T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 27-07-2011, n. 1177 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Orta Nova impugna la determina del 22 maggio 2008 n. 315, con cui la Regione Puglia ha disposto l’esonero da valutazione di impatto ambientale per 16 dei 27 aerogeneratori progettati dalla controinteressata E. s.r.l., costituenti un parco eolico da realizzarsi in località Santo Spirito.

Deduce motivi così rubricati:

1) violazione della deliberazione della Giunta regionale n. 131 del 2 marzo 2004, violazione dell’art. 7 della legge regionale n. 11 del 2001 e violazione dell’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006: la società proponente non avrebbe stipulato la convenzione con il Comune nel cui territorio ricade l’intervento e con i Comuni limitrofi, in contrasto con le menzionate norme regolamentari regionali;

2) violazione della deliberazione della Giunta regionale n. 131 del 2 marzo 2004, violazione dell’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006, difetto di motivazione e travisamento: la Regione non avrebbe tenuto conto, in sede di screening ambientale, del parere comunale contrario all’intervento.

La E. s.r.l. si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame.

A tal fine, ha notificato ricorso incidentale con il quale chiede l’annullamento delle delibere del Comune di Orta Nova, risalenti al 2007, preordinate alla stipula della convenzione con la società Inergia s.p.a.; impugna inoltre, in via incidentale, la deliberazione della Giunta regionale n. 131 del 2 marzo 2004 ed il regolamento regionale n. 16 del 2006.

L’istanza di sospensiva è stata respinta da questa Sezione, con ordinanza n. 664 del 13 novembre 2008.

Successivamente, con ordinanza n. 254 del 18 novembre 2009, la causa è stata sospesa ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., fino all’esito del giudizio sulla questione di legittimità costituzionale sollevato da questo Tribunale con ordinanza n. 148 del 9 settembre 2009, in ordine all’art. 3, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2007 n. 40 ed agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 e 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006 (considerato che il Comune ricorrente deduce la violazione di talune delle sopradette norme regionali e che la società controinteressata impugna in via incidentale il regolamento regionale n. 16 del 2006 e domanda, in subordine, il sollevamento della questione di legittimità costituzionale).

Infine, alla pubblica udienza del 9 marzo 2011 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di rito e del ricorso incidentale della E. s.r.l., in quanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse.

Il Comune di Orta Nova impugna il provvedimento regionale del 22 maggio 2008, con il quale è stato deciso di non procedere a valutazione di impatto ambientale per 16 dei 27 aerogeneratori progettati dalla società controinteressata, costituenti un parco eolico da realizzarsi in località Santo Spirito.

Tale atto non assume portata immediatamente lesiva, rispetto all’interesse (oppositivo) fatto valere dal Comune ricorrente, che si dichiara contrario al nuovo insediamento. Con la determina di screening ambientale, infatti, la Regione Puglia si è limitata ad impartire prescrizioni di carattere esecutivo ed ha disposto che, per una parte degli aerogeneratori progettati, non si proceda a valutazione di impatto ambientale.

Il definitivo nullaosta per l’avvio dei lavori giungerà soltanto con il rilascio, da parte della Regione Puglia, dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, all’esito della conferenza di servizi cui parteciperà lo stesso Comune interessato. Avverso tale atto (che non risulta ancora emesso, al momento del passaggio in decisione della causa) il Comune ricorrente potrà far valere le proprie doglianze, anche in relazione agli asseriti profili di incompatibilità ambientale.

Prima del rilascio dell’autorizzazione unica regionale, la realizzazione dell’impianto resta incerta sia nell’an che nel quomodo, poiché potrebbero sussistere ulteriori e differenti cause ostative alla sua assentibilità. Difetta dunque, dal punto di vista processuale, una lesione immediata per l’interesse fatto valere da parte ricorrente, cui l’atto impugnato non arreca alcun pregiudizio concreto ed effettivo.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

E’ conseguentemente improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata E. s.r.l., attesa la stretta accessorietà che lo contraddistingue.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della sola controinteressata, non essendovi stata costituzione della Regione Puglia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna il Comune di Orta Nova al pagamento delle spese di giudizio in favore della E. s.r.l., nella misura di euro 3.000 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *