Corte Costituzionale sentenza n. 2 SENTENZA 13 gennaio 2014

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 2 della
legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla
l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011
e alla l.r. 21/2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso notificato il 21-28 gennaio 2013, depositato in
cancelleria il 24 gennaio 2013 ed iscritto al n. 8 del registro
ricorsi 2013.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione
Toscana.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 21-28
gennaio 2013 e depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 24 gennaio 2013, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha impugnato, in riferimento all’art. 117, commi primo e
secondo, lettera e), della Costituzione, l’art. 2 della legge della
Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008,
alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r.
21/2012).
1.1.- Secondo il ricorrente, la norma regionale impugnata,
inserendo nell’art. 82 della legge della Regione Toscana 29 dicembre
2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), il comma 1-bis – il
quale prevede che «Nelle more dell’espletamento della procedura
concorsuale per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico
locale su gomma al gestore unico di cui all’articolo 90 e fino al
subentro dello stesso, gli enti locali competenti provvedono, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio, a garantire la continuita’ del
servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di
emergenza emanati ai sensi del comma 1» -, verrebbe a violare la
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela
della concorrenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e),
nonche’ il primo comma del ricordato art. 117, in quanto si porrebbe
in contrasto con l’art. 5 del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia
e che abroga i regolamenti del Consiglio – CEE – n. 1191/69 e – CEE –
n. 1107/70).
1.2.- L’art. 5, comma 5, del Regolamento CE n. 1370 del 2007,
difatti, stabilisce che: «L’autorita’ competente puo’ prendere
provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di
pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza
assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di
servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di
servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire
determinati servizi pubblici. […] I contratti di servizio pubblico
aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure
che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una
durata non superiore a due anni».
Pertanto, a detta del ricorrente, poiche’ il comma 1-bis,
introdotto dall’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 64 del
2012, consente agli enti locali la possibilita’ di adottare un
secondo provvedimento di proroga successivo a quello gia’ disposto e
per il quale non viene precisata la durata («anche oltre il primo
biennio»), non solo si porrebbe in contrasto con quanto previsto dal
diritto europeo, ma recherebbe anche un grave vulnus al principio
della libera concorrenza, che la disciplina comunitaria intende
salvaguardare.
Le finalita’ del citato Regolamento CE, prosegue l’Avvocatura
dello Stato, sono difatti indirizzate a tutelare al massimo il
principio della libera concorrenza, cosi’ che eventuali deroghe allo
stesso – nel caso di specie, la proroga dei contratti in essere per
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma –
debbono sia rispondere a circostanze eccezionali (nel regolamento si
parla di procedimenti «emergenziali»), sia essere temporalmente
limitate, e sono, comunque, possibili solo se necessarie per
assicurare la continuita’ dei servizi di trasporto pubblico;
condizioni che non sembrerebbero essere state rispettate dalla
disposizione regionale impugnata.
Non sanerebbero, poi, secondo il ricorrente, il vizio di
legittimita’ costituzionale della norma sospettata neanche eventuali
considerazioni relative alla naturale scadenza di un contratto ne’
l’inerzia dell’amministrazione competente nel dare tempestivamente
avvio alle procedure per un nuovo affidamento.
1.3.- Infine, si sottolinea come il legislatore regionale, con la
disposizione in oggetto, avrebbe trascurato di fissare un termine
certo entro il quale la Regione e gli enti locali sarebbero stati
tenuti necessariamente a provvedere alle procedure concorsuali per
l’affidamento del servizio, previsione che – a parere del ricorrente
– avrebbe quanto meno circoscritto «temporalmente il sacrificio della
concorrenza che deriva dall’affidamento diretto, riconducendolo nei
termini di eccezionalita’ e di proporzionalita’ (il minimo possibile
nella situazione emergenziale)».
Alla luce di quanto esposto, il Presidente del Consiglio dei
ministri chiede che la Corte costituzionale dichiari l’illegittimita’
dell’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 64 del 2012 per
violazione dell’art. 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost.
2.- Nel giudizio si e’ costituita la Regione Toscana, in persona
della Presidente pro tempore della Giunta regionale, chiedendo che il
ricorso sia respinto, in quanto infondato per i motivi di seguito
esposti.
