Cass. pen., sez. I 21-12-2007 (12-12-2007), n. 47520 Riconoscimento all’imputato di eccepire l’incompetenza per territorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
Rilevato che il tribunale di Termini Imerese in data 5.7.2004 – avanti al quale era stato tratto a giudizio F.D. (imputato del reato di cui all’art. 648 c.p. per aver acquistato una polizza assicurativa di autovettura di provenienza delittuosa;
accertato in Vicari il 15.6.2002) – su eccezione della difesa dichiarava la propria incompetenza territoriale ritenendo competente il tribunale di Agrigento, luogo di residenza dell’imputato, ignorandosi il luogo in cui l’imputato aveva ricevuto la polizza;
che all’udienza del 7.6.2006, avanti al tribunale di Agrigento, il p.m. chiedeva, ai sensi dell’art. 516 c.p.p., di modificare il luogo del commesso delitto indicato nel capo d’imputazione da (OMISSIS);
che conseguentemente il tribunale di Agrigento, in data 29.9- 3.10.2006, sempre su eccezione della difesa, dichiarava la propria incompetenza e rimetteva gli atti al tribunale di Termini Imerese;
che il tribunale di Termini Imerese, in data 2.7.2007, sollevava conflitto negativo di competenza, assumendo che il proprio provvedimento era già passato in giudicato fin dal 25.10.2004;
Considerato che si è verificata una situazione di stallo, cui occorre ovviare;
Considerato che la competenza per territorio è determinata dal luogo nel quale il reato è stato consumato (art. 8 c.p.p., comma 1);
che nel capo d’imputazione di cui alla sentenza 5.7.2004 non si indica il luogo di commissione del reato;
che, invece, dalla lettura dello stesso capo d’imputazione di cui alla sentenza 29.9.2006 si legge che il luogo del commesso reato è (OMISSIS);
che, se il pubblico ministero può procedere alla modifica dell’imputazione con contestazione suppletiva in dibattimento, utilizzando gli elementi di fatto emersi in precedenza, il mutamento dell’imputazione non può comunque causare un pregiudizio per le garanzie dell’imputato, al quale deve dunque riconoscersi la facoltà di proporre la questione di competenza (Cass. 6, 30.11-6.12.2006, n. 40249 – ric. Pacifico e al.);
che, a questo punto, trova piena applicazione il disposto dell’art. 8 c.p.p., senza dover ricorrere alle regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p.;
che le pronunce di incompetenza non sono suscettibili di passare in giudicato (Cass. 1, 16.4-12.5.2004, n. 22700 – ric. Schiavone), sì che, di fronte alla contestazione suppletiva che ha individuato il luogo del commesso reato, mancante la prima volta quando il giudice Imerese era stato investito della questione, il tribunale di Termini Imerese doveva prendere atto della modifica e del diritto dell’imputato di essere giudicato dal suo giudice naturale.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto dichiara la competenza del tribunale di Termini Imerese dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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