Cass. civ. Sez. II, Sent., 13-12-2011, n. 26736 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

D.C.O. proponeva opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione, emessa il 14.4.2003 dall’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ufficio di Palermo, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 7.500,00, a titolo di sanzione amministrativa, L. n. 898 del 1986, ex art. 3 per violazione del D.M. n. 453 del 1992, art. 27, comma 2, lett. a) per aver indebitamente percepito, negli anni 1997-1998-1999, aiuti comunitari mediante falsa dichiarazione di aver sottoposto il proprio bestiame ai controlli di eradicazione della brucellosi. L’opponente eccepiva che detta violazione gli era stata notificata tardivamente, oltre il termine indicato della L. n. 689 de 1981, art. 14; contestava nel merito la legittimità della ingiunzione.

Si costituiva l’Ispettorato Repressione Frodi chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza 3.10.2005 il Giudice di Pace di Gela, ritenuta la tempestività della notifica dell’illecito amministrativo contestato, in parziale accoglimento dell’opposizione, annullava le sanzioni amministrative relative agli anni 1998 e 1999, avendo accertato che, per tali anni, il gregge del D.C. era stato sottoposto al prescritto controllo dalla ASL competente; confermava, invece, l’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa limitatamente all’anno 1997, per la somma di Euro 2.246,09.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il D.C. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1986, art. 3 in relazione al D.M. n. 453 del 1992, art. 27, comma 2, lett. a) nonchè violazione dell’art. 115 c.p.c.;

in particolare, nel verbale di accertamento della violazione amministrativa non risultava contestata alcuna condotta fraudolenta al D.C. nè era stata esercitata, nei confronti dello stesso, l’azione penale per il reato di truffa aggravata; non era stata, inoltre, ritualmente prodotta la dichiarazione del D.C. che avrebbe asserito, come esposto nella sentenza impugnata, di aver sottoposto i capi di bestiame all’eradicazione della brucellosi; il Giudicante aveva erroneamente interpretato l’art. 27 D.M. cit., posto che il controllo sanitario, previsto da tale norma, richiede che l’allevatore, per fatto a lui imputabile, "si rifiuti, eluda e, comunque, si sottragga volontariamente al controllo"; nella specie era, invece, imputabile al Servizio Veterinario l’omissione dei controlli concernenti la Brucellosi, per carenza di personale;

2) violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1986, art. 4 e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; non era stato osservato il prescritto termine di decadenza per la notifica dell’illecito in quanto l’accesso dei verbalizzanti era avvenuto il (OMISSIS), mentre la notifica del processo verbale di contestazione era stata eseguita il 18.7.2000;

con motivazione contraddittoria il Giudice di Pace non aveva tenuto conto della posizione del singolo allevatore, facendo decorrere il termine per la notifica, anzichè dal 25.11.99, dal 23.3.2000, data in cui erano stati acquisiti i dati relativi a diversi allevatori. Il ricorso è infondato.

In ordine al primo motivo si osserva che la ratio della pronuncia impugnata è la falsa dichiarazione, resa dal D.C., di avere positivamente ottemperato alla profilassi e non di avere eluso maliziosamente i controlli della ASL. Tale dichiarazione, come evidenziato dal Giudice adito, concreta, di per sè, l’elemento psicologico della colpa, richiamato dalla L. n. 898 del 1986, art. 3 posto che per le violazioni colpite da sanzione amministrativa, secondo la giurisprudenza di questa Corte,è sufficiente tale elemento, non richiedendosi il dolo, mentre, quanto alla condotta relativa all’illecito contestato, è sufficiente che l’indebita percezione dei contributi sia conseguente all’esposizione di dati e notizie false, provenente dal beneficiario dei contributi V. Cass. n. 19366/2010).

Priva di fondamento è pure la seconda censura, avendo la sentenza impugnata dato conto, con valutazione adeguatamente e logicamente motivata, del rispetto dei termini di contestazione della violazione amministrativa.

Il Giudice adito ha, infatti, ritenuto congruo e ragionevole il termine del 23.3.2000, come data in cui era stato completato l’accertamento dell’infrazione, tenuto conto del più ampio controllo fiscale che aveva visto coinvolte "diverse amministrazioni statali,quali la ex Aima e l’ASL di appartenenza dell’ovile" e dovendosi ritenere l’accesso eseguito presso l’ovile dal ricorrente, "il primo atto facente parte di un più ampio controllo fiscale, per la raccolta degli elementi necessari alla redazione del verbale di constatazione".

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, compete al giudice di merito, in tema di sanzioni amministrative, valutare la congruità del tempo utilizzato per l’accertamento dell’infrazione, in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, "con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato( Cass. n. 1081/07; n. 13862/2002). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Consegue, in base al criterio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.200,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *