DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 158 Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare,
l’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale;
Visto, in particolare, il comma 10-ter dell’articolo 2 del predetto
decreto-legge n. 95 del 2012 secondo il quale "Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e
dall’articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma
sono soggetti al controllo preventivo di legittimita’ della Corte dei
conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha facolta’ di richiedere il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti
decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il
regolamento di organizzazione vigente";
Visto l’articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2013) che, tra l’altro,
dispone la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui
all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni" ed in particolare l’articolo 2, comma 7, che dispone
il differimento al 31 dicembre 2013 del termine previsto
dall’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’articolo
3;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare
l’articolo 1, comma 377, nonche’ l’articolo 2, comma 198, recante
l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del
Garante per la sorveglianza dei prezzi;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, i commi 1, 2 e 7,
dell’articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dello sviluppo economico;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno";
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l’articolo 7, comma
20, che ha soppresso l’Istituto per la promozione industriale e ha
trasferito le competenze e il personale al Ministero dello sviluppo
economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.
159, recante i requisiti e le modalita’ di accreditamento delle
agenzie per le imprese e il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la semplificazione
e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita’
produttive;
Visti il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, istitutivo
dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
nonche’ il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso la predetta Agenzia
devolvendone le relative competenze all’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni;
Visto l’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive
modificazioni, nella parte in cui sopprime l’Istituto nazionale per
il commercio estero (ICE) e istituisce l’ICE-Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane, regolamentandone l’assetto organizzativo e le funzioni,
nonche’ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
dicembre 2012, pubblicato sotto forma di comunicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2013, col quale sono state individuate,
fra l’altro, le risorse umane facenti capo al soppresso Istituto
nazionale per il commercio estero da trasferire al Ministero dello
sviluppo economico;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 e, in particolare,
l’articolo 17, recante l’istituzione, presso il Ministero dello
sviluppo economico, del Garante per le micro, piccole e medie
imprese;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare l’articolo 19 che
istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale;
Visto l’articolo 12, comma 49, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che sopprime
l’Associazione Italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" e il
successivo comma 54, che stabilisce che il personale in servizio a
tempo indeterminato della soppressa Associazione e’ trasferito al
Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese ed in particolare l’articolo 35 che ha
istituito il Desk Italia – Sportello attrazione investimenti esteri;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in
materia di professioni non organizzate";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, la Tabella 2, allegata al
predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione
organica del Ministero dello sviluppo economico;
Visto l’articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che dispone
l’istituzione dell’Agenzia per la coesione territoriale e considerata
l’opportunita’, nelle more della completa attuazione delle
disposizioni ivi previste e, in particolare, di quelle stabilite dal
comma 5 del medesimo articolo 10, di individuare, per quanto riguarda
il personale con qualifica dirigenziale da trasferire dal Ministero
dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed all’Agenzia per la coesione territoriale, numero 4 unita’
dirigenziali di prima fascia e n. 21 unita’ dirigenziali di seconda
fascia;
Considerato che il restante personale, appartenente alle aree
prima, seconda e terza, da trasferire alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed all’Agenzia per la coesione territoriale sara’
definito secondo la procedura indicata dal sopra citato comma 5,
dell’articolo 10, del decreto-legge n. 101 del 2013;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni dell’8 e del 28 agosto 2013 sullo schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, proposto dal
Ministro dello sviluppo economico in attuazione delle previsioni di
cui all’articolo 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 95 del
2012;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 29 agosto 2013
sul predetto schema di decreto del Presidente della Repubblica e
recepite integralmente le osservazioni ivi formulate;
Vista la proposta formulata dal Ministro dello sviluppo economico
con nota n. 24100 del 4 dicembre 2013 e relativi allegati, al fine
della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri contenente la riorganizzazione del predetto Dicastero, in
attuazione dell’articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n.
95/2012;
Considerato, inoltre, che non essendo stato definito il
provvedimento, previsto dall’articolo 20, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
definisce i criteri per il trasferimento all’Agenzia per l’Italia
Digitale del personale in servizio presso l’Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione del Ministero
dello sviluppo economico, come previsto dal comma 2 del medesimo
articolo 20, sara’ data successiva applicazione di tale previsione
alla completa attuazione della norma in questione;
Preso atto della volonta’ del Ministro dello sviluppo economico di
ritirare lo schema regolamentare sopra indicato e di procedere, per
l’adozione del regolamento di riordino del Ministero, secondo le
modalita’ indicate nel predetto articolo 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ricorrendo i presupposti ivi
previsti;
Preso atto, altresi’, che sulla proposta di riorganizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, l’Amministrazione ha informato le
Organizzazioni sindacali in data 17 luglio e 1° agosto 2013 e, da
ultimo, in data 3 dicembre 2013;
Visto l’articolo 2, comma10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del
2012 che prevede la facolta’ di richiedere il parere al Consiglio di
Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima
norma;
Considerata l’organizzazione ministeriale proposta coerente con:
– i compiti e le funzioni attribuiti al Ministero dello sviluppo
economico dalla normativa di settore vigente;
– i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di
livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 e ridotti a
seguito del trasferimento di alcune funzioni all’Agenzia per la
coesione territoriale e ferma restando la riduzione, con successivo
provvedimento, dei contingenti di personale appartenente alle aree
prima, seconda e terza in conseguenza del loro successivo
trasferimento alla medesima Agenzia, nonche’ l’eventuale riduzione in
relazione al personale da trasferire all’Agenzia per l’Italia
Digitale;
Considerato, inoltre, che la Sezione Consultiva per gli atti
normativi del Consiglio di Stato, nell’adunanza del 29 agosto 2013,
aveva espresso parere sostanzialmente favorevole sullo schema di
decreto del Presidente della Repubblica, predisposto
dall’Amministrazione per definire il proprio assetto organizzativo ed
analogo a quello proposto per l’adozione del presente provvedimento;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche’ per
ragioni di speditezza e celerita’, di non avvalersi della facolta’ di
richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e’ stato delegato ad esercitare le funzioni
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
lavoro pubblico, nonche’ di organizzazione, riordino e funzionamento
delle pubbliche amministrazioni;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

Finalita’ e attribuzioni

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato
"Ministero", persegue le finalita’ ed esercita le attribuzioni di cui
agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
e successive modificazioni e di cui all’articolo 1, commi 2 e 7, del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni,
nella legge 14 luglio 2008, n. 121.

Art. 2

Organizzazione

1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalita’ e l’esercizio
delle attribuzioni di cui all’articolo 1, e’ articolato in 15 Uffici
di livello dirigenziale generale coordinati da un Segretario
generale.
2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 1,
sono i seguenti:
a) Direzione generale per la politica industriale, la
competitivita’ e le piccole e medie imprese;
b) Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi;
c) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
d) Direzione generale per la politica commerciale internazionale;
e) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione
e la promozione degli scambi;
f) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
g) Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e
per le infrastrutture energetiche;
h) Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l’efficienza energetica, il nucleare;
i) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello
spettro radioelettrico;
j) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postali;
k) Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione;
l) Direzione generale per le attivita’ territoriali;
m) Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
n) Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema
cooperativo e le gestioni commissariali;
o) Direzione generale per le risorse, l’organizzazione e il
bilancio.
3. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente
regolamento nonche’ ogni altra funzione ad esse connessa che sia
attribuita al Ministero dalla vigente normativa anche con riferimento
all’attuazione di norme europee nel settore di rispettiva competenza.

Art. 3

Segretario generale

1. Il Segretario generale del Ministero e’ nominato ai sensi
dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e, in conformita’ a quanto disposto
dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro.
Assicura il coordinamento dell’azione amministrativa, provvede
all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi di
competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita’ del
Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce
periodicamente al Ministro.
2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del
Ministro, in particolare, provvede:
a) ad assicurare l’unitarieta’ dell’azione amministrativa,
attraverso il coordinamento e la stretta integrazione tra le
attivita’ degli uffici nello svolgimento delle funzioni, anche
attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori
generali per l’esame delle questioni di carattere generale o di
particolare rilievo e provvede alla risoluzione dei conflitti
positivi e negativi di competenza fra le Direzioni generali;
b) a curare lo sviluppo della collaborazione operativa delle
Direzioni generali fra loro e con le altre amministrazioni ed enti
pubblici;
c) a sviluppare la programmazione delle attivita’ e dei processi,
l’integrazione funzionale tra le Direzioni generali, la circolazione
delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche gruppi di
lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione
di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il
contributo di piu’ strutture operative;
d) ad informare il Ministro sugli interventi conseguenti a stati
di crisi, anche internazionali, affrontati dalle Direzioni generali;
e) ad assicurare l’unitarieta’ e il coordinamento delle attivita’
di informazione e comunicazione istituzionale del Ministero;
f) a coordinare, in raccordo con gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per
materia, le funzioni di promozione, coordinamento e gestione dei
rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati di livello
sovranazionale ed internazionale.
3. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita’
amministrativa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni e si articola in
uffici dirigenziali di livello non generale.
4. Nel caso in cui siano nominati uno o piu’ Vice Ministri,
ciascuno di essi puo’ proporre al Ministro la nomina, senza oneri
aggiuntivi, di un Vice Segretario generale scelto fra i dirigenti
generali del Ministero, cui il Segretario generale delega le proprie
funzioni per le materie di competenza del medesimo Vice Ministro,
secondo le modalita’ definite nel decreto di conferimento
dell’incarico, fermo restando il coordinamento affidato al Segretario
generale per garantire l’unitarieta’ dell’azione amministrativa del
Ministero.

Art. 4

Direzione generale per la politica industriale,
la competitivita’ e le piccole e medie imprese

