Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 21-07-2011, n. 29271

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.M. ricorre personalmente avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Messina, confermativa di quella con la quale il gip ha disposto la misura di cui all’art. 282 ter c.p.p. per i delitti ex art. 612 bis, 56 e 614 c.p. in danno di S. P., che molestava in maniera ossessiva con sms ed e-mail ed altre condotte (tentativo di introduzione nell’abitazione, manomissione del contatore dell’acqua). Risulta che la vittima, attualmente residente in Germania, non fa ritorno in italia, per il timore di incontrare l’indagato.

Costui lamenta vizio di motivazione, assumendo che la p.o. si reca in Sicilia solo nel mese di agosto: che il questore non ha proceduto alla diffida richiesta dalla p.l.: che i messaggi precedono l’entrata in vigore della norma di cui all’art. 612 bis c.p.; che non sussistono gli estremi di tale fattispecie; che la querela proposta è tardiva.

Le censure sono prive di fondamento.

La tardività dell’istanza di punizione, che l’indagato dovrebbe dimostrare, è meramente postulata.

La mancata effettuazione della diffida da parte del Questore non vulnera la procedibilità del reato ad istanza di parte.

Irrilevante è la circostanza che la S. divida la sua residenza fra l’Italia e la Germania. Determinante è, invece, che le sue esigenze di vita la conducano ad incrociare la presenza dell’indagato, con tutte le ovvie implicazioni.

Le numerose condotte di molestia e vessazione sono dimostrative della configurabilità dell’illecito ipotizzato dall’art. 612 bis c.p..

La loro commissione risale a momenti successivi e non precedenti l’entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 7, con. In L. 23 aprile 2009, n. 38. Eventuali episodi precedenti non farebbero che confermare l’abitualità della condotta, già rilevante ai sensi della norma citata.

Lo stato di timore in cui la p.o. versa ed il mutamento delle abitudini di vita (mancato rientro in Italia) escludono ogni dubbio sulla sussistenza dei gravi indizi atti a supportare la cautela.

Si impone il rigetto del ricorso, con la condanna del M. alle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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