Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 26716 Ammissibilità o inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 23 giugno 2009 ha rigettato lo appello proposto dal conduttore Miv pelliccerie s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Varese che aveva risolto il contratto di locazione in relazione a morosità per oltre 41.370,00 Euro. La Corte da un lato dichiarava la inammissibilità dell’appello per difetto di specificità del gravame, e d’altro lato rilevava che la conduttrice non aveva dato la prova della valida cessione del contratto con la liberazione della parte ceduta dagli obblighi di pagamento, così confermando la decisione del primo giudice.

Contro la decisione ricorre la MIV deducendo tre motivi di ricorso, resiste la controparte con controricorso.

Motivi della decisione

2. Il collegio ha deciso che la motivazione sia in forma semplificata.

3. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi descrittiva dei motivi, soggetti ratione temporis al regime dei quesiti. Quindi se ne darà una verifica in diritto.

3.1. Sintesi dei motivi.

Nel primo motivo si deduce error in procedendo per violazione degli artt. 101, 102 e 342 c.p.c., deducendosi che:

a. in caso di cessione del contratto di locazione, il ricorrente ben poteva documentare gli atti di cessione per dimostrare che la locatrice dal 4 luglio 1996 aveva ricevuto il pagamento dei canoni e dunque la inesistenza della morosità, b. che il litisconsorzio doveva riguardare anche la parte conduttrice cessionaria. Quesiti in termini, a ff. 4.

Nel secondo motivo si deduce la nullità della sentenza, sempre per violazione degli artt. 101.102 e 342 c.p.c. proponendosi due quesiti in relazione al rispetto del principio del contraddittorio e in relazione al rispetto della norma dello art. 342 c.p.c. per la specificità dei motivi, in tal senso contestandosi la ratio decidendi di inammissibilità dello appello.

Nel terzo motivo si deduce error in iudicando per violazione dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 101,102 c.p.c. con la proposizione a ff 8 di tre quesiti, sul rispetto del principio del contraddittorio, sul rispetto del profilo della specificità dei motivi, e infine sulla esistenza di altra causa dinanzi al Tribunale civile di Varese, tra Atelier della Piazza e Immobiliare San Lorenzo, che avrebbe un carattere conflittuale con la decisione oggetto di ricorso.

4. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il ricorso non merita accoglimento, trovando applicazione la norma di cui allo art. 360 c.p.c. sul rilievo che la Corte di appello, dopo avere ravvisato la inammissibilità dello appello per difetto del requisito della specificità dei motivi, ha ribadito la mancanza di prove in atti e di una valida cessione del contratto come pure di una valutazione del cedente, secondo un prudente apprezzamento delle prove ed attenendosi a consolidata giurisprudenza. In particolare S6^ dieta giurisprudenziali sulla legittimazione del conduttore originario rispetto a tutte le azioni attinenti alla prosecuzione od alla estinzione del rapporto locatizio la quale permane sia nel caso in cui la cessione non sia opponibile al locatore sia nel caso in cui questi non abbia liberato il cedente, senza che, in entrambi i casi si renda necessaria la chiamata in causa del cessionario e che lo stesso possa rivendicare la posizione di legittimato passivo e pretendere la estensione necessaria del contraddittorio nei suoi confronti vedi in tal senso Cass. 23 dicembre 2003 n. 19772 e successive 2004 n 10485 e 2005 n. 9024. Nè lo esame dei tre motivi riassunti offre argomenti giuridici idonei a mutare l’orientamento della Corte. VEDI DA ULTIMO Cass 8 ottobre 2008 n. 24792. Non senza rilevare che anche sotto il profilo di cui allo art. 366 bis c.p.c. i motivi riassunti appaiono inammissibili prima che infondati, sul rilievo che non viene in contestazione la chiara ratio decidendi della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame dello attuale ricorrente, proprio nel tentativo, come quesiti in parte nuovi e strumentali, di recuperare una valutazione di merito ormai preclusa.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della immobiliare resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente MIV Pelliccerie s.r.l. a rifondere alla società Immobiliare San Lorenzo srl le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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