1. La Direzione generale per la politica industriale, la
competitivita’ e le piccole e medie imprese si articola in uffici di
livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attuazione delle politiche per lo sviluppo della
competitivita’, per la promozione della ricerca e dell’innovazione,
per la diffusione di tecnologie abilitanti e per favorire il
trasferimento tecnologico e delle politiche per la finanza d’impresa;
b) analisi e studio del sistema produttivo nazionale e
internazionale; banca dati per il monitoraggio del sistema
imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale;
c) azioni di raccordo con le amministrazioni statali, regionali e
con gli altri soggetti pubblici che attuano programmi e interventi in
favore delle imprese per lo sviluppo della competitivita’;
d) azioni per il coordinamento e l’integrazione delle politiche
per lo sviluppo della competitivita’ con le politiche territoriali;
individuazione e aggiornamento delle specializzazioni intelligenti
(smart specialization) e coordinamento con i livelli regionali;
e) attuazione delle politiche e programmi per l’attrazione degli
investimenti esteri – Desk Italia – Sportello attrazione investimenti
esteri di cui all’articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
f) attuazione delle politiche per i distretti industriali e le
reti d’impresa;
g) attuazione delle politiche industriali europee ed
internazionali; profili comunitari inerenti i regimi di aiuto ed
attivita’ relative al sistema di notifica elettronica degli aiuti di
Stato; attivita’ connesse al Punto di Contatto Nazionale (P.C.N.) ed
ai rapporti con l’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico);
h) attuazione delle politiche industriali ed interventi in
materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse
militari dei settori ad alta tecnologia; politiche ed interventi per
l’industria aerospaziale;
i) attuazione della politica industriale relativa alla
partecipazione italiana al Patto atlantico, all’Unione europea e agli
altri organismi internazionali;
j) attuazione delle politiche e programmi per la
reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori
industriali colpiti da crisi;
k) attuazione delle politiche per lo sviluppo di imprese
innovative;
l) attuazione delle politiche e programmi per il recupero e la
reindustrializzazione dei siti produttivi inquinati e per la
riconversione a sistemi produttivi eco-compatibili e al riutilizzo
delle materie prime; azioni per l’integrazione con le politiche
ambientali e lo sviluppo di sistemi di certificazione ambientale;
m) attuazione delle politiche di sviluppo dei settori industriali
strategici per l’economia nazionale; politiche e interventi per le
industrie alimentari, per la mobilita’ sostenibile, per i settori di
base, per i settori ad alto contenuto tecnologico e per il made in
Italy;
n) attuazione delle politiche e programmi in favore delle piccole
e medie imprese e per l’artigianato; monitoraggio dell’attuazione
dello Small Business Act (S.B.A.); supporto al Garante per le micro,
piccole e medie imprese di cui all’articolo 17 della legge 11
novembre 2011, n. 180; responsabilita’ sociale delle imprese;
o) attuazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del
movimento cooperativo e rapporti con gli Organismi Europei ed
Internazionali (O.I.L. – Organizzazione Internazionale del Lavoro)
per quanto attiene alla promozione cooperativa;
p) attivita’ di raccordo con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui all’allegato 2 al decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78;
q) crisi d’impresa; gestione stralcio del Fondo per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta’.
2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate
al supporto del Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui
all’articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono
individuate dal Segretario generale, su proposta del Garante.
3. Presso la Direzione generale operano:
a) il Comitato per lo sviluppo dell’industria aeronautica di cui
all’articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;
b) la Commissione per il rilascio o la revoca delle
autorizzazioni e per la decisione di reclami, di cui all’articolo 8
della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
c) il Consiglio nazionale ceramico di cui all’articolo 4 della
legge 9 luglio 1990, n. 188;
d) il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui
all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Art. 5

Direzione generale per la lotta alla contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

1. La Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) si articola in uffici dirigenziali
non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) formulazione di indirizzi e promozione in materia di politiche
anticontraffazione;
b) attivita’ di segreteria del Consiglio nazionale
anticontraffazione;
c) gestione delle attivita’ di assistenza e supporto all’utenza
in materia di contrasto alla contraffazione; gestione dei call center
ed indirizzo di posta elettronica dedicato; assistenza e supporto
imprese all’estero;
d) monitoraggio sistemi e metodi anticontraffazione; raccolta dei
dati in possesso delle autorita’ competenti in ambito nazionale ed
internazionale, delle associazioni di categoria e delle imprese in
materia di lotta alla contraffazione e gestione delle banche dati;
e) analisi, predisposizione dei rapporti sull’andamento del
fenomeno e proposte normative conseguenti;
f) attivita’ di raccordo con le altre Direzioni generali, con le
Forze di polizia, con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e con le
altre amministrazioni pubbliche impegnate nella lotta alla
contraffazione;
g) attivita’ di comunicazione interna ed esterna e gestione dei
rapporti con i mezzi di comunicazione;
h) politiche per la promozione della proprieta’ industriale,
relazioni con istituzioni e organismi europei ed internazionali in
materia di proprieta’ industriale;
i) invenzioni e modelli di utilita’;
j) disegni e modelli – brevetti nazionali, europei ed
internazionali;
k) marchi nazionali, europei ed internazionali e opposizione alla
registrazione dei marchi;
l) affari amministrativi dei titoli brevettuali e delle
registrazioni e segreteria della commissione ricorsi.
2. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e’ posto alle dirette
dipendenze del Direttore Generale che lo rappresenta all’esterno.

