Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 21-07-2011, n. 29101

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza 3/1412.2010 della corte di appello di Bologna, di conferma della pregressa decisione del tribunale, in composizione monocratica, della stessa città in data 19.1.2009 che lo dichiarava colpevole, in concorso con C.A.M., del delitto di truffa ai danni di V.A., legale rappresentante della BBF s.r.l., contestando l’individuazione ed il riconoscimento della sua persona quale sedicente C.G. e contestando ancora l’attribuibilità alla sua persona di una condotta di artifizi e raggiri esclusivamente invece posta in essere da C.A.M., coimputata, condannata e non ricorrente.

Il ricorso è manifestamente infondato e peraltro inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre. E’ manifestamente infondato perchè svolge il tentativo di censurare un discorso giudiziale logico nella misura in cui, con riferimento a puntuali circostanze di fatto, costituite dal non dubitabile riconoscimento da parte di più persone dell’imputato come artefice della truffa, ha ritenuto l’attuale ricorrente responsabile del delitto di truffa, presentandosi come marito della C.A.M., titolare di una società inesistente. Invero il ricorrente, attraverso la pretestuosa deduzione di un’asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto; e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.

E’ per una diversa ragione ancora inammissibile, il ricorso, perchè si risolve nella ulteriore proposizione di argomenti difensivi adeguatamente e compiutamente presi in esame e confutati nella sentenza impugnata.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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