Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 26726

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. O.C. impugna per cassazione, sulla base di due motivi, la sentenza della Corte d’appello di Venezia, depositata il 27 settembre 2006 e notificata il successivo 2 novembre, che ha confermato quella di primo grado, la quale, a sua volta, aveva accolto la domanda, proposta nei confronti dal predetto dalla Planning Off Road S.a.s., di condanna a consegnare alla società il certificato di proprietà dell’auto, previo accertamento del regolare acquisto della stessa da parte della società medesima. Resiste on controricorso la società e chiede il rigetto del ricorso.

2. L’ O. deduce:

2.1. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, riguardante la circostanza se si fosse verificato o meno il trasferimento della proprietà dell’auto in lite dal ricorrente alla società;

2.2. Violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, e chiede alla Corte se:

2.2.a. "il termine "ovvero" che compare all’art. 345 c.p.c., comma 3 consenta, fini delle nuove produzioni documentali n appello, di intendere i due requisiti della "indispensabilità" e/o della "impossibilità di produzione tempestiva nel giudizio di I grado" come necessariamente concorrenti o alternativi";

2.2.b. "la contumacia di una parte in primo grado escluda automaticamente, ed in ogni caso, qualunque possibilità per la medesima di successive produzioni probatorie in secondo grado costituendo, de per sè, lo stato di contumace condizione del tutto incompatibile con il requisito della dimostrazione "di non avere potuto proporli – i mezzi istruttori – nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile" indicato nell’art. 345 c.p.c., comma 3". 3.1. I motivi si rivelano tutti inammissibili per mancanza del momento di sintesi, da formulare in relazione al primo di essi, e dell’inidoneità dei quesiti d diritto formulati in relazione alla violazione di legge dedotta nel secondo motivo. Infatti, l’art. 366- bis cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis (la sentenza è stata depositata il 17.09.06), prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso se, in presenza dei motivi previsti dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4 ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dicta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza;

mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).

3.2. Orbene, nel caso in esame, rispetto al primo motivo, che deduce vizio motivazionale, non è stato formulato il momento di sintesi, che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione del denunziato vizio di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte (Cass. n. 9470/08). Senza contare che, anche sotto il profilo della trattazione del mezzo, esso si rivela privo di pregio, limitandosi a prospettare un’inammissibile "diversa lettura" delle risultanze processuali, congruamente correttamente apprezzate dal giudice di appello. Infatti, si deve ribadire che è inammissibile, alla stregua della seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 la parte si limiti a censurare l’apoditticità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla valutazione d’inadeguatezza delle prove da parte del giudice del merito, in quanto la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione (Cass. n. 4589/09).

3.3. Invece, rispetto al secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non sono stati idoneamente formulati i due proposti quesiti di diritto.

Deve essere, al riguardo, ribadito che il quesito di diritto deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. n. 19769/08; 24339/08; 4044/09, nonchè S.U. 20360/07). Il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso non sorretto da quesito, ovvero quello corredato da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolva sostanzialmente in un’omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. n. 12712/10; 7197/09;

S.U. n. 26020/08).

3.4. Nella specie, mancano sia la chiara indicazione della fattispecie, sia la specificazione delle regole effettivamente applicate dal giudicante. La formulazione del motivo – così come quella dei relativi quesiti – non può prescindere, infatti, dall’individuazione dell’effettiva ratio decidendi. Nel caso in esame, diversamente da quanto ritiene il ricorrente, non assume rilievo la questione del carattere concorrente o alternativo dei requisiti di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, per l’ammissibilità della produzione di documenti "nuovi" in appello, per la semplice ragione che, comunque, la Corte territoriale, previa approfondita valutazione di ciascuno di essi, li ha espressamente ritenuti non indispensabili alla decisione e, quanto all’impossibilità di tempestiva produzione in primo grado, ha fondato il giudizio negativo non solo e non tanto sul contegno processuale (contumacia), quanto sul convincimento desumibile dalla circostanza che i documenti in questione erano "riferibili" all’ O. e, quindi, disponibili per il medesimo anche all’epoca del giudizio di primo grado.

3.5. Così ricostruita l’effettiva ratio decidendi sul punto delle produzioni documentali in appello, le censure di cui al secondo motivo – ed i relativi quesiti – si rivelano inammissibili, non assumendo rilievo decisivo il ritenuto carattere concorrente – pur escluso dalla giurisprudenza di questa Corte a seguito di Sez. un., 20 aprile 2005, n. 8203 si vedano in senso conforme le successive Cass. n. 16526/05; n. 622, 824, 1120, 7073, 14133, 15514 e 17439/06;

3644, 5323, 12792 e 14766/07; 11346 e 21561/10; nonchè 6498/11) – dei requisiti previsti dall’art. 345 c.p.c., comma 3, in quanto la Corte territoriale ha comunque motivatamente escluso la ricorrenza di entrambi (con congrue argomentazioni, non specificamente impugnate in questa sede ex art. 360 c.p.c., n. 5).

4. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e i liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.800,00=, di cui Euro 1.600,00= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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