Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-07-2011, n. 530 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza n. 369 del 14 gennaio 2010, il T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, ha respinto il ricorso con cui la Nuova Esir s.n.c ha impugnato gli atti aventi a oggetto la riapertura della gara relativa all’appalto dei "lavori di pronto intervento per l’eliminazione pericolo immobili comunali. Esercizio 2007", nella parte in cui essa, già dichiarata aggiudicataria, è stata esclusa per aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (art. 75, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 554/1999) e nella parte in cui si delibava la provvisoria aggiudicazione in favore della Meridiana Impianti.

In particolare, il T.A.R. osservava che, alla luce della produzione documentale del 9/11/2009, non v’era dubbio che l’esistenza del debito relativo a tasse automobilistiche, anno d’imposta 2001, fosse nota all’impresa ricorrente al momento della partecipazione alla gara (bandita a luglio del 2008); che, invero, le cartelle esattoriali erano state notificate all’impresa, rispettivamente in data 22/12/2007 e 7/2/2008, risultando le ricevute firmate dallo stesso legale rappresentante della Nuova Esir; che, peraltro, la ricorrente aveva provveduto al pagamento del debito d’imposta dopo l’aggiudicazione provvisoria e nelle more del procedimento di riapertura della gara disposto dalla stazione appaltante dopo la ricezione della nota di comunicazione relativa all’esistenza delle citate irregolarità da parte dell’Agenzia delle entrate. Pertanto concludeva il T.A.R., la definitività dell’accertamento derivava dalla mancata impugnazione delle cartelle esattoriale in occasione della quale la ricorrente avrebbe potuto lamentare l’eventuale prescrizione del credito e l’eventuale mancata notifica dell’avviso di pagamento.

La società Nuova Esir ha proposto appello avverso la summenzionata sentenza.

Resiste all’appello il Comune di Palermo, insistendo per il rigetto.

2) Il ricorso è infondato e con merita accoglimento.

Con il primo motivo di appello, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 75, comma 1, lett. g) del D.P.R. n. 554/1999 e dell’art. 38, lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006, sostenendo che: – le pretese vantate dall’Amministrazione finanziaria erano già prescritte nell’anno 2005, attenendo a un accertamento del 2001;

– dall’estinzione della pretesa discendeva l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e la nullità delle cartelle esattoriali; – le cartelle esattoriali non erano mai state prodotte dall’Agenzia delle entrate; – l’adempimento spontaneo, successivo al preavviso di fermo derivava solo dalla necessità, in ragione del modico importo richiesto dall’agente della riscossione, di preservare un mezzo strumentale necessario all’attività imprenditoriale.

Il Collegio di gara, nel caso di specie, nell’ambito degli accertamenti istruttori suppletivi e delle deduzioni sviluppate dalla ricorrente non aveva acquisito la prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento e, quindi, della conoscenza da parte di quest’ultima, dell’esistenza del prescritto debito fiscale: tale prova, intervenuta successivamente aveva scarsa importanza ed era limitata a copie dell’estratto di ruolo e delle relate di notifica. Le cartelle di pagamento, invece, non risultavano mai esibite.

Infine, il T.A.R. aveva omesso di valutare l’entità del debito prescritto asseritamente vantato dall’Erario.

Le suesposte doglianze sono prive di pregio.

Come già rilevato da questo Consiglio (cfr. sentenza 28 luglio 2006, n. 470), la correttezza contributiva e fiscale è richiesta all’impresa partecipante alla selezione per l’aggiudicazione dell’appalto come requisito indispensabile non per la stipulazione del contratto, bensì per la partecipazione alla gara, con la conseguenza che, ai fini della valida partecipazione alla selezione, l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione tributaria, seppure ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento.

Quanto alla questione relativa all’esiguità della pretesa fiscale, va osservato che, nell’ambito dei requisiti di ordine generale di partecipazione alle gare, l’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 prevede ipotesi per le quali la situazione ostativa, per essere tale, deve avere carattere di gravità (lett. e, sicurezza del lavoro; lett. f, negligenza e malafede nella esecuzione delle prestazioni; lett. i), irregolarità contributiva) e altre situazioni per le quali il requisito della gravità non è richiesto, e, tra questa, l’irregolarità di cui alla lettera g) in materia di pagamento di imposte e tasse.

Si deve, quindi, considerare logico che ogni violazione, anche di importo esiguo, sia da ritenere rilevante a tal fine, senza che sia consentito all’Amministrazione appaltante (e tanto meno al concorrente) valutarne la rilevanza e la buona o mala fede del contribuente: tale esclusione, infatti, è stata evidentemente valutata in ragione dello scopo di garantire non solo l’affidabilità dell’offerta nell’esecuzione del contratto, ma anche la correttezza e la serietà del concorrente (cfr. C.d.S., Sez. V, sentenze n. 6325 del 15 ottobre 2009 e n. 4874 del 26 luglio 2010).

Altrettanto infondata è la doglianza dell’appellante circa il difetto di prova in ordine alla notificazione delle cartelle esattoriali.

Alla stregua della documentazione in atti e delle stesse ammissioni dell’appellante appare incontestabile l’esistenza del debito fiscale, a nulla rilevando la circostanza che agli atti di gara non fossero state acquisite le cartelle esattoriali.

3) Con il secondo motivo di appello è dedotta la violazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, il quale prevede che, nei casi di falsità del contenuto della dichiarazione, "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Ad avviso dell’appellante, il giudice di prime cure ha errato nel non prendere in considerazione il secondo motivo di ricorso con il quale si sosteneva che la dichiarazione resa alla stazione appaltante era veritiera, non sussistendo alcun debito con l’Amministrazione finanziaria e dovendosi ritenere, comunque, estinta o nulla la rilevata pendenza tributaria.

Il motivo di appello è infondato.

La censura in questione è stata esaminata dal giudice di primo grado ed è stata da questi respinta per considerazioni analoghe a quelle utilizzate per la reiezione del primo motivo di ricorso; tali considerazioni sono pienamente condivise dal Collegio.

4) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese e gli onorari del giudizio sono posti a carico dell’appellante e sono liquidate a favore del Comune appellato nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna la società appellante al pagamento, a favore dell’appellato Comune di Palermo, delle spese, competenze e onorari del giudizio che liquida complessivamente in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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