DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n. 157 Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico…

…nonche’ di categorie di personale iscritto presso l’INPS, l’ex-ENPALS e l’ex-INPDAP, in attuazione dell’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il
consolidamento dei conti pubblici, che prevede l’emanazione di un
regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, allo scopo di assicurare un processo di
incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano
previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione
generale obbligatoria;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 20 dicembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 settembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento di armonizzazione dei requisiti di
accesso al pensionamento costituisce una prima applicazione di quanto
disposto dall’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
2. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti
anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente
all’entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto
all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianita’, consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo tale normativa.
3. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che, a decorrere dal
1° gennaio 2014, maturano i requisiti per il pensionamento indicati
nel regolamento stesso, non trovano applicazione le disposizioni di
cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni.
4. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento
per l’accesso attraverso le diverse modalita’ ivi stabilite al
pensionamento, nonche’ al requisito contributivo per l’accesso al
trattamento pensionistico indipendentemente dall’eta’ anagrafica, si
applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni.

Art. 2

Soppresso fondo spedizionieri doganali

1. La quota di pensione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge
16 luglio 1997, n. 230 e’ erogata dall’INPS al compimento del
sessantaseiesimo anno di eta’.
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103,» sono inserite le seguenti: «e al soppresso Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,».

Art. 3

Pensionamento anticipato per lavoratori
di aziende in crisi – Poligrafici

1. All’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «almeno 384 contributi mensili ovvero 1664
contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 35 anni di anzianita’
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita’
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita’
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018»;
b) le parole: «sulla base dell’anzianita’ contributiva aumentata
di un periodo pari a 3 anni» sono soppresse;
c) le parole: «l’anzianita’ contributiva non puo’ comunque
risultare superiore a 35 anni;» sono soppresse.

Art. 4

Personale viaggiante addetto ai pubblici
servizi di trasporto

1. All’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi
dell’articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503»
sono sostituite dalle seguenti: «al raggiungimento del requisito
anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo
in vigore nel regime generale obbligatorio».
2. All’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 414, e successive modificazioni, il primo periodo e’ soppresso.

Art. 5

Lavoratori marittimi

1. Relativamente ai casi di cui all’articolo 4, commi 2, lettera
c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione
di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico
ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore
nel regime generale obbligatorio.
2. All’articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole:
«cinquantacinquesimo anno di eta’» sono sostituite dalle seguenti:
«cinquantaseiesimo anno di eta’ fino al 31 dicembre 2015,
cinquantasettesimo anno di eta’ fino al 31 dicembre 2017 e
cinquantottesimo anno di eta’ a decorrere dal 1° gennaio 2018».

Art. 6

Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo ballo

1. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, e successive modificazioni, la parola: «quarantacinquesimo»
e’ sostituita dalla seguente: «quarantaseiesimo».

Art. 7

Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo attori

1. La Tabella C allegata all’articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e’ sostituita dalla seguente:

«Tabella C

(art. 4, comma 2)

Decorrenza della pensione

——————————————–
Uomini | dal 1° gennaio 2014 | 64 |
| | anni |
———|———————–|———|
| dal 1° gennaio 2014 | 60 |
| | anni |
|———————–|———|
| dal 1° gennaio 2016 | 61 |
| | anni |
|———————–|———|
Donne | dal 1° gennaio 2018 | 62 |
| | anni |
|———————–|———|
| dal 1° gennaio 2020 | 63 |
| | anni |
|———————–|———|
| dal 1° gennaio 2022 | 64 |
| | anni |
——————————————–

Art. 8

Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo canto

1. L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, e’ sostituito dal seguente:
«3. Per i lavoratori dello spettacolo, gia’ iscritti alla data del
31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici,
professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti
di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all’eta’ di 61 anni per gli uomini;
b) all’eta’ di 57 anni per le donne. Tale requisito e’ fissato a
58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 59 anni a decorrere dal 1°
gennaio 2018, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Art. 9

Fondo sportivi professionisti

1. L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 166, e’ sostituito dal seguente:
«1. Per i lavoratori gia’ iscritti al Fondo alla data del 31
dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all’eta’ di 53 anni per gli uomini;
b) all’eta’ di 49 anni per le donne. Tale requisito e’ fissato a
50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1°
gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Art. 10

Perdita del titolo abilitante

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima
dell’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad
applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il
titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita’
lavorativa per raggiunti limiti di eta’ e i cui ordinamenti di
settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo,
non ne prevedano l’elevazione. Qualora tali limiti di eta’ possano
essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il
lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneita’, non abbia ottenuto il
rinnovo del titolo abilitante da parte dell’Autorita’ competente.
2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea per i quali viene
meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita’
lavorativa per raggiunti limiti di eta’, si applicano, al ricorrere
delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31
dicembre 2011.
3. Ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui
all’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, continuano ad
applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei
trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2013.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti di
cui al comma 3 che maturano i requisiti a partire dalla medesima
data, l’accesso alla pensione nei regimi misto e contributivo con
eta’ inferiori ai 60 anni e’ consentito esclusivamente se risulta
maturata un’anzianita’ contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli
uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne. Sulla quota retributiva di
trattamento relativa alle anzianita’ contributive maturate
antecedentemente al 1° gennaio 2012 e’ applicata una riduzione pari
ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al
pensionamento rispetto all’eta’ di 60 anni; tale percentuale annua e’
elevata a due punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a
due anni. Nel caso in cui l’eta’ al pensionamento non sia intera la
riduzione percentuale e’ proporzionale al numero di mesi.
5. L’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 149, e’ abrogato.

Art. 11

Deroghe

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre
2013 continuano ad applicarsi, ancorche’ maturino i requisiti per
l’accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai
soggetti di cui agli articoli da 2 a 9 del presente regolamento:
a) collocati in mobilita’ ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base
di accordi sindacali stipulati entro il 31 agosto 2013 ancorche’ alla
medesima data gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati
dall’attivita’ lavorativa, i quali in ogni caso maturino i requisiti
per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennita’ di
mobilita’ di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) collocati in mobilita’ lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6
e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 agosto 2013 e
che alla medesima data siano cessati dall’attivita’ lavorativa;
c) che entro il 31 agosto 2013 siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionino i
requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del
trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016; questi lavoratori
non devono aver comunque ripreso attivita’ lavorativa successivamente
all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione
ed alla predetta data del 31 agosto 2013 deve risultare accreditato o
accreditabile almeno un contributo volontario;
d) che alla data del 31 agosto 2013 risultano essere in congedo
per assistere figli con disabilita’ grave ai sensi dell’articolo 42,
comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con
perfezionamento entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto
congedo del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento
indipendentemente dall’eta’ anagrafica, di cui all’articolo 1, comma
6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 agosto
2013 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi
degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile e,
senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita’
lavorativa, avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina
pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il
31 agosto 2016;
f) che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all’esodo stipulati entro il 31 agosto 2013 dalle organizzazioni
comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, senza
successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita’ lavorativa
avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica,
la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;
g) collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria
finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1,
lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di
procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.
2. Restano applicabili ai lavoratori iscritti alle gestioni
richiamate dal presente decreto, laddove piu’ favorevoli, le
disposizioni di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di cui
all’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di cui
all’articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di
cui all’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.

Art. 12

Disposizione finale

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 3,
primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, i risparmi
di spesa derivanti dagli articoli da 2 a 11 del presente regolamento,
valutati in 4.724.000 euro per l’anno 2014, a 12.280.000 euro per
l’anno 2015, a 35.951.000 euro per l’anno 2016, a 38.800.000 euro per
l’anno 2017, a 37.583.000 euro per l’anno 2018, a 69.361.000 euro per
l’anno 2019, a 80.507.000 euro per l’anno 2020, a 86.718.000 euro per
l’anno 2021, a 70.828.000 euro per l’anno 2022 e in 86.493.000 euro
per l’anno 2023, confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 1, comma
235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze e’ disposta la conseguente
integrazione del citato Fondo operando le occorrenti variazioni di
bilancio.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 28 ottobre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Giovannini, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 15, foglio n. 166

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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