2.1.- La difesa regionale premette che, con la legge reg. n. 65
del 2010, la Regione Toscana, anticipando le recenti scelte
legislative nazionali, ha riformato la disciplina del trasporto
pubblico locale al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia del
sistema tramite l’individuazione «dell’ambito territoriale ottimale
unico di livello regionale, nonche’ attraverso l’individuazione e
l’incentivazione di un nuovo modello di governo del sistema, che,
garantendo la partecipazione dei vari livelli istituzionali, avrebbe
dovuto consentire, a partire dal 2012, il passaggio ad un unico
soggetto gestore, con massima semplificazione delle procedure,
maggiori economie di scala ed ottimizzazione delle risorse».
Quindi, prosegue la resistente, con la messa a regime della
riforma del trasporto pubblico locale (che, peraltro, si e’ inserita
«in un quadro di incertezza normativa ed economico finanziaria»), si
e’ maggiormente evidenziata l’esigenza di intervenire sulla durata
dei contratti in essere, per poter consentire la prosecuzione dei
servizi di trasporto sino al termine di decorrenza del nuovo
affidamento. Pertanto, la Regione Toscana ha avviato la procedura ad
evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, senza, pero’,
riuscire a portarla a termine per l’aggravarsi della crisi economica
finanziaria che ha prodotto un’ulteriore ed imprevista riduzione dei
fondi statali per il trasporto pubblico locale. In tal modo, si e’
determinata la necessita’ di una nuova programmazione delle risorse
disponibili sul bilancio regionale ed un rinvio dell’espletamento
delle procedure di gara per il gestore unico.
Da cio’ la necessita’, per la Regione, di individuare uno
strumento normativo idoneo a garantire la continuita’ del servizio di
trasporto su gomma, stante la scadenza, nel 2010, dei contratti
stipulati dalle Province a seguito di gara per l’affidamento dei
servizi in oggetto e l’impossibilita’ di bandire la seconda tornata
di gare, a causa delle gia’ ricordate riduzioni dei trasferimenti
statali destinati al settore.
2.1.1.- In un primo momento – prosegue la resistente Regione –
gli enti locali hanno cercato di garantire comunque la prosecuzione
del servizio, in applicazione dell’art. 82, comma 1, della legge reg.
n. 65 del 2010, attraverso atti di imposizione degli obblighi di
servizio, di cui all’art. 5, comma 5, del ricordato Regolamento CE.
In proposito, si ricorda che il legislatore statale – allo scopo
di adeguare la normativa nazionale a quella europea – con l’art. 4,
comma 32-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14
settembre 2011, n. 148, ha imposto ai gestori l’obbligo di assicurare
l’integrale e regolare prosecuzione dell’attivita’, al fine di
mantenere i servizi a prescindere dal titolo di affidamento e dalle
relative originarie scadenze.
Venuta meno questa ultima norma a seguito della dichiarazione di
illegittimita’ della medesima da parte della Corte costituzionale con
la sentenza n. 199 del 2012, ed essendosi ulteriormente aggravata la
situazione finanziaria – al riguardo la difesa regionale ricorda come
l’art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, abbia rinviato ad un
decreto ministeriale il compito di definire criteri e modalita’ con
cui trasferire le risorse alle Regioni – si e’ verificata una
situazione di sempre maggiore incertezza ed indeterminatezza sulle
risorse disponibili per il trasporto pubblico locale, che ha
inevitabilmente prodotto la totale paralisi di ogni pur minima
programmazione del servizio, data l’impossibilita’ di aggiudicare la
gara senza conoscere «se, quando e quante risorse sar[ebbero state]
disponibili».
2.2.- Alla luce di tali considerazioni, conclude la difesa
regionale, le circostanze eccezionali ed imprevedibili evocate dal
comma 5 dell’art. 5 del richiamato Regolamento CE, atte a
legittimare, come piu’ analiticamente precisa in seguito, l’adozione
di provvedimenti emergenziali da parte della Regione, sembrano
essersi verificate. Di conseguenza, il legislatore regionale, con la
disposizione impugnata, ha solo cercato di evitare il rischio di
interruzioni nello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico
locale (peraltro in ossequio alla ratio stessa della normativa
comunitaria); rischio concreto ed imminente a causa
dell’impossibilita’, in assenza della necessaria copertura
finanziaria, di attivare, nei tempi previsti, l’affidamento del nuovo
contratto di servizio.
Ne’, prosegue la difesa regionale, vi sarebbe stata «inerzia
[…] nel dare tempestivamente avvio alle procedure per un nuovo
affidamento» da parte della Regione Toscana, la quale, al contrario
«ha provveduto ad iniziare la procedura di gara, che non ha potuto
essere completata, in quanto lo Stato non ha ancora erogato le
risorse per il trasporto pubblico locale, che, comunque, doveva
essere garantito».
2.2.1.- Infine, la Regione Toscana sottolinea come i
provvedimenti di emergenza di cui all’articolo 82, comma l-bis, della
legge reg. n. 65 del 2010 «non costituirebbero una mera estensione di
quelli adottati ai sensi del comma l, ma si fondano su un presupposto
fattuale distinto e sopravvenuto».
Il comma l dell’art. 82 della ricordata legge regionale, difatti,
prevede la proroga dei contratti in essere per consentire la messa a
regime della riforma del trasporto pubblico locale (TPL), mentre il
comma l-bis la prevede al fine di scongiurare il rischio di
interruzione dei servizi a causa della carenza di risorse a copertura
del servizio, la quale, del resto, non ha consentito alla Regione di
completare le procedure di gara per l’affidamento al gestore unico,
entro i termini preventivati.
2.2.2.- Da ultimo, la Regione ricorda di avere sottoposto, con
nota 17 settembre 2012, un quesito in merito a tale questione alla
Commissione europea, ottenendo una risposta che, nel complesso e
difficile quadro normativo e finanziario italiano, considera
possibile l’applicazione al caso di specie dell’art. 5, comma 5, del
citato Regolamento CE n. 1370 del 2007.
Tutto cio’ premesso, la Regione resistente chiede alla Corte
costituzionale una declaratoria di infondatezza della questione di
illegittimita’ costituzionale in esame.
3.- In prossimita’ dell’udienza pubblica, la Regione Toscana ha
depositato memoria nella quale ribadisce i motivi, gia’ esposti
nell’atto di costituzione in giudizio, che avrebbero impedito alla
stessa di espletare gare pubbliche per la selezione del gestore,
consistenti sia nella riduzione dei finanziamenti statali alle
Regioni, sia nella non prevedibilita’ della entita’ dei medesimi e
della loro durata nel tempo, in relazione ai progressivi contenimenti
di spesa determinati dai reiterati interventi di finanza pubblica.
Pertanto, stante la delineata incertezza e precarieta’ della
situazione finanziaria regionale, la Toscana aveva potuto garantire,
di volta in volta, l’affidamento del servizio di trasporto pubblico
locale solo per periodi inferiori all’anno e non, come previsto
dall’art. 15 della legge della Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 42
(Norme per il trasporto pubblico locale), per un lasso di tempo non
inferiore ai tre anni.
Solo dal 2014 – precisa la difesa regionale – la Toscana potra’
garantire la disponibilita’ finanziaria necessaria per poter
espletare la gara finalizzata al rinnovo dei contratti in concessione
per l’affidamento del servizio pubblico locale grazie al nuovo
meccanismo di concorso finanziario dello Stato agli oneri relativi al
trasporto pubblico locale previsto dal legislatore nazionale per
fronteggiare la situazione di emergenza creatasi.
Inoltre, conclude la difesa della Regione Toscana, e’ da tenere
presente che la disposizione impugnata si e’ limitata a recepire una
norma comunitaria, peraltro nell’ambito del trasporto pubblico
locale, cioe’ di una materia di competenza legislativa regionale,
allo scopo di impedire l’interruzione di tale servizio, con grave
conseguente danno per l’intera collettivita’.
Ne’, nel caso di specie, sarebbe stata violata alcuna norma
statale in tema di tutela della concorrenza, in quanto i gestori
titolari dei contratti scaduti o in scadenza erano stati scelti in
base alla legge reg. n. 42 del 1998 e la nuova gara, «res[a] non
attuabile per la carenza oggettiva […] di risorse nazionali», era
stata prevista in base a quanto disposto dagli articoli dall’83 al 91
della legge reg. n. 65 del 2010.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni e rinviando
integralmente a quanto gia’ esposto nell’atto di costituzione, la
resistente insiste perche’ la questione promossa dal Presidente del
Consiglio dei ministri venga dichiarata non fondata.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso – in
riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lettera e), della
Costituzione – questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 2
della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche
alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r.
68/2011 e alla l. r. 21/2012), nella parte in cui inserisce nell’art.
82 della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge
finanziaria per l’anno 2011) il comma 1-bis.
