Cass. civ. Sez. II, Sent., 13-12-2011, n. 26737 Aiuti e benefici Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.S. proponeva opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione, emessa a suo carico dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 5.10.1993, con cui gli era stato ingiunto, L. n. 898 del 1986, ex art. 3 il pagamento della somma di L. 39.322.300, a titolo di sanzione amministrativa per l’indebita percezione di aiuti comunitari relativi alla campagna olearia 1987/1988.

Il ricorrente denunciava la nullità dell’ingiunzione per carenza di motivazione ed insussistenza delle irregolarità di contestate, in difetto di accertamento del quantitativo di olio ottenuto dalla molitura delle olive. Resisteva il Ministero e l’Agecontrol s.p.a chiedendo la conferma dell’ingiunzione.

Con sentenza 23.6.2005 il GOT del Tribunale di Catanzaro accoglieva l’opposizione, annullando l’ordinanza opposta; rilevava il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, con particolare riguardo ai chiarimenti forniti dall’opponente in sede amministrativa ed ai rilievi concernenti la "ininfluenza del numero delle piante in relazione alla quantità di olio prodotto" e la irrogazione della sanzione rapportata al numero delle piante anzichè al prodotto dichiarato. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, sulla base di un unico motivo. L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

L’amministrazione ricorrente deduce:

violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; non sussisteva alcun vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in quanto, secondo la giurisprudenza in materia della S.C. ed il disposto della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3 (che consentiva la motivazione per relationem dell’ingiunzione mediante il richiamo di altri atti), il provvedimento stesso faceva riferimento ai processi verbali di contestazione nn. 7/91 e n. 71/91, nonchè al circostanziato rapporto redatto dai funzionari dell’Agecontrol s.p.a.; il Ministero aveva, comunque, dato conto della inconferenza dei rilievi del L. riguardanti la irrilevanza del numero di piante di ulivo rispetto al quantitativo di olio ricavatone, laddove aveva osservato che, presupposto per la determinazione del contributo comunitario,era il possesso di idoneo titolo di conduzione degli oliveti, da parte del richiedente tale contributo, circostanza, nel caso di specie, incidente sulla quantità di prodotto ottenuto dalla molitura delle olive, posto che il L. non era proprietario o conduttore da larga parte dei terreni denunciati, ma solo acquirenti dei relativi frutti.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato.

Va, infatti, osservato, in conformità alla giurisprudenza della S.C., che " In tema di opposizione ad ordinanza di ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative, emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. n. 689 del 1981, ex art. 18 i vizi di motivazione in ordine alla difese presentate dall’interessato in sede amministrativa, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto" (S.U. n. 1786/2010). Nella specie, quindi, la motivazione per relationem, con riferimento alle norme violate, alla contestazione del fatto addebitato nonchè al rapporto redatto dai funzionari dell’Agencontrol e la affermata irrilevanza dei rilievi del L., sulla ininfluenza del numero di piante di ulivo rispetto al quantitativo di olio ricavato comporta l’insussistenza del vizio di motivazione, posto a fondamento della decisione impugnata. Deve, infatti considerarsi soddisfatto l’obbligo motivazionale dell’atto applicativo della sanzione amministrativa, non richiedendosi una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, allorchè l’atto stesso sia motivato succintamente, dando conto delle ragioni della decisione,anche "per relationem", mediante il richiamo di atti del procedimento amministrativo,"purchè tale richiamo consenta l’instaurazione del giudizio di merito sull’esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio" (Sez. L., Cass. n. 17104/2009; Cass. n. 19366/2010).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Catanzaro anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice del Tribunale di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *