Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-06-2011) 21-07-2011, n. 29207 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 4.2.2011 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, dichiarava la propria incompetenza in ordine alla emissione del mandato di arresto europeo nei confronti di D.P., richiesto con comunicazione dei Carabinieri di Orbassano in data 11.6.2010, atteso che, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 28, comma 1, lett. a), competente all’emissione del mandato di arresto europeo è il giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

pertanto, nella specie, doveva ritenersi la competenza del Gip del tribunale di Torino.

2. Con ordinanza del 9.2.2011 il Gip del tribunale di Torino sollevava conflitto negativo di competenza e disponeva contestualmente la trasmissione degli atti a questa Corte, ritenendo che, alla luce di una condivisibile Interpretazione della Corte di legittimità, maggiormente aderente al complessivo impianto normativo, se nel caso di un fisiologico iter processuale è corretto prevedere che chi emette la misura custodiale, avendo interesse a farla eseguire, disponga di opportuni accertamenti ed in base ad essi emetta, più o meno contestualmente e comunque entro termini ragionevolmente ristretti, anche il mandato di arresto europeo, non è lecito, di contro, accedere alla medesima previsione allorquando – come nel caso di specie – tra l’emissione della misura restrittiva e l’emissione del mandato di arresto intercorra un considerevole lasso di tempo. Invero, nella specie oltre al tempo trascorso dall’emissione della misura custodiale, la stessa non era più in esecuzione ed era intervenuta sentenza definitiva di condanna a seguito della quale il tribunale giudicante aveva acquisito sull’accordo delle parti l’intero fascicolo del pubblico ministero.

Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.

La Corte ritiene che debba essere dichiarata la competenza del Gip del tribunale di Torino.

Sul punto vi sono state pronunce non del tutto univoche di questa Corte.

Era stato, infatti, affermato che la competenza ad emettere il mandato di arresto europeo spetta al giudice che ha emesso la misura, così come recita la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 28, identificandolo nel caso di specie nel tribunale del riesame che aveva accolto l’appello del pubblico ministero contro la decisione negativa dal Gip, ritenendo insuperabile la lettera della norma che fa riferimento in modo esplicito proprio al giudice che ha emesso la misura (Sez. 1, n. 16478, 19/04/2006, rv. 233578).

Successivamente – con la decisione richiamata dal giudice che ha sollevato il conflitto – si è affermato, invece, che la competenza ad emettere il mandato di arresto europeo è del giudice che procede, dovendo, la norma di cui alla citata legge, art. 28, essere interpretata alla luce del contesto normativo in cui è inserita e delle finalità perseguite e dovendo essere coordinata con gli artt. 30 e 39 della stessa legge. Si osservava, in particolare, che le notizie che debbono corredare il mandato di arresto ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 30 presuppongono la disponibilità degli atti ed una conoscenza dell’iter processuale che può aver modificato l’originario quadro probatorio, e, pertanto, la competenza deve essere attribuita al giudice che procede (Sez. 1, n. 26635, 29/04/2008 rv. 240531).

Con le più recenti decisioni sul punto questa Corte ha ripetutamele sostenuto che la lettera della legge "ha esplicitamente fatto riferimento non al giudice che procede ai sensi dell’art. 279 cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la misura, osservando che per contrastare la lettera della legge è necessario individuare forti ragioni di ordine sistematico che nel caso di specie non appaiono sussistenti".

E’ stato, quindi, evidenziato che "le ragioni addotte dalla decisione del 2008 fanno leva sulla constatazione fattuale che solo il giudice in possesso degli atti ha una conoscenza effettiva dello stato del processo, mentre il Gip che ha emesso la misura non è più a conoscenza dello sviluppo processuale". Tuttavia, "la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 29 non subordina l’emissione del mandato ad una valutazione di merito, ma solo alla condizione che l’imputato o il condannato risultino nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, con la conseguenza che la sua adozione non appare espressione dell’esercizio del potere cautelare, ma uno strumento per consentire l’esecuzione in campo europeo dell’originario provvedimento. Inoltre la citata legge, art. 30, richiede che il mandato di arresto europeo contenga notizie esclusivamente legate alla misura cautelare emessa, e cioè la descrizione del fatto addebitato, epoca e luogo di commissione e grado di partecipazione in caso di concorso di persone, pena edittale minima e massima, e solo in caso di condanna definitiva la pena inflitta; nulla, quindi, che attenga all’iter processuale in corso. Infine, la citata legge, all’art. 31 attribuisce al Procuratore generale il compito di informare il Ministro della giustizia della notizia di revoca, annullamento o perdita di efficacia dell’originario provvedimento cautelare. La circostanza che la citata legge, art. 39, preveda il richiamo delle norme del codice di procedura penale per quanto non previsto dalla presente legge, conferma che, essendo disciplinata in modo specifico la competenza funzionale ad emettere il provvedimento, non è applicabile per analogia l’art. 279 cod. proc. pen.. Conforta tale impostazione la circolare emessa dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia avente ad oggetto "Questioni applicative in ordine alla diffusione internazionale delle ricerche, alla emissione del mandato di arresto europeo e alla comunicazione al Ministro della giustizia della revoca, annullamento o perdita di efficacia del provvedimento cautelare in base al quale è stato emesso il mandato di arresto europeo". In essa si chiarisce che la L. n. 69 del 2005 è stata emessa per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI ed in particolare all’art. 9, par. 3 della decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea che ha trasformato la semplice segnalazione al Sistema d’informazione Schengen, prima disposta dal Ministro della giustizia su richiesta del pubblico ministero e materialmente eseguita dalla Divisione SI.RE.NE del Ministero dell’Interno, in mandato di arresto europeo. La circolare individua poi un modello di M.A.E., predisposto in modo uniforme per tutti gli Stati che deve essere riempito solo nei campi liberi.

Infine stabilisce che, poichè è compito del Procuratore generale quello di informare il Ministero della giustizia dei casi di revoca, annullamento o perdita di efficacia dell’originaria misura, gli uffici giudiziari debbono notizia re il pubblico ministero competente di ogni modifica affinchè sia questi a comunicarla al Procuratore generale. Si ritiene, pertanto, che sia conforme alla natura del M.A.E., provvedimento emesso in sede di procedura attiva di consegna, attribuirne la competenza al giudice che ha emesso la misura" (Sez. 1, n. 15200, 26/03/2009, Lauricella, rv. 243321; Sez. 1, n. 18569, 16/04/2009, Diana, rv. 243652).

Alla luce di tale orientamento, condiviso dal Collegio, nella specie – non potendosi ritenere sulla base di quanto indicato nell’ordinanza che ricorra l’ipotesi di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 28, comma 1, lett. b) – deve essere dichiarata la competenza del Gip del tribunale di Torino al quale devono essere trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Gip del tribunale di Torino, cui dispone trasmettersi gli atti.

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