T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 27-07-2011, n. 209 Diritti e doveri del lavoratore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino algerino, espone di essere entrato in Italia nel 1993 e di essere in possesso di permesso di soggiorno dal 1996, via via rinnovato fino al 2008.

L’ultimo rinnovo era stato rilasciato in "attesa di occupazione", in quanto il ricorrente era stato licenziato dal datore di lavoro l’8.8.2007.

Il 13.10.2010 la Questura, a due anni dalla presentazione (il 10.10.2008) della domanda ha infine negato il rinnovo del permesso di soggiorno, sia perché egli risultava irreperibile, sia perché non ha dimostrato di avere un’attività lavorativa che gli consenta di disporre di mezzi di sussistenza provenienti da fonte lecita.

A sostegno del presente ricorso si deduce:

1) violazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 286/1998, in quanto dal CUD 2009 risulta che l’interessato ha percepito nel 2008 un reddito sufficiente a garantirgli idonei mezzi di sussistenza, mentre l’asserita sua irreperibilità non sarebbe un motivo ostativo;

2) violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 286/1998, in quanto il ricorrente è da molti anni in Italia e si è ormai integrato nel tessuto sociale del nostro Paese.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, controdeducendo ed instando per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Invero, il diniego di rinnovo è stato opposto dalla Questura, da un lato, in ragione della mancanza di un’attività lavorativa che consenta al ricorrente di disporre di mezzi di sussistenza provenienti da fonte lecita, dall’altro, per il fatto che dalla data di presentazione della domanda di rinnovo (10.10.2008) l’istante sarebbe stato irreperibile e si sarebbe presentato in Questura a distanza di oltre un anno senza giustificare tale ritardo.

Sennonché, il Collegio osserva che l’art. 22, comma 11, del D.Lgs. 286/1998 prevede che "la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi".

Dunque, la mancanza di occupazione, in base alla citata normativa, non è causa ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno e, comunque, l’interessato ha dimostrato di possedere leciti mezzi di sostentamento, come risulta dal CUD 2009, da cui si evince che nel 2008 egli ha percepito un reddito di euro 9.352,62.

Inoltre, l’asserita irreperibilità dello straniero non è stata dimostrata e, comunque, una volta presentata l’istanza di rinnovo, spettava alla Questura seguire la pratica ed informarne l’interessato, possedendo l’Amministrazione idonei elementi (indirizzo e numero di telefono) per contattarlo.

Né l’amministrazione ha svolto, come dedotto dal ricorrente, alcuna valutazione sul positivo inserimento dello straniero nella società e nell’ambiente lavorativo, considerato che il primo permesso di soggiorno, via via rinnovato, era molto risalente nel tempo, essendo stato rilasciato nel 1993, e quindi il giudizio sull’inserimento sociale sarebbe potuto essere probante attesa la presenza di consolidati elementi atti a far ritenere, come ritenuto dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, un sopravvenuto inserimento sociale, così come prevede l’art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 286/1998, tale da poter superare la severità della norma espulsiva applicata.

In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.

Le spese del giudizio vanno tuttavia compensate, attesa la circostanza che all’amministrazione non era stato prodotto il CUD 2009.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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