Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 21-07-2011, n. 29112 appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1 – S.T. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 2.3.2011 della corte di appello di Roma che rigettava la di lui istanza volta ad ottenere la revoca della custodia cautelare in carcere e la sua sostituzione con gli arresti domiciliari, denunciando l’omessa motivazione del provvedimento per non aver tenuto affatto in considerazione gli elementi di fatto e di valore sulla quale la richiesta difensiva era sostenuta.

In verità il ricorrente, ristretto da più di un anno per il delitto di rapina impropria pluriaggravata e condannato con la sentenza di secondo grado alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, con i motivi di impugnazione, sottolineava il suo buon comportamento carcerario, le sue condizioni familiari, per convivere, prima della restrizione in carcere, con la madre di quattro figli minori, la possibilità di essere ospitato presso una struttura – una Onlus denominata Isola dell’Amore fraterno. il cui direttore aveva manifestato la disponibilità ad accoglierlo in stato di arresti domiciliari, e dove avrebbe potuto apprendere un mestiere in una struttura caratterizzata da regole rigide di comportamento che limiterebbero di molto le possibilità di contatti esterni.

-2- Il ricorso non può essere deciso in questa sede perchè avverso il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 310 c.p.p., è ammesso appello, con la necessitata conversione, in mancanza di una chiara contraria volontà dell’interessato, del mezzo non consentito in quello consentito. Deve qualificarsi quindi il ricorso, come proposto, appello, con le determinazioni conseguenti.

P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come appello dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Roma per il corso ulteriore. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

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