DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalita’ di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio
1999, n. 221, recante «Regolamento concernente le modalita’ attuative
e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della
dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonche’ delle
relative istruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2001, n. 155;
Visto l’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in
materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
Visto l’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di assegno di maternita’ di base;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all’articolo
5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalita’
di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che: all’articolo
23, comma 12-bis, disciplina l’abrogazione del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche’ del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, a far
data dai 30 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di
approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica
concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell’ISEE, attuative del presente decreto; all’articolo 23, comma
12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo
7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell’articolo 11, del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresi’ utilizzate ai
fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito
alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonche’ in
sede di controllo sulla veridicita’ dei dati dichiarati nella
medesima dichiarazione;
Ravvisata la necessita’ di definire nel presente decreto, al fine
di una migliore integrazione con le modalita’ di determinazione
dell’ISEE, anche le modalita’ con cui viene rafforzato il sistema dei
controlli dell’ISEE che, ai sensi del citato articolo 5 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono da adottare con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali in data 22 novembre 2012;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta
del 13 giugno 2013 ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto
legislativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre e del
4 luglio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all’allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell’articolo 128,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche’ dell’articolo
1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attivita’
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficolta’ che la persona
umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche’
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non
destinate alla generalita’ dei soggetti, ma limitate a coloro in
possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero
prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma
comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni
e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre
disposizioni vigenti;
f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni
sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali
integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilita’
e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali
soggetti:
1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a
favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
2) di ospitalita’ alberghiera presso strutture residenziali e
semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie
alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
3) atti a favorire l’inserimento sociale, inclusi gli interventi di
natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi;
g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali
agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla
presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base
della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione
sociale agevolata;
i) «Beneficiario»: il soggetto al quale e’ rivolta la prestazione
sociale agevolata;
l) «Persone con disabilita’ media, grave o non autosufficienti»:
persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni
descritte nella tabella di cui all’allegato 3, parte integrante del
presente decreto;
m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina
dell’erogazione della prestazione sociale agevolata;
n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’articolo 10;
o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al
nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Art. 2

ISEE

1. L’ISEE e’ lo strumento di valutazione, attraverso criteri
unificati, della situazione economica di coloro che richiedono
prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione
dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali
agevolate, nonche’ della definizione del livello di compartecipazione
al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle
prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di
normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e
socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In
relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo
rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di
definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie
di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto
all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare
specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni
regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente
dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E’ comunque
fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del
nucleo familiare attraverso l’ISEE.
2. L’ISEE e’ calcolato, con riferimento al nucleo familiare di
appartenenza del richiedente, di cui all’articolo 3, come rapporto
tra l’ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di
equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo
familiare.
3. L’ISE e’ la somma dell’indicatore della situazione reddituale,
determinato ai sensi dell’articolo 4, e del venti per cento
dell’indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi
dell’articolo 5.
4. L’ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione
richiesta, secondo le modalita’ stabilite agli articoli 6, 7 e 8,
limitatamente alle seguenti:
a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di
genitori non conviventi;
c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.
5. L’ISEE puo’ essere sostituito da analogo indicatore, definito
«ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo
piu’ ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 9 e secondo le modalita’
ivi descritte.
6. L’ISEE e’ calcolato sulla base delle informazioni raccolte con
il modello di DSU, di cui all’articolo 10, e delle altre informazioni
disponibili negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate
acquisite dal sistema informativo dell’ISEE, ai sensi dell’articolo
11.

Art. 3

Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente e’ costituito dai soggetti
componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della
DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte
dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune
accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica
diversa e’ attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui
residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di
mancato accordo, la residenza familiare e’ individuata nell’ultima
residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella
residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle
anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ai sensi
della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e’ attratto ai fini del presente
decreto, nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono
nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando e’ stata pronunciata separazione giudiziale o e’
intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi
dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e’
stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice
civile;
b) quando la diversa residenza e’ consentita a seguito dei
provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 del
codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi e’ stato escluso dalla potesta’ sui figli
o e’ stato adottato, ai sensi dell’aricolo 333 del codice civile, il
provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e’ verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e’
stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede
giurisdizionale o dalla pubblica autorita’ competente in materia di
servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del
genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento
preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorche’
risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in
affidamento temporaneo ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e’ considerato nucleo
familiare a se’ stante, fatta salva la facolta’ del genitore
affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il
minore in affidamento e collocato presso comunita’ e’ considerato
nucleo familiare a se’ stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro
carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli,
fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori
appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a
carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei
genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e’
considerato nucleo familiare a se’ stante, salvo che debba essere
considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del
comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui
conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo
quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica
fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest’ultimo e’
considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 4

