Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 21-07-2011, n. 29269

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 3.11.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di C.L. la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di estorsione, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, commesso in concorso con Ca.Fr. ed il figlio di questi Ca.Vi. ed in danno di L.F. e L. A..

La sussistenza dei gravi indizi a carico dell’indagato era ritenuta in base alle dichiarazioni delle parti offese, alle intercettazioni telefoniche ed al contenuto di alcune lettere fra i detenuti Ca.Vi. e C.V., padre di C. L., da cui risultava l’opera di intermediazione di quest’ultimo nell’erogazione di un prestito usurario di Euro 15.000 dai Ca. ai L. e di collaborazione nelle minacce rivolte ai L. per la restituzione del prestito o la cessione di un immobile in (OMISSIS).

2.2. Il ricorrente deduce:

2.1. violazione di legge e illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi nell’aver ritenuto il C. concorrente nel reato piuttosto che vittima del reato non valutando adeguatamente gli effettivi contenuti delle lettere e delle conversazioni intercettate, da cui risultava che i C. venivano a loro volta minacciati dai Ca. perchè si adoperassero per il recupero del credito, le dichiarazioni dei L., i quali escludevano di aver ricevuto minacce da C. L., l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola in data 18.10.2010, che in considerazione di ciò aveva ritenuto penalmente irrilevante la condotta di C. V., e la mancanza di qualsiasi interesse o profitto in capo all’indagato;

2.2. mancanza o contraddittorietà della motivazione sulla configurabilità dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, tema non affrontato nell’ordinanza impugnata nonostante costituisse motivo di riesame.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi è infondato.

L’ordinanza impugnata motivava invero congruamente sulla posizione di concorrente nel reato del C., tenendo conto dell’affermazione dei Lauri sul non aver gli stessi ricevuto minacce dal predetto, ma facendo non illogicamente prevalere su tale dato quello desumibile dalla conversazioni intercettate nelle quali il C. assicurava il Ca. di aver minacciato violentemente i Lauri, a fronte della possibilità di un atteggiamento reticente di questi ultimi sul punto e dell’ammissione di L.F. di essere stato cercato anche dal C. nel periodo in cui riceveva le minacce dal Ca.. A fronte di questi rilievi devono ritenersi implicitamente disattesi, in quanto irrilevanti, gli argomenti difensivi sul contenuto della citata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola, riferita alla posizione di altro indagato non raggiunto da analoghe risultanze, e sulla carenza di vantaggio economico del C.; e le osservazioni del ricorrente sulla generale attendibilità dei Lauri e sulla possibilità che il C. cercasse solo di prendere tempo con il Ca. costituiscono mere valutazioni alternative a quelle del Tribunale, inidonee ad evidenziare vizi rilevabili in questa sede.

2. Il motivo di ricorso relativo alla configurabilità dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 è anch’esso infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’ordinanza impugnata motivava infatti specificamente e coerentemente sul punto (pag. 57) alla luce delle modalità esecutive delle estorsioni, dell’inserimento degli indagati nell’ambiente camorristico, della disponibilità dell’organizzazione criminosa ad intervenire e della destinazione delle somme al gruppo facente capo a c.p. all’interno del clan D’Alessandro, operante nel comprensorio di Castellammare e di Gragnano.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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