Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-06-2011) 21-07-2011, n. 29200

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15.10.2010 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, rigettava l’istanza avanza da A.A. finalizzata alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ovvero, in subordine, della semilibertà. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando, in primo luogo, la violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) con riferimento agli artt. 656, 666 e 127 c.p.p..

Deduce, in particolare, l’omesso avviso al difensore di fiducia, avvocato Di Pietro, della fissazione dell’udienza del 15 ottobre 2010 all’esito della quale veniva emessa l’ordinanza impugnata, rilevando, altresì, che la relativa eccezione era stata sollevata alla predetta udienza e, tuttavia, era stata rigettata dal tribunale con motivazione censurabile sotto il profilo della logicità della coerenza.

Evidenzia il ricorrente che, come si rileva dagli atti del procedimento, il predetto difensore era stato nominato dal ricorrente già nel corso del giudizio di cognizione conclusosi con la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, nonchè, per la fase esecutiva del predetto processo penale; pertanto, a detto difensore veniva notificato, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., l’ordine di esecuzione della pena emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Caltanissetta con contestuale decreto di sospensione dell’esecuzione ed il relativo avviso della proponibilità entro 30 giorni di istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa. Detta istanza veniva, quindi, proposta dall’ A., in data 11 giugno 2010, che confermava, altresì, la nomina dell’avvocato Salvatore Scordo senza revocare le precedenti nomine;

il tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, quindi, fissava per la trattazione l’udienza del 15/10/2010 notificando il relativo avviso soltanto all’avvocato Scordo.

Tanto, ad avviso del ricorrente determinava la nullità del procedimento di sorveglianza e della ordinanza emessa all’esito dello stesso, alla luce dell’orientamento della Corte di legittimità secondo il quale, atteso il carattere strumentale della sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 656 c.p.p., difensore nominato all’atto della sospensione è legittimato a svolgere il proprio mandato anche nel procedimento di sorveglianza che consegue addetta sospensione, non operando in tal caso il principio secondo il quale la nomina del difensore intervenuta nel procedimento di esecuzione non può avere efficacia con riferimento a quello di sorveglianza.

Conseguentemente, andava censurata la motivazione con la quale il tribunale aveva rigettato l’eccezione difensiva in ordine all’omesso avviso ritenendo l’autonomia del procedimento di sorveglianza rispetto a quello di esecuzione.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata con riferimento alla valutazione di merito poste a fondamento del rigetto dell’istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla semilibertà.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso, preliminare ed assorbente, è fondato.

1. Come è noto il tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative alla detenzione procede, ai sensi dell’art. 678 c.p.p., comma 1, con le forme del procedimento camerale di esecuzione disciplinato dagli artt. 666 e ss. cod. proc. pen.. Detta norma prevede che della fissazione dell’udienza in camera di consiglio sia dato avviso alle parti difensori e che l’udienza si svolga con la partecipazione necessaria del difensore.

E’ opportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’avviso di fissazione dell’udienza di camera di consiglio per la trattazione davanti al tribunale di sorveglianza dell’istanza volta alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata a seguito della sospensione dell’ordine esecuzione della pena, a norma dell’art. 656 c.p.p., comma 5, deve essere notificato al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in mancanza, a quello che assistito il condannato nella fase del giudizio.

La predetta norma, infatti, pone una disciplina specifica della notifica al difensore che risponde, all’evidenza, alla ratto stessa posta a fondamento dello speciale procedimento che deriva dalla sospensione dell’ordine di esecuzione di pena detentiva.

Tale interpretazione è confermata dalla pronuncia – richiamata dal ricorrente – con la quale questa Corte ha affermato che "se può ritenersi in linea di massima esatto che in materia di benefici penitenziari ogni procedura è autonoma e a sè stante, ed abbisogna perciò di apposita nomina fiduciaria, detta regola generale subisce specifica eccezione proprio nell’ipotesi che interessa nel caso in esame, e cioè nel caso di sospensione dell’ordine di esecuzione finalizzata alla presentazione di richiesta di concessione di misura alternativa…L’interpretazione letterale è del resto sorretta dalla ratto della norma: quella di cui all’art. 656 cod. proc. pen., commi 5 e 6, introdotta con la notificazione dell’ordine di esecuzione sospeso, è procedura improntata alla massima sollecitudine ed unitaria, nella quale l’espressa previsione della notifica dell’ordine di esecuzione al difensore del merito, in assenza di altro all’uopo nominato, e le facoltà a questo riconosciute, sono sostenute dall’evidente necessità che non si verifichi nessun ritardo o iato nell’assistenza del condannato, al fine, come rileva pressochè unanimemente la dottrina, di razionalizzare l’accesso alle misure alternative per i condannati potenzialmente in grado di fruirne ab inizio, e di evitare sin dove possibile un loro disutile accesso in carcere per effetto soltanto di inerzia dovuta alla mancanza di adeguata assistenza difensiva" (Sez. 1, n. 5395, 13/01/2010, Carrisi, rv. 246567).

Pertanto, in detti casi non può applicarsi il principio, più volte ribadito, per il quale la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel procedimento di cognizione o in quello di esecuzione non spiega effetti in quello di sorveglianza (Sez. 1, n. 47530, 02/12/2008, Sansone, rv. 242076).

2. Premesso che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, l’error in procedendo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può accedere all’esame dei relativi atti processuali, nel caso di specie dagli atti è dato verificare la fondatezza la doglianza del ricorrente sul punto.

Come è stato compiutamente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte nelle conclusioni scritte, risulta che all’udienza del 15.10.2010 l’avvocato Di Pietro eccepiva l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ed il tribunale respingeva detta eccezione da un lato dubitando della ritualità della nomina per la fase esecutiva in ragione della trasmissione a mezzo fax, nonostante l’ A. avesse confermato personalmente la nomina, dall’altro, il tribunale affermava che, in ragione dell’autonomia del procedimento di sorveglianza rispetto a quello esecutivo, non poteva considerarsi operante la nomina del difensore dopo l’esaurimento di detto procedimento.

Peraltro, deve rilevarsi che la fondatezza della doglianza difensiva non è esclusa dalla circostanza che l’ A. risultava assistito da due difensori, attesa la tempestiva eccezione formulata all’udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza da parte dell’avvocato Di Pietro. Infatti, come è stato affermato, nel procedimento camerale l’omessa citazione del codifensore comporta una nullità regime intermedio che deve essere eccepita prima della deliberazione della decisione che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell’imputato o del codifensore ritualmente citato (Sez. 6, n. 10607, 23/02/2010, Pepa, rv. 246542).

Detto principio è stato recentemente confermato dalla decisione della S.U. n. 22242 del 27/01/2011, Scibè. 3. Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta per nuovo esame.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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