Indicatore della situazione reddituale

1. L’indicatore della situazione reddituale e’ determinato sulla
base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti,
riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del
calcolo dell’indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo
familiare e’ ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto
degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al
periodo precedente per l’insieme dei componenti sono detratte le
spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4.
I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al
secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o
le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all’anno solare
precedente la presentazione della DSU.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e’ ottenuto
sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo
d’imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonche’ i
redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati
esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni
contro le doppie imposizioni;
d) i proventi derivanti da attivita’ agricole, svolte anche in
forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione
della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile
determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a
qualunque titolo utilizzato;
e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse
carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni
pubbliche, laddove non siano gia’ inclusi nel reddito complessivo di
cui alla lettera a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla
disciplina dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonche’ agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta
disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera
a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei
fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per
cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito
dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell’80 per cento e
del 70 per cento. Nell’importo devono essere considerati i redditi
relativi agli immobili all’estero non locati soggetti alla disciplina
dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di cui al
comma 15 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1,
del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai
sensi dell’articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
h) il reddito figurativo delle attivita’ finanziarie, determinato
applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare,
individuato secondo quanto indicato all’articolo 5 con la sola
esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al
medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di rendimento
medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il
tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un
punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di
residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all’estero (AIRE), convertito in euro al cambio
vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.
3. All’ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere
sottratto fino a concorrenza:
a) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al
coniuge, anche se residente all’estero, in seguito alla separazione
legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel
provvedimento dell’autorita’ giudiziaria. Nell’importo devono essere
considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
b) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per
il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore, nel caso
in cui i genitori non siano coniugati, ne’ legalmente ed
effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell’autorita’
giudiziaria che ne stabilisce l’importo;
c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per
disabili, le spese per l’acquisto di cani guida e le spese sostenute
per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi,
indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali
spetta la detrazione d’imposta, nonche’ le spese mediche e di
assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei
redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal
reddito complessivo;
d) l’importo dei redditi agrari relativi alle attivita’ indicate
dall’articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma
associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA,
obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA;
e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da
lavoro dipendente, nonche’ degli altri redditi da lavoro ad essi
assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto
previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi
nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonche’ dei
trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei
redditi ovvero dei trattamenti medesimi.
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come
determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a
concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo
familiare:
a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione,
il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del
quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare
massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro
per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione e’
alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di
proprieta’, di cui all’articolo 5, comma 2.
b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti,
per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi
versati, per collaboratori domestici e addetti all’assistenza
personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione
presentata all’INPS e dai contributi versati al medesimo istituto,
nel limite dell’ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera
f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui
la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo
quanto previsto all’articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per
assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi
anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti
fornitori, purche’ sia conservata ed esibita a richiesta idonea
documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di
servizio fornita;
c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del
nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di
esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell’ambito
di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria,
l’ammontare della retta versata per l’ospitalita’ alberghiera, fatto
salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 3, lettera a);
d) nel caso del nucleo facciano parte:
1) persone con disabilita’ media, per ciascuna di esse, una
franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
2) persone con disabilita’ grave, per ciascuna di esse, una
franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una
franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.
Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere
alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell’ISE.
5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia
gia’ beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera
f), ed ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il
mantenimento del trattamento stesso, al valore dell’ISEE e’ sottratto
dall’ente erogatore l’ammontare del trattamento percepito dal
beneficiario nell’anno precedente la presentazione della DSU
rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Art. 5

Indicatore della situazione patrimoniale

1. L’indicatore della situazione patrimoniale e’ determinato
sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del
patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonche’ del patrimonio
mobiliare di cui al comma 4.
2. Il patrimonio immobiliare e’ pari al valore dei fabbricati,
delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche
non esercenti attivita’ d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31
dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU,
indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Il valore e’
cosi’ determinato anche in caso di esenzione dal pagamento
dell’imposta. Dal valore cosi’ determinato di ciascun fabbricato,
area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare
dell’eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per
l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i
nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta’, il valore
della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo
residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se
inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per
ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle
predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della
parte eccedente.
3. Il patrimonio immobiliare all’estero e’ pari a quello definito
ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di
cui al comma 15 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2,
indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Dal valore cosi’
determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza,
l’ammontare dell’eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti
per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato.
4. Il patrimonio mobiliare e’ costituito dalle componenti di
seguito specificate, anche detenute all’estero, possedute alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della
DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a
singole componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va
assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli
interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della
consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell’anno
precedente si sia proceduto all’acquisto di componenti del patrimonio
immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento
di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente
comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della
consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, puo’ essere
assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell’anno
precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini
di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media
annua va comunque indicato;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di
deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va
assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31
dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU;
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di
risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il
valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla societa’ di
gestione alla data di cui alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in societa’ italiane ed estere quotate
in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato
alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno
antecedente piu’ prossimo;
e) partecipazioni azionarie in societa’ non quotate in mercati
regolamentati e partecipazioni in societa’ non azionarie, per le
quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto,
determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio
approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero,
in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio,
determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo
complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, nonche’ degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non
relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali
va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo
rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti
emanati dalla Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, dal
gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera
b);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il
valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonche’ contratti
di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di
capitalizzazione per i quali va assunto l’importo dei premi
complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali
riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta
la durata del contratto per le quali va assunto l’importo del premio
versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita
per i quali alla medesima data non e’ esercitabile il diritto di
riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in
contabilita’ ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del
costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in
contabilita’ semplificata, determinato con le stesse modalita’
indicate alla lettera e).
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione
cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi,
il valore delle consistenze e’ assunto per la quota di spettanza.
6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del
comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000
euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo
familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La
predetta soglia e’ incrementata di 1.000 euro per ogni figlio
componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia
non si applica ai fini della determinazione dell’indicatore della
situazione reddituale, di cui all’articolo 4.

Art. 6

Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a
persone di maggiore eta’, l’ISEE e’ calcolato in riferimento al
nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al
comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni
18, l’ISEE e’ calcolato nelle modalita’ di cui all’articolo 7.
2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente
articolo e fatta comunque salva la possibilita’ per il beneficiario
di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui
all’articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario e’ composto dal
coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche’ dai figli maggiorenni,
secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 3.
3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo
continuativo, valgono le seguenti regole:
a) le detrazioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettere b) ed c),
non si applicano;
b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel
nucleo familiare ai sensi del comma 2, l’ISEE e’ integrato di una
componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della
situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle
necessita’ del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita’
di cui all’allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto. La componente non e’ calcolata:
1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia
stata accertata una delle condizioni di cui all’allegato 3;
2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla
pubblica autorita’ competente in materia di servizi sociali la
estraneita’ del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del
beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle
prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate
nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel
patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti
la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone
tenute agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile.

Art. 7

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali
agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo
familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto
il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non
ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa
dall’altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa
dall’altro genitore;
c) quando con provvedimento dell’autorita’ giudiziaria sia stato
stabilito il versamento di assegni periodici destinato al
mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potesta’ sui figli o e’ stato
adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il
provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla
pubblica autorita’ competente in materia di servizi sociali la
estraneita’ in termini di rapporti affettivi ed economici;
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti
minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano
i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l’ISEE e’ integrato
di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione
economica del genitore non convivente, secondo le modalita’ di cui
all’allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del
presente decreto.

