DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2013, n. 152 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, concernente l’attuazione del Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011 del Parlamento…

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2013, n. 152 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, concernente l’attuazione del Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante l’iniziativa dei cittadini.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 11 del Trattato sull’Unione europea;
Visto il Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei
cittadini, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012,
n. 193, recante regolamento concernente le modalita’ di attuazione
del Regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l’iniziativa dei
cittadini;
Sentito l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 26 luglio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 settembre
2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 ottobre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n.
193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) i commi 2 e 3 sono abrogati;
2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. La presentazione di cui al comma 1 e’ effettuata mediante
consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero
invio in modalita’ telematica.»;
3) al comma 5, le parole: «consegna dei plichi con le
dichiarazioni di sostegno» sono sostituite dalla seguente:
«presentazione»;
b) all’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), le parole: «di
minore eta’» sono sostituite dalle seguenti: «di eta’ inferiore a
quella minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le
elezioni del Parlamento europeo».

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 novembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari
europei

Alfano, Ministro dell’interno

Bonino, Ministro degli affari esteri

Cancellieri, Ministro della giustizia

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Carrozza, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

D’Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 10, foglio n. 25

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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