Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-06-2011) 21-07-2011, n. 29197 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 26 febbraio 2010 la Corte d’appello di Brescia rigettava ("istanza presentata dalla s.p.a. "Italfondiario", società procuratrice della s.r.l. "Castello Finance", volta ad ottenere la declaratoria di estraneità di quest’ultima società, la sua buona fede e il suo affidamento incolpevole al fine del riconoscimento dell’ipoteca gravante su un immobile, posto nel complesso residenziale denominato "(OMISSIS)", situato in (OMISSIS), facente parte di un più ampio complesso immobiliare.

Sullo stesso era stata iscritta, l’1 giugno 1996, un’ipoteca di primo grado a seguito della concessione da parte della s.p.a. "Cariplo" alla s.r.l. "Italbeni" di un mutuo di due miliardi.

Il 19 dicembre 1996 il mutuo era stato frazionato su venti lotti, tra i quali era ricompreso quello contraddistinto dal n. (OMISSIS), situato nel complesso residenziale denominato "(OMISSIS)", situato in (OMISSIS).

Il 17 gennaio 1998 la suddetta unità immobiliare veniva venduta, assieme alle altre, alla s.r.l. "Amazzonia" che, a sua volta, l’11 febbraio 1998 la alienava a R.J., moglie di O. A.. Nei confronti di quest’ultimo, imputato in ordine a delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74, 73 e 80, il 31 ottobre 2000 il gip del Tribunale di Brescia emetteva decreto di sequestro preventivo (trascritto il 3 novembre 2000) ai sensi del combinato disposto dell’art. 321 c.p.p., comma 1 e D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, ritenendo che la R., priva di qualsiasi reddito, fosse l’intestataria fittizia e che il bene fosse stato acquistato con i proventi delle attività illecite nel settore della droga.

Contestualmente alla sentenza di condanna, emessa all’esito di giudizio abbreviato, per le violazioni al D.P.R. n. 309 del 1990, il gup del Tribunale di Brescia disponeva la confisca dell’immobile ai sensi del predetto art. 12-sexies.

La decisione detta diventava definitiva a seguito della sentenza emessa da questa Corte il 27 gennaio 2009.

Il 4 giugno 2003, la s.p.a. "Intesabci Gestione Crediti", per conto di "Intesabci" (nuova denominazione assunta dall’istituto bancario creditore a seguito degli atti di fusione che avevano interessato la Cariplo), provvedeva a iscrivere sull’immobile intestato alla R. atto di pignoramento per un credito di Euro 65.000 circa, atteso il mancato adempimento del contratto di mutuo da parte della donna.

11 6 dicembre 2005 il credito della "Intesabci" veniva ceduto alla s.r.l. "Castello Finance".

Il 26 maggio 2005 l’agenzia del Demanio proponeva opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare al fine di contestare il diritto della creditrice di procedere all’esecuzione, stante l’adozione, in ordine di tempo, dapprima del provvedimento di sequestro preventivo e, quindi, di quello di confisca.

Il giudice dell’esecuzione civile sospendeva il procedimento.

La "Intesabci" chiedeva alla Corte d’appello di Brescia, quale giudice dell’esecuzione penale, il riconoscimento dell’opponibilità allo Stato, divenuto proprietario del bene, dell’ipoteca iscritta sull’immobile, sottolineando la sua estraneità al reato, la sua buona fede, il carattere incolpevole dell’affidamento.

La Corte d’appello di Brescia respingeva la domanda osservando, in primo luogo, che non può reputarsi estranea al reato la persona che abbia ricavato un utile dalla condotta illecita del reo, come si verifica qualora sulle cose che rappresentano il provento del reato sia stato costituito il diritto di pegno a garanzia di un proprio credito (Sez. Un. 28 aprile 1999, n. 9).

Sottolineava, inoltre, che nella nozione di estraneità al reato non poteva mancare un’impronta di carattere soggettivo, identificabile nella buona fede del terzo, da considerarsi senzàaltro protetta dal principio della tutela dell’affidamento incolpevole che permea di sè ogni ambito dell’ordinamento giuridico (Corte Cost. 20 novembre 2005 n. 487).

Argomentava, altresì, che la verifica dell’estraneità al reato e dell’incolpevole affidamento deve essere condotta in relazione sia al cedente che al cessionario (Sez. 1^, 2 aprile 1008, n. 16743) e che, laddove la verifica si concluda negativamente quanto al cedente, il diritto reale del cessionario non può ritenersi salvaguardato a fronte della disposta confisca (Sez. 1^, 6 febbraio 2007, n. 8015).

Alla luce di tali principi l’istituto di credito ("Cariplo") che aveva erogato il mutuo e aveva iscritto ipoteca era sicuramente estraneo al reato in relazione al quale vennero disposti dapprima il sequestro e poi la confisca. La s.r.l. "Castello Finance", acquirente a titolo particolare del credito assistito da garanzia ipotecaria in data 6 dicembre 2005 (ossia in epoca di gran lunga successiva al 3 novembre 2006, data di trascrizione del sequestro) non poteva, invece, ritenersi versare in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole, in quanto, qualora le fosse stato consentito di realizzare sull’immobile la garanzia del proprio credito, avrebbe tratto un vantaggio immobiliare su un cespite provento di reato. Del resto provvedimento di sequestro e di confisca era conoscibile attraverso la normale diligenza e la consultazione dei registri immobiliari, ove era stato trascritto il provvedimento di sequestro.

2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione la s.p.a. "Italfondiario", nella sua qualità di procuratore della s.r.l. "Castello Finance" che, anche mediante una memoria difensiva, formula le seguenti censure.