Art. 8

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate
nell’ambito del diritto allo studio universitario, trovano
applicazione le modalita’ definite ai commi successivi.
2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa
richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei
genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall’unita’ abitativa della famiglia di origine,
da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda
di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in
alloggio non di proprieta’ di un suo membro;
b) presenza di una adeguata capacita’ di reddito, definita con il
decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi
fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le
modalita’ di cui all’articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di
cui all’articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui
all’articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi
di cui all’articolo 7, comma 1, l’ISEE e’ integrato di una componente
aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del
genitore non convivente, secondo le modalita’ di cui all’allegato 2,
comma 2, parte integrante del presente decreto.
4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di
dottorato di ricerca e’ formato esclusivamente dallo stesso
richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche’ dai
figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5
dell’articolo 3, e fatta comunque salva la possibilita’ per il
beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole
ordinarie di cui all’articolo 3.
5. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o
degli studenti italiani residenti all’estero viene definita
attraverso l’Indicatore della situazione economica equivalente
all’estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero
e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all’estero, valutati
secondo le modalita’ di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 9

ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validita’, puo’ essere
calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo piu’
ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi
sia una rilevante variazione nell’indicatore, come determinata ai
sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno
dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la
richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della
situazione lavorativa:
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia
intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione
dell’attivita’ lavorativa o una riduzione della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con
tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla
data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere
stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno
120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo
rapporto di lavoro;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione
della DSU, che abbiano cessato la propria attivita’, dopo aver svolto
l’attivita’ medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
2. L’ISEE corrente puo’ essere calcolato solo in caso di variazioni
superiori al 25 per cento dell’indicatore della situazione reddituale
corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all’indicatore
della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi
dell’articolo 4.
3. L’indicatore della situazione reddituale corrente e’ ottenuto
aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare
nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del
modulo sostitutivo, di cui all’articolo 10, comma 4, lettera d),
facendo riferimento ai seguenti redditi:
a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti
nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
b) redditi derivanti da attivita’ d’impresa o di lavoro autonomo,
svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati
secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i
compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta
della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo
nell’esercizio dell’attivita’;
c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse
carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni
pubbliche, non gia’ inclusi nel reddito di cui alla lettera a),
conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della
prestazione.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al
presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi
conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
4. Ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione reddituale
corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di
cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3,
sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati
per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria.
5. Fermi restando l’indicatore della situazione patrimoniale e il
parametro della scala di equivalenza, l’ISEE corrente e’ ottenuto
sostituendo all’indicatore della situazione reddituale calcolato in
via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.
6. Il richiedente l’ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo
della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la
variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonche’ le
componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.
7. L’ISEE corrente ha validita’ di due mesi dal momento della
presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della
successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Art. 10

