DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2014, n. 3 Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare, nelle
more della conclusione della specifica sessione negoziale concernente
interventi in materia contrattuale del personale della scuola,
disposizioni finalizzate a consentire la corresponsione del
trattamento economico gia’ definito nell’anno 2013 in ragione
dell’acquisita nuova classe stipendiale, anche per evitare il
recupero delle somme corrisposte nel predetto periodo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale
scolastico

1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale,
attivata ai sensi dell’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell’utilita’ dell’anno
2012 ai fini della maturazione dell’anzianita’ stipendiale, e
comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i
provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del
personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale
che ne abbia acquisita una superiore nell’anno 2013 in virtu’
dell’anzianita’ economica attribuita nel medesimo anno. Non sono,
inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti gia’
effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione
dell’acquisizione di una nuova classe stipendiale.
2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al
comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla conclusione della
sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, e’ accantonata la
somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto
dei residui sul Fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a
somme gia’ corrisposte nell’anno 2013. Rimane salva la facolta’ di
disporre delle predette somme con la sessione negoziale.
3. In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della
sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 e’
conseguentemente versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta
acquisita all’erario.
4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco
della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi
incrementi economici di cui all’articolo 9, comma 23, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall’articolo 1,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova
applicazione per l’anno 2014, nell’ambito degli stanziamenti di
bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle
disposizioni di cui al citato comma 23, l’articolo 9, comma 1, del
predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato
dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 gennaio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Carrozza, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

D’Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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