MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 19 settembre 2013, n. 160 Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalita’ di sospensione…

….e cancellazione dall’Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94,
recante delega al Governo per l’istituzione dell’Albo degli
amministratori giudiziari;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante:
«Istituzione dell’Albo degli amministratori ai sensi dell’articolo 2,
comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136;
Visto in particolare l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo
4 febbraio 2010, n. 14, il quale prevede che con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo
economico, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita’ di
certificazione dei requisiti di idoneita’ professionale indicati ai
commi 1, 2 e 3;
Visto, in particolare, l’articolo 9 del decreto legislativo 4
febbraio 2010, n. 14, il quale prevede a carico degli iscritti un
contributo annuo per la tenuta dell’Albo degli amministratori
giudiziari, precisando al comma 2 che l’ammontare del contributo e le
modalita’ di versamento saranno stabilite con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze e dello sviluppo economico;
Visto, in particolare, l’articolo 10 del decreto legislativo 4
febbraio 2010, n. 14, il quale prevede che con decreto del Ministro
della giustizia, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto, siano stabilite:
a) le modalita’ di iscrizione nell’Albo degli amministratori
giudiziari;
b) le modalita’ di sospensione e cancellazione dall’Albo degli
amministratori giudiziari;
c) le modalita’ di esercizio del potere di vigilanza da parte del
Ministero;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 febbraio 2012;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2003,
n. 196;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 17 luglio 2013;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio
2010, n. 14, recante: «Istituzione dell’Albo degli amministratori ai
sensi dell’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
b) per «Albo»: l’Albo degli amministratori giudiziari di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»,
istituito con il decreto legislativo;
c) per «Agenzia»: l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata, di cui all’art. 110 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159;
d) per «responsabile»: il direttore generale della giustizia
civile, Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della
giustizia, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale
nell’ambito della direzione generale;
e) per «amministratori giudiziari»: i soggetti nominati
dall’autorita’ giudiziaria per la custodia e la gestione dei beni
sequestrati e confiscati ai sensi degli articoli 35 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 104-bis del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di attuazione e coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale», nonche’ di ogni altra
disposizione di legge che espressamente li richiama.

Art. 2

Tenuta e aggiornamento dell’Albo

1. L’Albo e’ istituito presso il Ministero della giustizia,
titolare del trattamento dei dati personali.
2. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli
articoli 3, 5 e 6 del decreto legislativo nell’ambito delle proprie
competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. L’Albo e’ articolato in due sezioni:
a) sezione ordinaria;
b) sezione esperti in gestione aziendale.
4. L’iscrizione nella sezione esperti in gestione aziendale
comporta anche l’iscrizione nella sezione ordinaria dell’Albo.
5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e puo’
prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformita’
alle previsioni del presente regolamento.

Art. 3

Modalita’ di tenuta dell’Albo

1. L’Albo e’ tenuto con modalita’ informatiche che assicurino la
possibilita’ di rapida elaborazione di dati con finalita’ statistica
e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al
presente regolamento, previsti dagli articoli 3, 5 e 6 del decreto
legislativo.
2. L’Albo degli amministratori e’ suddiviso in due parti, una parte
pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i
dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’amministratore giudiziario, la sezione dell’Albo nella quale e’
iscritto e l’ordine professionale di appartenenza. Nella parte
riservata sono inseriti: gli incarichi ricevuti dall’amministratore
giudiziario, con specifica indicazione dell’autorita’ che ha
attribuito l’incarico nonche’ della relativa data di conferimento e
di cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti.
3. L’albo e’ inserito in uno spazio dedicato del sito internet del
Ministero della giustizia, che si suddivide in una area ad accesso
libero e in un’area ad accesso riservato. Nell’area ad accesso libero
sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell’Albo, nella
sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella
parte riservata dell’Albo.
4. Alla parte riservata dell’Albo e’ consentito l’accesso ai
magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli
affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica,
nonche’ al Direttore dell’Agenzia o ad un soggetto da quest’ultimo
delegato.
5. L’accesso all’Albo ha luogo esclusivamente con modalita’
telematiche. Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi
informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono fissate le specifiche tecniche
per l’inserimento dei dati di cui al comma 2 e per l’accesso alla
parte riservata.
6. Il trattamento dei dati personali di cui al presente articolo e’
effettuato soltanto per finalita’ correlate alla tenuta dell’Albo.