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

1. Il richiedente presenta un’unica dichiarazione sostitutiva in
riferimento al nucleo familiare di cui all’articolo 3, ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell’ISEE. La DSU ha validita’ dal momento della
presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo.
2. E’ lasciata facolta’ al cittadino di presentare entro il periodo
di validita’ della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far
rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini
del calcolo dell’ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la
decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E’ comunque
lasciata facolta’ agli enti erogatori di chiedere la presentazione di
una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero
in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile
verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 9.
3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
su proposta dell’INPS, sentita l’Agenzia delle entrate e il Garante
per la protezione dei dati personali, e’ approvato il modello tipo
della DSU e dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per
la compilazione. Il modello contiene l’informativa di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con
il medesimo provvedimento si definiscono le modalita’ con cui
l’attestazione, il contenuto della DSU, nonche’ gli altri elementi
informativi necessari al calcolo dell’ISEE possono essere resi
disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati
della ricezione della DSU ai sensi dell’articolo 11, comma 4. In sede
di prima applicazione, il provvedimento e’ adottato entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene
data adeguata pubblicita’ dagli enti locali anche attraverso i propri
uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet.
4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:
a) un modello base relativo al nucleo familiare;
b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
c) moduli aggiuntivi, di cui e’ necessaria la compilazione qualora
rilevino ai fini del computo dell’ISEE le componenti aggiuntive, di
cui all’allegato 2;
d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell’ISEE corrente, di
cui all’articolo 9;
e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui
all’articolo 11, commi 7 e 8, nonche’ del comma 7, lettera e), primo
periodo, del presente articolo.
I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere
compilati in via complementare successivamente alla presentazione
della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e
8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il
richiedente puo’ presentare una dichiarazione semplificata.
5. Ai soli fini dell’accesso alle prestazioni agevolate di natura
socio sanitaria, il dichiarante puo’ compilare la DSU riferita al
nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui
all’articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validita’ di tale DSU
sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del
calcolo dell’ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali
agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validita’
mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai
componenti del nucleo non gia’ inclusi.
6. La DSU e’ presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale
previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, o direttamente all’amministrazione pubblica in qualita’ di ente
erogatore al quale e’ richiesta la prima prestazione o alla sede
dell’INPS competente per territorio. E’ comunque consentita la
presentazione della DSU all’INPS, in via telematica, direttamente a
cura del richiedente. A tal fine, l’INPS rende disponibili modalita’
di compilazione telematica assistita della DSU.
7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal
dichiarante:
a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni
necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di
equivalenza;
b) l’indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del
calcolo delle componenti aggiuntive di cui all’allegato 2, nonche’ le
informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad
essi riferite;
c) la eventuale condizione di disabilita’ e non autosufficienza, di
cui all’allegato 3, dei componenti il nucleo;
d) l’identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare,
di cui all’articolo 5, comma 2;
e) il reddito complessivo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della
dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a
causa di eventi eccezionali, nonche’ le componenti reddituali di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi
da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi,
al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilita’ e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di
lavoro autonomo, nonche’ dai redditi derivanti dalla locazione di
immobili assoggettati all’imposta sostitutiva operata nella forma
della cedolare secca;
f) le componenti reddituali di cui all’articolo 4, comma 2, lettere
c), d), e), g), ed i);
g) le componenti reddituali di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall’INPS;
h) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di
cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
i) il valore del canone di locazione annuo di cui all’articolo 4,
comma 4, lettera a);
l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei
servizi presso enti fornitori e la retta versata per l’ospitalita’
alberghiera di cui all’articolo 4, comma 4, lettere b) e c);
m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all’articolo 5,
commi 2 e 3, nonche’ per ciascun cespite l’ammontare dell’eventuale
debito residuo;
n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all’articolo 6, comma
3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;
o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e
superiore, nonche’ le navi e imbarcazioni da diporto, per le
finalita’ di cui all’articolo 11, comma 12.
8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilita’ delle
informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
del comma 2, dell’articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 e fermo restando l’utilizzo delle informazioni
disponibili secondo le modalita’ di cui all’articolo 11, sono
altresi’ autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio
mobiliare di cui all’articolo 5, comma 4. Ai fini della
semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della
evoluzione della disponibilita’ delle informazioni di cui al presente
comma, con uno o piu’ decreti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto, sentita l’Agenzia delle
entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono
identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui e’
possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico,
direttamente nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria prevista
dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste
le componenti di cui e’ prevista l’autodichiarazione.
9. Fermo restando l’insieme delle informazioni necessarie per il
calcolo dell’ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o
piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’INPS, l’Agenzia
delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in
relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell’assetto dei
relativi flussi d’informazione, puo’ essere modificato l’elenco delle
informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del
dichiarante ai sensi del comma 7, nonche’ puo’ essere integrato il
modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei
dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento puo’ essere
rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all’articolo 4,
comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e
conseguentemente puo’ essere rivisto il periodo di validita’ della
DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11

Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell’ISEE

1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi
dell’articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i
successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al
sistema informativo dell’ISEE gestito dall’INPS e rilasciano al
dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l’avvenuta
presentazione della DSU. La DSU e’ conservata dai soggetti medesimi
ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto
delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all’articolo 12,
commi 3 e 5. L’INPS per l’alimentazione del sistema informativo
dell’ISEE puo’ stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai
soli fini della trasmissione delle DSU e per l’eventuale assistenza
nella compilazione.
2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell’ISEE, di
cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell’elenco dei dati
autodichiarati di cui all’articolo 10, commi 7 e 8, e gia’ presenti
nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, sono trasmesse
dall’Agenzia delle entrate all’INPS. Sono altresi’ trasmesse, seppure
autodichiarate ai sensi dell’articolo 10, comma 8, le informazioni
relative all’esistenza di rapporti di cui all’articolo 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, nonche’ il valore sintetico delle componenti il patrimonio
mobiliare, di cui all’articolo 5, comma 4, laddove disponibili
nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria prevista dall’articolo
7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605. A tal fine l’INPS, nel rispetto delle misure
di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all’articolo
12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle
informazioni con l’Agenzia delle entrate al momento della completa e
valida ricezione dei dati autodichiarati. L’acquisizione dei dati
dell’anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell’ISEE
avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della
ricezione dei dati autodichiarati e dell’inoltro della richiesta da
parte dell’INPS.
3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l’Agenzia
delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua
e rende disponibile all’INPS, negli stessi tempi e con le stesse
modalita’ di cui al comma precedente, l’esistenza di omissioni,
ovvero difformita’ degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema
informativo dell’anagrafe tributaria, inclusa l’esistenza non
dichiarata di rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore
sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. L’INPS
procede altresi’ al controllo dei dati di cui all’articolo 10, comma
8, di concerto con l’Agenzia delle entrate, con riguardo alla
concreta disponibilita’ degli stessi. Per i dati autodichiarati di
cui all’articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l’Agenzia delle entrate
non dispone di informazioni utili, l’INPS stabilisce procedure per il
controllo automatico al fine di individuare l’esistenza di omissioni
ovvero difformita’, mediante la consultazione in base alle
disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre
amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.
4. L’INPS determina l’ISEE sulla base delle componenti
autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall’Agenzia
delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare,
eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, e’ utilizzato ai fini
della determinazione dell’ISEE, seppure autodichiarato dal
dichiarante. L’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della
DSU, nonche’ gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti
dagli archivi amministrativi, e’ resa disponibile dall’INPS al
dichiarante mediante accesso all’area servizi del portale web, ovvero
mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali
competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello
dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria. Sulla base di
specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di
consenso, l’attestazione e le informazioni di cui al periodo
precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con
modalita’ definite dal provvedimento di cui all’articolo 10 comma 3,
per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai
sensi dell’articolo 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare
tecnico di cui all’articolo 12, comma 2, individua le misure e gli
accorgimenti atti a garantire che l’accesso alla attestazione e alle
informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti
incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna
al dichiarante, nonche’ ad impedire la creazione di banche dati delle
DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni
di cui agli articoli 6, 7 e 8, l’attestazione riporta anche il valore
dell’ISEE relativo alle medesime prestazioni. L’attestazione puo’, in
ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo
familiare, nel periodo di validita’ della DSU, all’INPS, mediante
accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi
territoriali competenti.
5. L’attestazione, di cui al comma 4, riporta analiticamente anche
le eventuali omissioni ovvero difformita’, di cui al comma 3, inclusa
l’esistenza non dichiarata di rapporti di cui all’articolo 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, rilevate dall’INPS per il tramite dell’Agenzia delle entrate
o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati
rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformita’
rilevate, il soggetto richiedente la prestazione puo’ presentare una
nuova DSU, ovvero puo’ comunque richiedere la prestazione mediante
l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le
omissioni o le difformita’ rilevate. Tale dichiarazione e’ valida ai
fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli
enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare
la completezza e veridicita’ dei dati indicati nella dichiarazione.
6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un
apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da
quelli gia’ effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle
informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell’articolo
10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso,
nonche’ i controlli di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente
della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni
adempimento conseguente alla non veridicita’ dei dati dichiarati,
inclusa la comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.
Anche in esito a tali controlli, possono inviare all’Agenzia delle
entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo
criteri selettivi dell’attivita’ di accertamento di cui al comma 13.
7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli
elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell’INPS e
dell’Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non
autodichiarati, nonche’ relativamente al valore sintetico, laddove
disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai
sensi del comma 2, puo’ produrre per iscritto osservazioni
eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della
dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti
conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e
patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione dell’INPS. Il dichiarante puo’ altresi’ compilare il
modulo integrativo, di cui all’articolo 10, comma 4, lettera e),
autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal
caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l’attestazione
dovra’ riportare anche i dati acquisiti dall’anagrafe tributaria e
dall’INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo
provvedimento di cui all’articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini
della eventuale rideterminazione dell’ISEE, le modalita’ di
acquisizione dei dati in caso di difformita’ delle componenti
reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle
informazioni in possesso del sistema informativo, nonche’ i tempi per
la comunicazione al dichiarante dell’attestazione definitiva.
8. Il dichiarante che trascorsi quindici giorni lavorativi dalla
data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte
dell’INPS l’attestazione di cui al medesimo comma, puo’
autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell’ISEE
mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all’articolo
10, comma 4, lettera e). In tal caso e’ rilasciata al dichiarante una
attestazione provvisoria dell’ISEE, valida fino al momento di invio
della attestazione di cui al comma 4.
9. In caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una
prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare
possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta
di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L’ente erogatore
potra’ acquisire successivamente l’attestazione relativa all’ISEE
interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano
impedimenti, richiedendola al dichiarante nell’interesse del
medesimo.
10. L’ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale
agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia gia’
presentato la DSU, richiede l’ISEE all’INPS accedendo al sistema
informativo. Ai fini dell’accertamento dei requisiti, l’INPS rende
disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali
il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali
agevolate l’ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonche’, ove
necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per
le medesime finalita’. L’ente erogatore richiede, in particolare,
all’INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella
DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero
all’accertamento dei requisiti, ai sensi dell’articolo 4, comma 5,
per il mantenimento dei trattamenti, di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera f), da esso erogati, nonche’ richiede le informazioni
analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli
interventi.
11. Laddove non sia gia’ stato acquisito il valore sintetico di
componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini dei
successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio
mobiliare gestito dagli operatori di cui all’articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, l’Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini
stabiliti con provvedimento del direttore, sulla base di criteri
selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o
difformita’ rilevate ai sensi del comma 3 sull’esistenza non
dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di
incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale,
apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti
ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure
automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui
confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio
mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di
assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli previsti dal
comma 13.
12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi
dell’attivita’ di accertamento di cui al comma 13, sono
autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli
di cilindrata di 500 cc e superiore, nonche’ le navi e imbarcazioni
da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di
presentazione della DSU.
13. Nell’ambito della programmazione dell’attivita’ di accertamento
della Guardia di finanza, una quota delle verifiche e’ riservata al
controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei
nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo
criteri selettivi.
14. Con apposita convenzione stipulata tra l’INPS e l’Agenzia delle
entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono disciplinate le modalita’ attuative e le specifiche
tecniche per lo scambio delle informazioni, nonche’ le informazioni
medesime, necessarie all’attuazione delle disposizioni del presente
articolo.
15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento
degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell’evoluzione dei
sistemi informativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate possono
essere altresi’ previste specifiche attivita’ di sperimentazione
finalizzate a sviluppare l’assetto dei relativi flussi di
informazione, con modalita’ da sottoporre al Garante per la
protezione dei dati personali, laddove queste comportino il
trattamento di dati personali.
16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l’INPS e
per l’Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12

Trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. L’INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema
informativo dell’ISEE, di cui all’articolo 11, ed e’, a tale fine,
titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’ente erogatore e’
titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle
prestazioni da esso erogate, compreso l’ISEE e le informazioni
analitiche contenute nella DSU acquisite dall’INPS.
2. Al fine dell’applicazione delle disposizioni sulle misure di
sicurezza, ai sensi dell’articolo 31 e seguenti del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’INPS, sentiti il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, l’Agenzia delle entrate e il
Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto
direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di
sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita
anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalita’ della
raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole
tecniche in conformita’ alle quali le procedure di sicurezza relative
al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei
dati trattati nell’ambito del sistema informativo ISEE, anche in
riferimento alle modalita’ di accesso.
3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi
dell’articolo 10, comma 6, ricevono la DSU possono effettuare il
trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all’INPS, nonche’
di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della
DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo
o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le
verifiche del caso da parte dell’INPS e degli enti erogatori. Ai
centri di assistenza fiscale non e’ consentita la diffusione dei
dati, ne’ altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con
le suddette finalita’. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati
all’INPS, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione
dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano,
altresi’, ai comuni che ricevono DSU per prestazioni da essi non
erogate.
4. L’INPS e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini
statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L’INPS, ai fini
della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio
sull’attuazione della disciplina dell’ISEE, provvede secondo le
indicazioni del Ministero alle elaborazioni volte a fornire una
rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonche’ alla fornitura
al medesimo Ministero di un campione in forma individuale, ma
anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo
di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli
interessati e comunque secondo modalita’ che rendono questi ultimi
non identificabili. Il campione puo’ essere altresi’ utilizzato dal
medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di
programmazione, di ricerca e di studio. L’INPS fornisce il campione
in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalita’ e per
le medesime finalita’ di cui al presente comma, alle regioni e alle
province autonome che ne fanno richiesta, secondo le indicazioni
delle stesse, con riferimento al proprio ambito territoriale di
competenza.
5. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura
sostanziale, i dati sono conservati dall’INPS, dall’Agenzia delle
entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore
a quello a tali fini necessario, ai sensi dell’articolo 11, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Ai fini del monitoraggio sull’attuazione della disciplina
dell’ISEE e dell’eventuale proposta di correttivi, anche sulla base
delle evidenze del rapporto di cui al comma 4, e’ istituito con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali un comitato
consultivo del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri
interessati, dell’INPS, delle regioni e delle province autonome,
dell’ANCI, delle parti sociali e delle associazioni nazionali
portatrici di interessi. Dall’istituzione del comitato non derivano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13

Revisione delle soglie

1. L’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di
cui all’articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi
restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione
economica, a decorrere dalla data di cui all’articolo 14, comma 1, e’
concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446
euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. L’assegno di cui al comma 1 e’ corrisposto integralmente per i
valori dell’ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza
tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1
per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l’importo
dell’assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici
l’importo integrale mensile. Per valori dell’ISE del beneficiario
compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita
l’assegno e’ corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia
ISE medesima e l’ISE del beneficiario, e per importi annui non
inferiori a 10,33 euro.
3. L’assegno di maternita’ di base, di cui all’articolo 74 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti
diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere
dalla data di cui all’articolo 14, comma 1, e’ concesso alle donne
con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla
base della variazione nel 2013 dell’indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati.
4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al
presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 3, adottato in sede
di prima applicazione, l’ISEE e’ rilasciato secondo le modalita’ del
presente decreto. Le DSU in corso di validita’ alla data del primo
periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi,
non sono piu’ utilizzabili ai fini della richiesta di nuove
prestazioni.
2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla
data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell’ISEE rivisto ai
sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l’erogazione
delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al
comma 1 gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove
prestazioni in conformita’ con le disposizioni del presente decreto
nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Relativamente all’assegno ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori, di cui all’articolo 65, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento
della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al
comma 1, sia successiva al 1° gennaio 2014, per coloro che hanno
ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data,
il beneficio e’ limitato al semestre in cui e’ stata presentata la
domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il
mantenimento del beneficio per il semestre successivo e’ condizionato
al possesso del requisito economico con riferimento alla soglia di
cui all’articolo 13, comma 1 e all’ISEE calcolato secondo le
modalita’ di cui al presente decreto. Al riguardo i comuni
assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il
pubblico, l’informazione al richiedente sulla necessita’ di
ripresentare la DSU secondo le modalita’ di cui al presente decreto
al fine di evitare la sospensione del beneficio.
4. Con riferimento all’assegno di maternita’ di base di cui
all’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo
restando il rispetto del requisito economico al momento della
presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3
dell’articolo 13, si applica anche nei casi in cui la nascita del
figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma
la domanda sia presentata successivamente a tale data.
5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla
base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le
disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche
normativi che disciplinano l’erogazione in conformita’ con le
disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi
dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di
bilancio programmati.
6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali agevolate e dei criteri unificati per la
valutazione della situazione economica di coloro che richiedono di
accedervi, attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle
forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative
norme di attuazione.

Art. 15

Abrogazioni

1. Ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, a far data dai trenta giorni dall’entrata in vigore del
provvedimento, di cui all’articolo 10, comma 3, di approvazione del
nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE, sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221.
2. E’ altresi’ abrogato, a partire dalla medesima data di cui al
comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
maggio 2001, concernente: «Approvazione dei modelli-tipo della
dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonche’ delle
relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma
6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal
decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 5 dicembre 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Giovannini

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. n. 191
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *