsi n. 1159/08; n. 1162/08; n. 1163/08 e n. 1164/08.

Peraltro, il Collegio anche in considerazione della sussistenza di esigenze di giustizia sostanziale – reputa opportuno procedere alla disamina nel merito degli stessi (che recano doglianze identiche), dato che essi risultano comunque infondati.

Con il primo motivo, le parti ricorrenti contestano le risultanze a cui è pervenuta l’Agenzia del Territorio, evidenziando che la stessa ha erroneamente considerato, in sede di stima, le strutture come beni a se stanti e non come costituenti un tutt’uno con l’azienda agricola e per aver applicato il metodo sintetico, in carenza dei presupposti che ne consentono l’utilizzo.

La doglianza va disattesa.

I ricorrenti censurano la stima dell’Agenzia del Territorio per un "macroscopico errore concettuale" che si sostanzierebbe nel fatto di aver attribuito alle opere abusive la qualificazione di strutture residenziali e/o produttive, e non invece di strutture agricole, sostenendo che i fabbricati strumentali all’attività agricola rappresentano "una unità inscindibile con i terreni cui sono collegati" e "il loro valore a compreso nel valore complessivo del fondo come risultato della capitalizzazione del reddito fondiario" e che per la relativa stima ci si debba fondare sul concetto di ordinarietà.

Va per contro condivisa la tesi della difesa erariale, la quale pone in luce che: " secondo le indicazioni fornite dalla Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare dell’Agenzia del Territorio, il concetto di bene strumentale deve intendersi come "bene finalizzato all’uso agricolo", sicché non rientrano nell’ambito dei beni strumentali quelli relativi alla commercializzazione e alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Pertanto i locali oggetto di opere abusive ai piani terra e primo adibiti a esposizione e vendita di prodotti e a locali di rappresentanza non possono essere considerati strumentali all’attività agricola e quindi la loro valutazione non è vincolata ai terreni dell’azienda agricola.

Quanto ai valori unitari applicati dall’Agenzia del territorio, la relazione prodotta da parte ricorrente sostiene che essi si riferirebbero a destinazioni d’uso commerciali, residenziali o produttive; in realtà la relazione dell’ufficio non fa alcun riferimento a tali destinazioni.

D’altra parte la perizia prodotta si limita a criticare la stima dell’Agenzia del territorio, guardandosi bene dall’indicare in alternativa alcun dato estimale e dall’attribuire qualche valore alle opere abusive.

I valori unitari assunti a base della stima impugnata provengono per contro dall’approfondita conoscenza del mercato immobiliare della provincia di Brescia in ogni suo aspetto, fondata sulle scrupolosa, effettiva ed efficace indagine statistica di mercato condotta nelle zone interessate, con la collaborazione dei Comuni, degli ordini professionali, dei rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria degli agenti immobiliari e del Collegio dei Costruttori Edili (tutti membri del Comitato consultivo misto locale dell’Osservatorio del mercato immobiliare, che ha sede presso l’Ufficio provinciale del territorio). L’Osservatorio, aggiornato semestralmente, assegna i valori unitari medi ordinari di mercato degli immobili, suddivisi per tipologia edilizia e per singolo comune; sempre semestralmente i valori relativi alle destinazioni residenziale, commerciale, terziaria e produttiva vengono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia (mentre la banca dati ad uso interno comprende anche anche altre tipologie di fabbricati, oltre ai terreni agricoli).

Quanto al merito della stima, si osserva che il fabbricato oggetto di opere abusive è ubicato nella zona periferica agricola del Comune di Erbusco, si presenta in ottime condizioni di conservazione e manutenzione, presenta caratteristiche e finiture superiori alla media. Esternamente è completamente rivestito in pietra, con area pertinenziale pavimentata in ciottoli e pietra, recintata con muro in cis rivestito in pietra con sovrastante ringhiera in ferro smaltato. I serramenti interni ed esterni sono di ottima qualità. II secondo piano interrato (stoccaggio bottiglie e barrique) presenta soffitti a volto, pavimenti in cotto, pareti in parte rivestite in pietra e in parte tinteggiate. II piano primo interrato (cantina) presenta soffitti a volto, pavimenti in cotto, pareti trattate a stucco veneziano. II piano terra (sala esposizione e sala degustazione) presenta soffitto a volto in mattoncino, pavimento in cotto, pareti trattate a stucco veneziano. II piano prima (sala di rappresentanza) presenta pavimenti in cotto, soffitti con travi a vista e pareti trattate a stucco veneziano.".

Inoltre, l’Agenzia del Territorio è approdata alle sue determinazioni previo accesso in loco, sicché ha avuto cognizione diretta dello stato dei luoghi e delle caratteristiche delle opere abusive

Sotto altro aspetto, non può essere contestato l’utilizzo del metodo sinteticocomparativo – che si avvale delle indicazioni rappresentate dal prezzo di mercato pagato per immobili omogenei – piuttosto che di quello analiticoricostruttivo, dato che non sussiste nessuna norma che imponga l’utilizzo esclusivo di uno o l’altro sistema di stima.

Con il secondo motivo, i ricorrenti sostengono che la determinazione della sanzione sarebbe viziata da una lacuna procedurale rappresentata dalla impossibilità di partecipare al procedimento.

La censura è infondata in punto di fatto, posto che il sig. G.M. B., assistito dal geom. B. e dal direttore lavori geom. R., ha partecipato al sopralluogo effettuato dai funzionari dell’Agenzia del Territorio, come dato atto nella relazione 24.6.08.

Residuano i motivi di invalidità derivata che sono stati già esaminati e respinti con la sentenza della Sezione n. 376/11, alla quale si rinvia ex art. 74 c.p.a. per non accrescere ulteriormente la già cospicua mole assunta dalla presente sentenza.

Conclusivamente, il ricorso proposto da G. SRL va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, sicché l’Amministrazione comunale di Erbusco è tenuta a riattivare il procedimento sanzionatorio, seguendo la scansione procedurale di cui all’art. 34 DPR n. 380/01, come dianzi illustrata.

Sussistono giusti motivi – attesa la particolarità e complessità della fattispecie – per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, preliminarmente riuniti, accoglie il n. 3 del 2009 e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati con esso (di cui all’epigrafe), respinge i ricorsi 1159/08; n. 1162/08; n. 1163/08 e n. 1164/08.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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