Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-06-2011) 21-07-2011, n. 29195

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 30 marzo 2010 il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava non luogo a provvedere sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da C.A. in base alla considerazione che l’interessato aveva fatto espressa rinuncia all’impugnazione con dichiarazione resa all’udienza celebrata in pari data.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto personalmente ricorso per cassazione C., il quale lamenta travisamento del fatto, atteso che la rinuncia formulata si riferiva non già alla domanda, bensì alla partecipazione all’udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di sorveglianza ha travisato il contenuto degli atti acquisiti al procedimento, atteso che dall’esame degli stessi risulta che la rinuncia formulata da C.A. riguardava non la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, bensì soltanto alla partecipazione all’udienza camerale.

S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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