Art. 6

Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si articola in
uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti
funzioni:
a) promozione della concorrenza e normativa in materia di
liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese e di requisiti
per l’esercizio di attivita’ economiche nei settori del commercio,
dell’artigianato e dei servizi e connessi rapporti con l’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato;
b) accreditamento degli Sportelli unici per le attivita’
produttive e delle Agenzie per le imprese;
c) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilita’ dei
prezzi dei carburanti e supporto al Garante per la sorveglianza dei
prezzi;
d) servizi e professioni, disciplina e ricorsi amministrativi
relativi al ruolo dei periti e degli esperti, all’attivita’ di
mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento di titoli
esteri per le professioni di competenza del Ministero non
diversamente attribuite e tenuta dell’elenco delle associazioni delle
professioni non organizzate in ordini o collegi e dell’elenco dei
marchi di qualita’ dei servizi;
e) statistiche sul commercio e sul terziario;
f) servizi assicurativi, normativa e provvedimenti in materia di
assicurazione, in particolare per RC auto, connessi rapporti con
l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), vigilanza
sul fondo di garanzia per le vittime della strada, sul fondo di
garanzia per le vittime della caccia e sul fondo per i mediatori di
assicurazione e riassicurazione, gestiti dalla CONSAP (Concessionaria
Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.);
g) attuazione delle politiche europee ed internazionali nelle
materie di competenza della Direzione;
h) cooperazione amministrativa europea in materia di tutela dei
consumatori, assistenza al consumatore transfrontaliero e
informazione al consumatore anche in materia di consumi ed emissioni
degli autoveicoli;
i) politiche, normativa e progetti per i consumatori;
j) tenuta dell’elenco nazionale delle associazioni dei
consumatori, supporto e segreteria al Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti (CNCU);
k) gestione del Punto di contatto-infoconsumatori, del Punto di
contatto prodotti (PCP), del Punto di contatto prodotti da
costruzione, dell’Unita’ centrale di notifica, del Punto di contatto
del sistema di allerta rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX);
l) normativa ed adempimenti amministrativi in materia di
metrologia legale e metalli preziosi;
m) qualita’ dei prodotti e dei servizi, sicurezza dei prodotti e
loro conformita’ e sorveglianza sul mercato;
n) normativa tecnica;
o) manifestazioni a premio;
p) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere,
borse merci e magazzini generali;
q) normativa sul registro imprese e su repertorio delle attivita’
economiche e amministrative (REA) e vigilanza sulle relative
attivita’ delle camere di commercio, tenuta dell’Indice nazionale
degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed
imprese (INI PEC) e ordinamento del sistema camerale;
r) vigilanza su Consorzio Infomercati, Unioncamere, Camere di
commercio, loro Unioni e Aziende speciali;
s) normativa per la sicurezza degli impianti degli edifici, degli
ascensori, delle macchine e di taluni impianti industriali e
provvedimenti per le relative attivita’ di verifica;
t) esercizio delle funzioni di Autorita’ nazionale italiana per
l’accreditamento e Punto di contatto con la Commissione europea ai
sensi dell’articolo 4 comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
svolgimento delle ulteriori attivita’ demandate al Ministero dalla
medesima legge e controllo su ACCREDIA (Ente Italiano di
Accreditamento).
2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate
al supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui
all’articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono
individuate dal Segretario generale su proposta del Garante.

Art. 7

Direzione generale per la politica commerciale internazionale

1. La Direzione generale per la politica commerciale internazionale
si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge
le seguenti funzioni:
a) attivita’ funzionali all’accesso di prodotti, servizi ed
investimenti italiani nei mercati esteri;
b) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale
nell’ambito dell’Unione europea, recepimento della normativa europea
nell’Ordinamento interno e relativa applicazione;
c) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e
plurilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC (Organizzazione
Mondiale del Commercio), OCSE (Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico) e UNCTAD (United Nations Conference on Trade
and Development), nonche’ negli ambiti di altre organizzazioni
internazionali collegate al commercio internazionale;
d) partecipazione, nell’ambito dell’Unione europea, alla
elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e
regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di
libero scambio con i Paesi terzi;
e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi
finanziari europei rivolti all’assistenza tecnica ai Paesi candidati
all’adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli
altri Paesi terzi;
f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di
cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione
dei relativi meccanismi ed organismi bilaterali di consultazione
intergovernativa;
g) attivazione degli strumenti europei di difesa commerciale
(strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di salvaguardia);
h) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative
autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione;
attivita’ di autorizzazione e controllo delle esportazioni di
prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali;
applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le
infrazioni ai divieti di importazione ed esportazione;
i) tutela, nell’ambito della dimensione esterna europea, del made
in Italy, delle indicazioni geografiche protette e della proprieta’
intellettuale;
j) attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 novembre
1995, n. 496, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di
armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi
il 13 gennaio 1993";
2. Presso la Direzione generale opera il Comitato consultivo per
l’esportazione dei beni a duplice uso di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

Art. 8

Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la
promozione degli scambi

1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione
e la promozione degli scambi si articola in uffici di livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di
internazionalizzazione e di promozione degli scambi; attivita’ di
supporto tecnico alla Cabina di regia di cui al comma 18-bis,
dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dall’articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; segreteria tecnica della V Commissione permanente del
CIPE per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica
commerciale con l’estero; rapporti con le istituzioni economiche e
finanziarie internazionali;
b) partecipazione, nelle sedi internazionali, alla definizione
delle politiche di promozione; attivita’ di negoziazione per la
promozione degli investimenti italiani all’estero e per l’attrazione
degli investimenti esteri in Italia; coordinamento e organizzazione
delle missioni di natura commerciale;
c) raccolta, studio ed elaborazione dei dati concernenti il
commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione
di merci, prodotti e servizi per aree geo-economiche;
d) stipula e gestione di accordi ed intese con regioni,
associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico, Universita’
e Parchi tecno-scientifici per la promozione e
l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale;
e) crediti all’esportazione e relative attivita’ di trattazione e
coordinamento in ambito nazionale, europeo ed internazionale;
rapporti con la societa’ per l’assicurazione del credito
all’esportazione (SACE); attivita’ funzionale alla facilitazione del
commercio internazionale e agli investimenti esteri diretti;
f) coordinamento dell’attivita’ degli Sportelli regionali per
l’internazionalizzazione (Sprint);
g) esercizio delle funzioni di cui al decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, relative a
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane, salvo quanto previsto all’articolo 17, comma
1, lettera n);
h) programmi di promozione straordinaria del made in Italy, ai
sensi dell’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.
350;
i) collaborazione all’attivita’ di aiuto allo sviluppo condotta
dal Ministero degli affari esteri e partecipazione al Comitato
direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, istituito con legge 26
febbraio 1987, n. 49;
j) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n.
518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di
commercio italiane all’estero e italo-straniere;
k) elaborazione di progetti e di interventi in materia di
internazionalizzazione delle imprese, nel quadro della programmazione
finanziaria europea e nazionale;
l) rapporti con la Simest S.p.A. (Societa’ italiana per le
imprese all’estero) ed esercizio delle funzioni di cui alla legge 24
aprile 1990, n. 100, come modificata dall’articolo 23-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.

Art. 9

Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si
articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le
seguenti funzioni:
a) definizione di priorita’, linee guida e programmi di sviluppo
minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;
b) funzioni e compiti di Ufficio Nazionale Minerario per gli
idrocarburi e le georisorse;
c) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e
con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita’ della
Direzione, in coordinamento con la Direzione generale per la
sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche;
norme e atti regolamentari per il recepimento e l’attuazione delle
normative europee nelle materie di competenza;
d) promozione di intese e accordi con le amministrazioni statali,
le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare in tutto il
territorio nazionale condizioni e procedure coordinate per la ricerca
e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse
strategico per il Paese;
e) programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle
attivita’ di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle
risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei
relativi impianti in mare;
f) definizione di accordi bilaterali e multilaterali per la
ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie in acque
internazionali;
g) promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli
idrocarburi e delle risorse minerarie in Paesi terzi di interesse per
la politica di sicurezza dell’approvvigionamento e di competitivita’
nazionale;
h) sviluppo delle tecnologie per la cattura, il trasporto e lo
stoccaggio dell’anidride carbonica e autorizzazioni dell’attivita’ di
stoccaggio;
i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e
stoccaggio dell’energia e la sicurezza mineraria;
j) laboratori di analisi e sperimentazione;
k) metanizzazione del Mezzogiorno;
l) ufficio unico per gli espropri in materia di energia;
m) statistiche, analisi e previsioni sulle risorse minerarie ed
energetiche;
n) indirizzi, direttive e rapporti con l’ENEA (Agenzia Nazionale
per le nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico
Sostenibile) per la ricerca nel settore delle risorse minerarie ed
energetiche.
2. Presso la Direzione generale opera, in qualita’ di organo
tecnico consultivo, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse
minerarie gia’ istituita con decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 78.

Art. 10

Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche

1. La Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e
le infrastrutture energetiche si articola in uffici di livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) strategie per la sicurezza di approvvigionamento del sistema
energetico nazionale;
b) rappresentanza e partecipazione alle attivita’ dell’Unione
europea e degli organismi comunitari; notifica aiuti di Stato e
procedure di infrazione comunitaria per le materie dell’energia in
coordinamento con le altre Direzioni di settore;
c) definizione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore
dell’energia in coordinamento con le altre Direzioni di settore per
le materie di competenza e relazioni con le organizzazioni europee ed
internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di
attivita’ della Direzione; norme e atti regolamentari per il
recepimento e l’attuazione delle normative europee nelle materie di
competenza;
d) impianti strategici di lavorazione e deposito, logistica e
mercato dei prodotti petroliferi e dei carburanti;
e) mercato del gas naturale e sicurezza degli approvvigionamenti;
f) reti di trasporto e infrastrutture di approvvigionamento del
gas naturale;
g) approvvigionamento, trasformazione e utilizzo efficiente delle
fonti fossili;
h) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche
strategiche, predisposizione dei piani di emergenza e di
provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;
i) rapporti, nelle materie assegnate alla Direzione, con le
associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico,
l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, l’Autorita’ garante
della concorrenza e del mercato e gli enti europei di settore;
j) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di
intese e accordi con le amministrazioni statali, le Regioni e le
amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio
nazionale l’esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli
ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l’omogeneita’
nei livelli essenziali delle forniture;
k) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con le
societa’ Gestore dei mercati energetici – Gme S.p.A., Gestore dei
servizi elettrici – Gse S.p.A., Acquirente unico S.p.A. e Cassa
Conguaglio GPL nei settori del gas, dei prodotti petroliferi e dei
carburanti;
l) supporto alle politiche per gli investimenti e lo sviluppo
all’estero di imprese nazionali nel settore dell’energia;
m) statistiche, analisi e previsioni sulla produzione e trasporto
di energia.

Testo Art. 11

Direzione generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare

1. La Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l’efficienza energetica, il nucleare si articola in uffici di livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione di indirizzi e direttive per l’organizzazione e
il funzionamento del mercato elettrico, la promozione della
concorrenza e la realizzazione del mercato interno dell’energia
elettrica;
b) rapporti, nelle materie assegnate alla Direzione, con le
associazioni, le imprese, i concessionari di servizio pubblico,
l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, l’Autorita’ garante
della concorrenza e del mercato nonche’ con gli enti europei di
settore;
c) attivita’ in materia di produzione di energia elettrica e
sicurezza delle forniture; interventi di prevenzione e gestione delle
crisi;
d) sviluppo delle reti di trasmissione, distribuzione,
importazione ed esportazione di energia elettrica; indirizzi a Terna
S.p.A. ed ai gestori di reti elettriche;
e) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie
di competenza della Direzione, con le societa’ Gestore dei mercati
energetici – Gme S.p.A., Gestore dei servizi elettrici – Gse S.p.A.,
Acquirente unico S.p.A., SO.G.I.N. S.p.A. (Societa’ Gestione impianti
nucleari) ed ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie,
l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) nei settori
dell’energia elettrica, delle energie rinnovabili, dell’efficienza
energetica, del nucleare e dello sviluppo sostenibile;
f) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e
monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari
dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari;
g) promozione e gestione di accordi e di intese per la
partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e
internazionali, finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla
non proliferazione nucleare, allo sviluppo tecnologico e alla
formazione delle risorse umane;
h) definizione di piani, programmi e strumenti di incentivazione
per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia delle imprese e
tecnologie afferenti l’attuazione di obiettivi ed accordi europei ed
internazionali;
i) sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici
distribuiti, comprese le tecnologie di accumulo dell’energia;
j) definizione di piani, programmi e strumenti di incentivazione
per il risparmio e l’efficienza energetica, lo sviluppo delle
tecnologie di settore e la promozione della domanda attiva;
k) definizione di sistemi di certificazione e normazione tecnica
finalizzati all’uso efficiente dell’energia;
l) programmi, sviluppo delle tecnologie e piani per la riduzione
delle emissioni di gas con effetto serra;
m) ricerca di sistema per il settore elettrico, analisi,
monitoraggio e studi di settore; relazioni, promozione e gestione di
accordi con ENEA, organizzazioni, istituti ed enti di ricerca
operanti nei settori di competenza;
n) programmi di incentivazione, anche a finanziamento europeo,
per lo sviluppo delle energie rinnovabili, dell’efficienza e del
risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile;
o) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e
con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita’ della
Direzione in coordinamento con la Direzione generale per la sicurezza
dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche;
predisposizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e
l’attuazione delle normative europee nelle materie di competenza;
p) promozione di intese e accordi con le Amministrazioni statali,
le Regioni e le Amministrazioni locali per assicurare su tutto il
territorio nazionale l’esercizio omogeneo delle funzioni
amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione
amministrativa, l’omogeneita’ nei livelli essenziali delle forniture
concernenti l’energia e lo sviluppo territoriale sostenibile;
q) gestione dell’accordo di cooperazione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo
dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina
militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del
combustibile nucleare esaurito, recepito con la legge 31 luglio 2005,
n. 160.
2. Presso la Direzione generale opera la Segreteria tecnica di cui
all’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e
successive modificazioni, per il supporto tecnico alle funzioni
attribuite alla Direzione medesima, nonche’, nelle materie di
competenza, a quelle attribuite alle Direzioni generali del settore
energetico.

Art. 12

Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro
radioelettrico

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello
spettro radioelettrico si articola in uffici di livello dirigenziale
non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle
Frequenze;
b) attivita’ di coordinamento e pianificazione delle frequenze a
livello nazionale ed internazionale;
c) notifica delle reti e delle orbite satellitari;
d) controllo delle emissioni radioelettriche;
e) omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete;
f) accreditamento dei laboratori di prova e sorveglianza del
mercato ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269;
g) collaborazione con autorita’ regionali in materia di
inquinamento elettromagnetico;
h) individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione
elettronica e di radiodiffusione;
i) definizione dei contributi per il rilascio dei diritti d’uso
delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato;
j) gestione del Registro Nazionale delle Frequenze;
k) gestione del centro di calcolo per la pianificazione delle
frequenze;
l) assistenza tecnica agli Ispettorati territoriali in materia di
interferenze elettriche;
m) attivita’ relative alla Fondazione Ugo Bordoni, salvo quanto
previsto all’articolo 17, comma 1, lettera n).
2. Presso la Direzione generale opera la Commissione consultiva
nazionale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269.

Art. 13

Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali si articola in uffici di
livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) studi sulle prospettive di evoluzione dei servizi di
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali,
partecipazione all’attivita’ internazionale nonche’ attivita’
preordinate al recepimento delle norme europee;
b) predisposizione della disciplina di regolamentazione per i
settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
c) affidamento del servizio universale sulla base dell’analisi
effettuata dall’autorita’ di regolamentazione e verifica, nel periodo
transitorio disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58,
sull’affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A.;
d) attivita’ finalizzate al perfezionamento del contratto di
programma con il fornitore del servizio universale;
e) rilascio dei titoli abilitativi per l’espletamento dei servizi
di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e delle licenze ed
autorizzazioni postali; tenuta del registro degli operatori;
f) assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per i servizi
di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d’uso
delle numerazioni;
g) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall’Istituto
Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione;
h) acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei
contributi inerenti l’espletamento dei servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali;
i) vigilanza sull’assolvimento degli obblighi derivanti dai
titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica
e dagli oneri di servizio universale per i servizi di comunicazione
elettronica;
j) accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio di
licenze e autorizzazioni postali;
k) rapporti con l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni
funzionali all’esercizio dell’attivita’ di vigilanza di cui
all’articolo 2, comma 4, lettera f) e all’articolo 21, comma 8, del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modifiche;
l) valutazione delle tariffe con riferimento alle agevolazioni
all’editoria;
m) gestione dei fondi per gli oneri di servizio universale nel
settore dei servizi di comunicazione elettronica e nel settore
postale e del programma infrastrutturale per la banda larga;
n) predisposizione di direttive, provvedimenti e circolari di
carattere amministrativo e contabile relative all’esercizio delle
stazioni radioelettriche, in particolare, per il settore radio
marittimo ed aereonautico, rilascio dei titoli abilitativi per
l’esercizio tramite esami degli apparati radioelettrici e dei
certificati di sicurezza radioelettrica;
o) attivita’ di supporto alla politica filatelica e all’emissione
delle carte valori postali, nonche’ attivita’ di segretariato della
Consulta per l’emissione di carte valori postali e la filatelia e
della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle carte valori
postali;
p) stipula e gestione del contratto di servizio con la societa’
concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
q) vigilanza sull’assolvimento degli obblighi derivanti dai
titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la societa’
concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
r) gestione degli interventi di incentivazione a sostegno
dell’emittenza televisiva locale e dell’emittenza radiofonica locale;
s) verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali
inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); attivita’
prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259 in relazione alle prestazioni a fini di giustizia effettuate
dagli operatori a fronte di richiesta di intercettazioni e di
informazioni da parte delle competenti Autorita’ giudiziarie;
rapporti nelle predette materie con organismi nazionali ed
internazionali.
2. Presso la Direzione generale opera il Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione media e minori.

