Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 21-07-2011, n. 29272

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale del riesame di Bologna sostituiva la custodia domiciliare a quella carceraria adottata dal gip del tribunale di Rimini nei confronti di A.P. per il reato di lesioni aggravate e la contravvenzione di cui agli artt. 697 – 699 c.p.. Il giudice de libertate riteneva sussistere i pericoli di inquinamento della prova e di reiterazinoe criminosa.

– Ricorre il difensore, insistendo per la revoca della misura e lamentando il vizio di motivazione:

non si comprende perchè le indagini non siano ancora concluse, essendo già stati esaminati i testimoni e gli indagati in ordine alla lite sorta in discoteca ed alla successiva aggressione commessa ai danni di R..

Nè viene argomentato il pericolo di recidiva, così come il diniego dell’autorizzazione a recarsi al lavoro.

– Le censure sono prive di fondamento.

Le modalità del fatto ed i precedenti che gravano l’indagato ne rivelano l’indole aggressiva e la scarsa capacità di autocontrollo, sì che la custodia domiciliare appare adeguata a fronteggiare il pericolo di cadute recidivanti che il giudizio prognostico prospetta.

L’esame dei testi e degli indagati non esaurisce, allo stato, l’iter delle indagini, che vanno approfondite su taluni punti della vicenda.

Orbene, lo status libertatis dell’indagato – ha chiarito il tribunale – potrebbe costituire ostacolo al più completo accertamento dei termini della vicenda, "data la situazione di contrapposizione di gruppi … nell’ambiente frequentato …" dai protagonisti.

– La mancanza di motivazione circa la richiesta autorizzazione di cui all’art. 284 c.p.p., comma 3 non inficia la ordinanza in esame, avente ad oggetto gli elementi costitutivi della cautela nella fase genetica.

Detta richiesta potrà essere avanzata dall’interessato ove la custodia domiciliare sia tuttora in corso.

Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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