Art. 4

Iscrizione nell’Albo

1. Nell’Albo sono iscritti, a domanda, i soggetti che dimostrano di
possedere i requisiti professionali di cui all’art. 3 del decreto
legislativo nonche’ di onorabilita’ previsti nell’art. 4 del medesimo
decreto legislativo. Il responsabile dell’Albo approva il modello
della domanda e fissa le modalita’ di svolgimento delle verifiche,
con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la
domanda deve essere corredata.
2. Il soggetto che intende richiedere l’iscrizione nell’Albo deve
inoltrare al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero,
Direzione generale della giustizia civile, domanda di iscrizione
nell’Albo ed i relativi allegati, compilata secondo il modello
approvato, contenente:
a) specifica indicazione della sezione dell’Albo per la quale
richiede l’iscrizione;
b) specifica certificazione attestante l’Albo professionale
presso il quale e’ iscritto e la data di iscrizione;
c) certificazione di non avere subito provvedimenti disciplinari
dall’ordine professionale di appartenenza;
d) certificazione dell’ordine di appartenenza di essere in regola
con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti
dal programma di formazione dell’ordine professionale di
appartenenza;
e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
professionalita’. Relativamente alla richiesta di iscrizione nella
sezione speciale dell’Albo, il soggetto e’ tenuto ad allegare alla
domanda la documentazione comprovante l’espletamento dell’attivita’
di gestione di aziende o di crisi aziendale, specificando l’atto o
gli atti giudiziari dai quali e’ derivato l’incarico di svolgere la
suddetta attivita’, nonche’ la data di assunzione dell’incarico di
amministratore per societa’ od aziende, la forma delle medesime e le
conseguenti attivita’ svolte;
f) dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilita’;
g) attestazione di frequentazione con profitto di corsi di
formazione post-universitari di secondo livello in materia di
gestione di aziende o di crisi aziendale previsti dall’articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo, e in particolare dei corsi previsti
dall’articolo 3, comma 8, del decreto del Ministero dell’universita’
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
(«Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei») e successive modificazioni;
h) indicazione della casella di posta elettronica certificata
sulla quale saranno effettuate le comunicazioni;
i) attestazione del pagamento del contributo di cui all’articolo
6.
3. La documentazione di cui al comma 2, lett. b), c), d), e), primo
periodo, f) e g), puo’ essere presentata ai sensi dell’art. 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
al comma 2, lett. e), secondo periodo, deve essere presentata
mediante allegazione di copia conforme dell’atto giudiziario da cui
e’ derivata l’assunzione dell’incarico di gestione o di
amministrazione di aziende o di crisi aziendale, e in ogni caso di
visura camerale relativa alla societa’ in favore della quale e’ stata
prestata l’attivita’ di amministratore e di copia conforme dell’atto
costitutivo e dello statuto.
5. La domanda, sottoscritta con firma digitale e’ presentata,
unitamente agli allegati, in modalita’ telematica secondo le
specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. I documenti allegati alla stessa sono associati mediante
idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto.

Art. 5

Procedimento per l’iscrizione

1. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile dell’Albo.
2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro 90
giorni dal ricevimento della domanda; puo’ essere richiesta, per una
sola volta, l’integrazione della domanda o dei suoi allegati entro 30
giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione
interrompe il termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data
in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
3. L’iscrizione nella Sezione esperti in gestione aziendale
consente la nomina come amministratore giudiziario anche con
riferimento a beni o complessi di beni non costituiti in azienda.
4. Gli amministratori giudiziari sono tenuti a comunicare al
responsabile dell’Albo tutte le nomine ricevute dall’autorita’
giudiziaria ovvero dall’Agenzia, al fine di consentire il
monitoraggio statistico e la rotazione degli incarichi.
5. Gli amministratori giudiziari sono altresi’ tenuti a comunicare:
a) l’eventuale esistenza o sopravvenienza di situazioni di
incompatibilita’ per lo svolgimento dell’incarico;
b) la data di cessazione dell’incarico e i compensi percepiti.
6. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con
modalita’ telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con
decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sei mesi
dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6

Contributo per l’iscrizione e per la tenuta dell’Albo

1. Per l’iscrizione all’Albo e’ dovuto un contributo di euro cento.
Per la tenuta dell’Albo e’ posto a carico dell’iscritto un contributo
annuo di euro cento.
2. Per i soggetti iscritti o che formulano richiesta di iscrizione
in entrambe le Sezioni dell’Albo, il pagamento del contributo di
iscrizione alla Sezione esperti in gestione aziendale si intende
comprensivo anche del contributo di iscrizione alla Sezione
ordinaria.
3. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il responsabile
dell’Albo, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento,
dispone la sospensione dall’Albo con provvedimento comunicato senza
ritardo all’interessato.
4. In caso di perdurante omesso versamento dell’obbligo
contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 3 e’
disposta la cancellazione dall’Albo con provvedimento comunicato
senza ritardo all’interessato.
5. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti
interessi legali sull’importo della somma dovuta dall’iscritto dalla
data di scadenza del termine per il pagamento.
6. L’ammontare dei contributi di cui al comma 1 e’ aggiornato ogni
tre anni con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello
sviluppo economico.

Art. 7

Modalita’ di pagamento del contributo

1. Il contributo di cui all’articolo 6 e’ versato entro il 31
gennaio di ciascun anno, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo. La relativa attestazione di pagamento deve
essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile
successivo. Per l’anno 2013 il contributo dovra’ essere versato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il contributo e’ versato sull’apposito capitolo 3531 dell’entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia.
2. Il pagamento del contributo e’ effettuato mediante:
a) versamento, anche con modalita’ telematiche, in conto
corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento mediante bonifico bancario, ai sensi del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero
con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di
pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o
postale, come previsto dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24.
3. Le regole tecniche per l’applicazione delle modalita’
telematiche di pagamento di cui al comma 2, lettera a), e per il
rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con
apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti
l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia per l’Italia Digitale.
4. Le regole tecniche per l’applicazione delle modalita’
telematiche di pagamento di cui al comma 2, lettera c) e per il
rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con il
decreto del Ministro della giustizia di cui all’articolo 4, comma 9,
del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Art. 8

Autorita’ preposta alla vigilanza e al controllo

1. Il responsabile vigila sull’Albo nonche’ sull’attivita’ degli
iscritti, procedendo al compimento delle attivita’ di cancellazione o
di sospensione nei casi previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto
legislativo.

Art. 9

Comunicazione da parte dell’autorita’ giudiziaria

1. L’autorita’ giudiziaria che ha proceduto alla nomina di un
amministratore giudiziario comunica, con modalita’ telematica secondo
le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, al responsabile dell’Albo l’eventuale revoca
dell’incarico, segnalando tutti i fatti e le notizie rilevanti ai
fini dell’esercizio dei poteri previsti dagli articoli 5 e 6 del
decreto legislativo. Analoga comunicazione e’ effettuata dall’Agenzia
nei casi in cui si avvalga dell’amministratore giudiziario.

Art. 10

Norma transitoria

1. Coloro che hanno gia’ presentato domanda entro il termine di cui
all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, debbono, entro il
termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, integrare la documentazione presentata secondo
quanto disposto dall’articolo 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 19 settembre 2013

Il Ministro della giustizia
Cancellieri

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Saccomanni

Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2014, n. 148
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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