Con tale disposizione, per il ricorrente, la Regione reitera la
proroga dei contratti di affidamento in concessione relativi a
servizi pubblici locali, in particolare al trasporto pubblico locale
su gomma, senza peraltro stabilire un termine finale (revocando, tra
l’altro, un bando di gara per le nuove concessioni, che doveva anche
realizzare un sistema di trasporti regionali integrato), contratti
che erano stati gia’ prorogati dal comma 1 dello stesso art. 82 – al
fine di garantire la continuita’ del servizio fino all’espletamento
della procedura concorsuale – in applicazione di quanto previsto dal
comma 5 dell’ art. 5 del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia
e che abroga i regolamenti del Consiglio – CEE – n. 1191/69 e – CEE –
n. 1107/70).
1.1.- L’art. 5 del citato Regolamento (recepito dall’art. 61
della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia
di energia», il quale espressamente prevede che le Autorita’
competenti possano avvalersi per l’affidamento dei servizi di
trasporto pubblico locale di quanto stabilito dall’art. 5, paragrafi
2, 4, 5 e 6 di tale regolamento), infatti, disciplina le modalita’ di
affidamento dei servizi di trasporto pubblico passeggeri su strada e
su ferrovia, con efficacia precettiva vincolante per gli Stati membri
dal 3 dicembre 2009.
In particolare, il comma 5 stabilisce – per fare fronte a
situazioni di emergenza in caso di interruzione o possibilita’
d’interruzione del servizio – che gli enti locali competenti, «nelle
more dell’espletamento della procedura concorsuale per l’affidamento
dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico di
cui all’articolo 90 e fino al subentro dello stesso», possano
adottare provvedimenti di emergenza, i quali assumono la forma di
un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di
una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure
di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi
pubblici. La citata norma comunitaria precisa, altresi’, che «i
contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con
provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un
contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni».
1.2.- Secondo il ricorrente, l’art. 2 della legge della Regione
Toscana n. 64 del 2012, cosi’ stabilendo, nel rimettere «alla
facolta’ degli enti locali la possibilita’ di adottare un secondo
provvedimento di proroga successivo al primo gia’ disposto, senza
peraltro circoscriverne nel tempo la durata», violerebbe sia il primo
comma dell’art. 117, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con le
finalita’ concorrenziali perseguite dal diritto europeo (in
particolare, con l’art. 5 del Regolamento CE n. 1370 del 2007), sia
il secondo comma, lettera e), del medesimo articolo della
Costituzione, in quanto arrecherebbe un grave vulnus alla regole
della libera concorrenza, venendo ad invadere la potesta’ legislativa
esclusiva dello Stato in tale materia.
2.- In riferimento alla violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost. la questione e’ fondata.
2.1.- E’ necessario, preliminarmente, individuare la materia, tra
quelle contemplate dall’art. 117 Cost., alla quale ricondurre la
disciplina in esame: in particolare, secondo quanto prescrive la
costante giurisprudenza di questa Corte, tenendo presente l’oggetto e
la disciplina da essa prevista, nonche’ l’interesse da essa tutelato,
al fine di verificare se al legislatore regionale sia consentito di
stabilire, come nel caso in esame, la proroga delle precedenti
concessioni relativamente al trasporto pubblico locale, senza limiti
di tempo.
Non puo’ essere condivisa l’opinione espressa dalla difesa della
Regione resistente, secondo la quale la norma censurata sarebbe
riconducibile alla materia del trasporto pubblico locale, materia di
competenza legislativa regionale di tipo residuale, ai sensi del
quarto comma dell’art. 117 Cost. (sentenza n. 222 del 2005). La
disposizione in esame – pur avendo attinenza con detta materia –
disciplina (peraltro in maniera difforme dalla normativa nazionale)
modalita’ di affidamento della gestione di servizi pubblici locali di
rilevanza economica, ed e’ riconducibile «secondo consolidata
giurisprudenza della Corte, […] alla materia "tutela della
concorrenza", di competenza esclusiva statale, tenuto conto della sua
incidenza sul mercato» (sentenza n. 46 del 2013).
Del resto, in numerose pronunce, questa Corte ha precisato che le
materie di competenza esclusiva e nel contempo «trasversali» dello
Stato, come la tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost. – stante il loro carattere «finalistico» –
«possono influire su altre materie attribuite alla competenza
legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere
sulla totalita’ degli ambiti materiali entro i quali si applicano»,
quale, appunto, nel caso in oggetto, quella della disciplina del
trasporto pubblico locale (sentenze n. 291 e n. 18 del 2012; n. 150
del 2011; n. 288 del 2010; n. 431, n. 430, n. 401, n. 67 del 2007 e
n. 80 del 2006).
2.2.- La disciplina delle modalita’ dell’affidamento dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica e’, quindi, da ricondurre alla
materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa
esclusiva dello Stato, ai sensi del comma secondo, lettera e),
dell’art. 117 Cost., tenuto conto della sua diretta incidenza sul
mercato e «perche’ strettamente funzionale alla gestione unitaria del
servizio» (ex plurimis: sentenze n. 46 del 2013; n. 62 e n. 32 del
2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 del 2010). Lo
scrutinio di legittimita’ costituzionale va, pertanto, effettuato con
riferimento alla copiosa giurisprudenza relativa a questa materia.
2.2.1.- Anche recentemente questa Corte, con la sentenza n. 173
del 2013 – dichiarando l’illegittimita’ costituzionale di una norma
della Regione Liguria che prevedeva, in tema di demanio marittimo,
una proroga automatica delle concessioni gia’ esistenti senza
fissazione di un termine di durata – ha ribadito che «il rinnovo o la
proroga automatica delle concessioni viola l’art. 117, primo comma,
Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario in tema di liberta’ di stabilimento e di tutela della
concorrenza, determinando altresi’ una disparita’ di trattamento tra
operatori economici, in violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il
demanio marittimo non hanno la possibilita’, alla scadenza della
concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso
in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido
programma di investimenti. Al contempo, la disciplina regionale
impedisce l’ingresso di altri potenziali operatori economici nel
mercato, ponendo barriere all’ingresso, tali da alterare la
concorrenza».
Ugualmente, con espresso riferimento a possibilita’ di rinnovi o
proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al
trasporto pubblico locale, questa Corte ha reiteratamente affermato
che non e’ consentito al legislatore regionale disciplinare il
rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza
– in contrasto con i principi di temporaneita’ e di apertura alla
concorrenza – poiche’, in tal modo, dettando vincoli all’entrata,
verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel
settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparita’ di
trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza
esclusiva del legislatore statale di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost.
E’ stata, pertanto, dichiarata l’illegittimita’ costituzionale di
disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilita’ di
proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale
(sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti
preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di
trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal
legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento
di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del
2011).
2.2.2.- Di conseguenza, e’ solo con l’affidamento dei servizi
pubblici locali mediante procedure concorsuali che si viene ad
operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il
superamento di assetti monopolistici. In particolare, si e’ piu’
volte sottolineato al riguardo che «la disciplina delle procedure di
gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei
concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di
aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel
rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della
libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei
servizi, della liberta’ di stabilimento, nonche’ dei principi
costituzionali di trasparenza e parita’ di trattamento. La gara
pubblica, dunque, costituisce uno strumento indispensabile per
tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1
del 2008)» (sentenza n. 339 del 2011).
2.3.- Anche nel caso di specie, la norma impugnata – nello
stabilire la possibilita’, per gli enti locali, di reiterare la
proroga dei contratti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico
locale, senza neppure che vi sia l’indicazione di un termine finale
di cessazione delle medesime – ha posto in essere una disciplina che
opera una distorsione nel concetto di concorrenza ponendosi in
contrasto con i principi generali, stabiliti dalla legislazione
statale.
Ne’ ha valore quanto affermato dalla Regione circa il, peraltro
non univoco, contenuto della risposta che la Direzione generale della
mobilita’ e dei trasporti della Commissione europea ha fornito al
quesito relativo alla possibilita’ di reiterare, in situazioni
emergenziali, anche oltre i due anni previsti dal comma 5 dell’art. 5
del Regolamento CE n.1370/2007, le misure consentite da tale
disposizione. Infatti, pur prescindendo dalla circostanza che se il
quesito fosse stato indirizzato anche alla Direzione generale per la
concorrenza la risposta, in particolare con riferimento alla mancanza
di qualsivoglia termine finale per l’attivazione delle procedure ad
evidenza pubblica, forse sarebbe stata piu’ completa, in ogni caso,
trattandosi di materia attinente alla tutela della concorrenza, e’
solo il legislatore statale che, in base all’ordinamento
costituzionale italiano, deve farsi carico di eventuali problemi
emergenziali.
3.- Alla luce di tali considerazioni, l’art. 2 della legge della
Regione Toscana n. 64 del 2012, deve essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost.
Restano assorbite le censure sollevate nei confronti del medesimo
art. 2 in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2 della legge
della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r.
69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e
alla l. r. 21/2012), nella parte in cui inserisce il comma 1-bis
nell’articolo 82 della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010,
n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2014.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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