Art. 14

Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione

1. L’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione si articola in uffici di livello dirigenziale non
generale e svolge le seguenti funzioni:
a) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e
sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, di reti di
nuova generazione (NGN), della qualita’ del servizio e della tutela
delle comunicazioni. Attivita’ di studio e di analisi funzionale alle
competenze attribuite all’Agenzia per l’Italia Digitale dall’articolo
20, comma 3, lettera b), del decreto-legge 2 giugno 2012, n. 83,
convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;
b) partecipazione, anche in consorzio con universita’ ed enti o
istituti di ricerca, a programmi e progetti di ricerca nazionali,
europei e internazionali, nonche’ per conto di enti ed organismi
pubblici e del sistema delle imprese con oneri a carico dei
committenti;
c) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per
apparati, reti e sistemi di comunicazioni elettroniche e di
tecnologie dell’informazione (NSO), per la qualita’ e
l’interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni;
partecipazione alle attivita’ degli organismi di normazione,
regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, europei ed
internazionali;
d) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e
controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui
sistemi di comunicazione elettronica;
e) promozione di studi e ricerche nei settori della
radiodiffusione sonora e televisiva, della multimedialita’ e delle
nuove tecnologie, anche attraverso accordi di collaborazione con
altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;
f) vigilanza sull’assegnazione dei nomi a dominio e
sull’indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259; Internet Governance; attuazione e coordinamento di tavoli
tecnici nazionali sul tema; partecipazione ad iniziative nazionali ed
internazionali sul tema;
g) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di
numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore,
con oneri a carico dei committenti;
h) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del
mercato di apparati e terminali di comunicazioni elettroniche nonche’
negli altri settori di competenza del Ministero;
i) certificazioni, collaudi e rapporti di prova in materia di
compatibilita’ elettromagnetica, di sicurezza elettrica ed
informatica, di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione
elettronica;
j) attivita’ relative all’organismo notificato ai sensi della
direttiva 99/5/CE ai fini della marcatura CE;
k) attivita’ relative all’organismo di certificazione (OCSI) per
la sicurezza informatica di prodotti e sistemi informatici
commerciali di cui al decreto del Presidente del Consiglio 30 ottobre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 98 del 27 aprile 2004; tutela della sicurezza dell’informazione
nelle comunicazioni; sicurezza informatica di sistemi e prodotti che
trattano dati classificati (CE.VA.);
l) valutazione della qualita’ dei servizi di comunicazione
elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con
altre pubbliche amministrazioni; identificazione degli standard di
qualita’; misure di qualita’;
m) attivita’ relative alla metrologia e alla sincronizzazione
delle reti degli operatori con l’orologio nazionale di riferimento;
n) attivita’ di formazione tecnico-scientifica in materia di
sistemi, reti e servizi di comunicazione elettronica del personale
del Ministero e della pubblica amministrazione; collaborazione con
l’Agenzia per l’Italia Digitale ad iniziative di alfabetizzazione
informatica rivolte ai cittadini; attivita’ di alta specializzazione
tramite l’annessa Scuola superiore di specializzazione in
telecomunicazioni nel settore delle comunicazioni elettroniche e
delle tecnologie dell’informazione; prestazioni, consulenze e
collaborazioni tecniche e formazione nelle materie di propria
competenza per conto di soggetti pubblici, privati e del sistema
delle imprese, con oneri a carico dei committenti;
o) supporto tecnico alle azioni in ambito nazionale ed
internazionale connesse al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda
digitale;
p) attivita’ di pertinenza del Computer Emergency Response Team
(CERT) nazionale come individuato, presso il Ministero, dal comma 4,
dell’articolo 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
relative attivita’ di raccordo con soggetti istituzionali competenti
e, in particolare, con l’Agenzia per l’Italia Digitale;
q) individuazione delle misure tecnico organizzative di sicurezza
ed integrita’ delle reti, verifica del rispetto delle stesse e
notifica degli incidenti informatici agli organi europei competenti,
ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, in accordo con i soggetti istituzionali
competenti e, in particolare, con l’Agenzia per l’Italia Digitale;
r) rappresentanza del Ministero nel Nucleo per la sicurezza
cibernetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 gennaio 2013, n. 67251, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 19 marzo 2013, n. 66.

Art. 15

Direzione generale per le attivita’ territoriali

1. La Direzione generale per le attivita’ territoriali si articola
in Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti
funzioni:
a) definizione, coordinamento e omogeneizzazione delle procedure
di istruttoria, valutazione e rilascio di qualunque titolo
abilitativo o autorizzativo, sia di natura tecnica che
amministrativa, da parte delle strutture territoriali, in materia di
comunicazioni, armonizzando altresi’ i diversi livelli di
responsabilita’ tecnica e amministrativa tra Uffici centrali e
strutture territoriali;
b) coordinamento ed indirizzo, in raccordo con le Direzioni
generali competenti per materia, delle attivita’ degli Uffici del
Ministero a livello territoriale;
c) individuazione e definizione, in raccordo con l’Istituto
Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione,
delle procedure e le modalita’ tecniche dei controlli di qualita’ e
di rispondenza alle norme tecniche sui beni e sui servizi a tutela
del consumatore da espletarsi a cura degli Uffici centrali e degli
Ispettorati territoriali;
d) supporto agli Ispettorati territoriali per tutti gli affari
relativi al contenzioso ed ai rapporti con l’Autorita’ giudiziaria e
con l’Avvocatura dello Stato;
e) adozione degli atti di indirizzo per assicurare uniformita’
nelle attivita’ di accertamento demandate agli Ispettorati
territoriali e nell’applicazione delle relative sanzioni
amministrative;
f) rilevazione, in raccordo con la Direzione generale per le
risorse, l’organizzazione e il bilancio e con l’Istituto Superiore
delle Comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, dei
fabbisogni formativi del personale applicato presso le sedi
territoriali e proposte dei relativi interventi di formazione e
aggiornamento;
g) gestione delle risorse strumentali e tecnologiche e
ottimizzazione dell’utilizzo di beni e servizi da parte delle
strutture territoriali;
h) definizione dei capitolati tecnici e dei piani tecnici di
acquisizione di apparecchiature proposti dalle strutture territoriali
e relative acquisizioni;
i) coordinamento e potenziamento degli uffici relazioni con il
pubblico (URP) a livello territoriale;
j) coordinamento, anche sulla base della normativa regionale,
della creazione di sportelli unici per l’utenza;
k) procedure di acquisto di beni da destinare agli Ispettorati
territoriali nell’ambito delle emissioni radioelettriche e rapporti
con l’Autorita’ per la Vigilanza sui contratti pubblici;
l) gestione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di
investimento e di funzionamento, assicurando la valorizzazione,
ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse tecniche e
finanziarie secondo criteri di economicita’ ed efficienza.

Art. 16

Direzione generale per gli incentivi alle imprese

1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola
in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti
funzioni:
a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile;
b) gestione di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo,
l’innovazione tecnologica, gli appalti precommerciali, nonche’ di
programmi connessi alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda digitale italiana;
c) gestione delle agevolazioni nella forma del credito d’imposta
per la ricerca, l’innovazione e l’assunzione di lavoratori altamente
qualificati e per la competitivita’ delle imprese;
d) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo nazionale
per l’innovazione;
e) gestione di programmi e interventi volti, nell’ambito delle
politiche di sviluppo e coesione, al superamento degli squilibri di
sviluppo economico-territoriale e, nell’ambito delle politiche
industriali, all’accrescimento della competitivita’ ed al rilancio di
aree che versano in situazione di crisi complessa di rilevanza
nazionale;
f) gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di
nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;
g) gestione degli interventi di agevolazione in favore delle
piccole e micro imprese localizzate all’interno delle Zone franche
urbane (ZFU);
h) gestione di programmi e interventi volti alla crescita della
produttivita’ delle imprese tramite l’efficienza energetica e al
contenimento dei consumi energetici;
i) attivita’ inerenti agli strumenti della programmazione
negoziata, ai contratti di sviluppo e alle misure previste
nell’ambito di accordi di programma quadro;
j) gestione di programmi e interventi volti al sostegno
finanziario delle societa’ cooperative e dei loro consorzi; gestione
finanziaria delle partecipazioni del Ministero in societa’ di
promozione e sviluppo delle societa’ cooperative;
k) gestione dei restanti programmi e interventi di incentivazione
alle imprese;
l) gestione degli interventi di incentivazione alle imprese a
sostegno dell’internazionalizzazione e della promozione della loro
presenza sui mercati esteri;
m) predisposizione delle direttive, vigilanza e controllo sulle
attivita’ di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle
imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale,
affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o
convenzioni, compresa l’attivita’ relativa al contenzioso ed agli
affari giuridici;
n) esercizio delle funzioni di autorita’ di gestione dei
programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi
strutturali europei nella titolarita’ del Ministero;
o) supporto, nelle materie di competenza, alle attivita’ inerenti
alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi per lo
sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale;
p) attivita’ finalizzate alla verifica del rispetto del divieto
di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale ed
europea, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo
2001, n. 57 e gestione delle relative banche dati;
q) attivita’ di valutazione e controllo sull’efficacia e sul
rispetto delle finalita’ delle leggi e dei conseguenti provvedimenti
amministrativi in materia di sostegno alle attivita’ economiche e
produttive;
r) predisposizione della relazione del Governo alle competenti
Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
di cui all’articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e
coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa
relativi ai regimi di aiuto di Stato nell’ambito del Quadro di
valutazione annuale degli aiuti di Stato dell’Unione europea;
s) predisposizione, nelle materie di competenza, delle basi
informative finalizzate alla elaborazione della relazione sugli
interventi realizzati nelle aree in ritardo di sviluppo di cui
all’articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
t) coordinamento amministrativo e tecnico degli uffici periferici
dipendenti dalla Direzione generale.
2. Presso la Direzione generale opera il Comitato per la
razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell’industria della
Difesa di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con decreto
ministeriale 2 agosto 1995, n. 434.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

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