Lamenta mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esclusione della buona fede e dell’affidamento incolpevole, atteso che: a) il provvedimento trascritto era soltanto quello di sequestro, misura reale provvisoria; b) presso la conservatoria dei registri risultava l’iscrizione non della misura del sequestro preventivo disposto dal g.i.p., bensì di un sequestro conservativo a favore dell’erario dello Stato che, in caso di condanna irrevocabile, si converte in pignoramento; l’esecuzione forzata di quest’ultimo avviene secondo le forme prescritte dal codice civile con conseguente affidamento di concorrere, insieme con gli altri creditori, al soddisfacimento del proprio credito nelle forme dell’espropriazione forzata, mantenendo intatto il diritto di prelazione ipotecaria.

Deduce, inoltre, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 58, T.U. bancario e art. 2808 c.c., considerato che la ricorrente non ha tratto alcun utile, neppure indiretto, dal reato.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Il concetto di "estraneità" al reato deve essere interpretato nel senso che non può considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità (Sez. Un., Sentenza n. 9 del 28 aprile 999). Depongono in tal senso univoci dati interpretativi che concorrono a conformare la portata della nozione di "estraneità al reato" in termini maggiormente aderenti alla precisa connotazione funzionale della confisca, non potendo privilegiarsi la tutela del diritto del terzo allorquando costui abbia tratto vantaggio dall’altrui attività criminosa e dovendo, anzi, riconoscersi la sussistenza, in una simile evenienza, di un collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato.

Tale conclusione è coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale, che ha escluso la compatibilità con l’art. 27 Cost., comma 1, di norme che prevedono la confisca anche quando le cose risultino di proprietà di chi non sia autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto (Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 2), offrendo, così, un inequivoco spunto a favore della tesi secondo cui non può reputarsi estranea al reato la persona che abbia ricavato un utile dalla condotta illecita del reo.

Deve sottolinearsi, inoltre, che il concetto di estraneità al reato è individuabile anche in presenza dell’elemento di carattere oggettivo integrato dalla derivazione di un vantaggio dall’altrui attività criminosa, purchè sussista la connotazione soggettiva identificabile nella buona fede del terzo, ossia nella non conoscibilità – con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato.

Alla condizione di "persona estranea al reato", cui appartengono le cose confiscate, ineriscono, quindi, sia il requisito della buona fede che quello dell’affidamento incolpevole.

Nella nozione di estraneità al reato non può mancare un’impronta di carattere soggettivo, identificabile nella buona fede del terzo. La configurazione di detta nozione su basi esclusivamente oggettive, indipendenti cioè dall’affidamento incolpevole, oltre a contrastare con i principi accolti dall’ordinamento in ordine alla circolazione giuridica dei beni mobili, condurrebbe a risultati lesivi del principio di personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27 Cost., comma 1 (cfr. Corte Cost. 22 giugno 1998, n. 232).

Infine, è necessario precisare che i terzi che vantino diritti reali hanno l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l’operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. Ai terzi fa carico, pertanto, l’onere della prova sia relativamente alla titolarità dello ius in re aliena, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca e – nel caso in cui questa sia stata preceduta dalla misura cautelare reale ex art. 321 c.p.p., comma 2 – anteriore al sequestro preventivo, sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa o, nell’ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all’affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza (Sez. Un. n. 9 del 28 aprile 1999).

2. Tanto premesso il provvedimento impugnato appare conforme ai principi in precedenza esposti, in quanto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha argomentato che la s.r.l. "Castello Finance" non poteva considerarsi estranea al reato nell’ampia accezione del termine in precedenza delineata e, in particolare, con riferimento alla necessaria connotazione soggettiva, in quanto, all’epoca dell’acquisto del diritto reale (6 dicembre 2005) risultava da tempo trascritto il sequestro (3 novembre 2009) e già disposta la confisca sia da parte del gup che da parte della Corte d’appello.

Tale elemento cronologico era, quindi, preclusivo della buona fede e dell’affidamento incolpevole, attesa la conoscenza o la possibilità di conoscenza dell’esistenza del provvedimento di sequestro attraverso la normale diligenza.

3. La dedotta non conoscibilità della misura cautelare reale, atteso l’asserito errore incorso nella indicazione del tipo di sequestro (conservativo anzichè preventivo), non risulta in alcun modo comprovata. Infatti la difesa non ha documentato, ai fini della "autosufficienza del ricorso" (Sez. 6, n. 29263 dell’8 luglio 2010;

Sez. 5, n. 11910 del 22 gennaio 2010; Sez. 4, n. 3360 del 16 dicembre 2009; Sez. 1, n. 6112 del 22 gennaio 2009), la natura asseritamente erronea della trascrizione effettuata; nè tale circostanza può ritenersi univocamente desumibile dal doc. n. 8 allegato alla richiesta di incidente di esecuzione, da cui risulta soltanto che, nell’ambito di una "relazione legale ventennale" a firma del notaio Alberto Broli, si fa riferimento alla trascrizione, in data 3 novembre 2000, di un sequestro conservativo in favore dell’erario sul bene di proprietà della R..

4. Priva di pregio, infine, è anche l’ultima censura.

Ininfluente, infatti, ai fini dell’esclusione dei profili di negligenza, è il riferimento alla disciplina generale di cui all’art. 58 T.U. bancario, che riguarda un profilo diverso, ossia quello concernente la validità e il grado delle garanzie in occasione delle cessioni di crediti, così come pure quello all’art. 2808 c.c., in tema di sequela del cessionario.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *