Cass. civ. Sez. II, Sent., 13-12-2011, n. 26740 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che la Corte d’appello di Roma, con decreto reso pubblico mediante deposito in cancelleria il 14 febbraio 2006, ha dichiarato inammissibile l’opposizione promossa da P.P.P. avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 11 febbraio 2005, prot. n. 14605, con cui era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di norme legislative e regolamentari in materia di intermediazione finanziaria alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.

(di seguito BNL), con obbligo di regresso nei confronti dello stesso P., nella qualità di componente del collegio sindacale della BNL;

che la Corte d’appello ha ritenuto la carenza di legittimazione attiva dell’opponente, rilevando che, in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina in materia di intermediazione finanziaria, l’esponente aziendale, autore materiale dell’illecito, difetta di un interesse giuridico attuale e concreto alla rimozione del provvedimento impugnato, emesso nei confronti di un soggetto diverso;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 marzo 2007, sulla base di tre motivi;

che il Ministero e la CONSOB hanno resistito con separati atti di controricorso;

che in prossimità dell’udienza il P. e la CONSOB hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con tutti e tre i motivi il ricorrente si duole che la Corte d’appello di Roma abbia ritenuto il P. privo di un interesse giuridico attuale e concreto alla rimozione del provvedimento sanzionatorio, individuando nella Banca, destinataria dell’ingiunzione, l’unica legittimata all’opposizione;

che a tal fine il ricorrente prospetta: con il primo motivo, violazione di legge ( D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195, della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 24, art. 100 cod. proc. civ. e art. 24 Cost.) e vizio di motivazione soltanto apparente su un punto decisivo della controversia; con il secondo mezzo, violazione di legge ( art. 111 Cost.) e, ancora, vizio di motivazione soltanto apparente su un punto decisivo della controversia; con il terzo motivo, violazione di legge ( art. 111 Cost., del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195, art. 100 cod. proc. civ., artt. 24 e 25 Cost., legge 7 agosto 1990, n. 241) e vizio di motivazione soltanto apparente su un punto decisivo della controversia;

che i motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono ammissibili, giacchè rientranti nei limiti sindacato proprio del ricorso straordinario, e fondati, giacchè in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l’obbligatorietà dell’azione di regresso prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 9, nei confronti del responsabile, comporta, anche in ragione dell’efficacia che nel relativo giudizio è destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della società o dell’ente cui appartiene, che, anche qualora l’ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione deve essere riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opponendum, che le consenta anche di proporre separatamente opposizione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20929);

che pertanto, in base a tale principio, costituente orami diritto vivente e che il Collegio fa proprio e condivide, il decreto impugnato deve essere cassato;

che non sussistendo i presupposti per una decisione nel merito da parte di questa Corte, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’ appello di Roma.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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