Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 21-07-2011, n. 29098

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- C.D. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello dell’Aquila 10/23.12. 2009, di conferma della pregressa decisione del tribunale di Teramo 15.4.2009, che, per quel che in questa sede interessa, dichiarava C.D., in concorso con altro, colpevole del reato di danneggiamento con il pericolo di incendio in continuazione con più reati dello stesso tipo, condannandolo alle pene di legge.

2 – I giudici di merito svolgevano un discorso giustificativo che faceva perno non solo e non tanto sulle dichiarazioni del coimputato, D.G.I., ma altresì sugli accertamenti di p.g. e su altre numerose testimonianze, quali, nell’ordine di M.V., che aveva visto l’imputato la notte tra il (OMISSIS) aggirarsi tra le auto in sosta, una delle quali, di proprietà di M.S., quella stessa sera fu incendiata, di P. R. a cui erano state chieste dal C. informazioni su una macchina dopo qualche giorno danneggiata, di M.G. che ha riferito sulle minacce dell’imputato in ordine all’incendio di una macchina di persona che "stava antipatico" all’imputato, ancora di G.E., la cui macchina aveva subito danneggiamenti, in seguito al rifiuto, alla presenza del C., di dare una somma al correo di quest’ ultimo, O.P., che la richiedeva, e di altri numerosi ancora. Peraltro i giudici di appello sottolineavano che i verificati esiti degli incendi delle autovetture trovavano corrispondenza con le modalità della condotta dell’imputato riferite da alcuni testimoni oculari e che gli accertamenti tecnici sui liquidi contenuti in lattine sequestrate nella casa dell’imputato deponevano nel senso che i predetti liquidi erano costituiti da una miscela di idrocarburi, uguale a quella utilizzata per l’incendio della macchina di una delle persone offese, D.S.G..

3- Tre i motivi di ricorso proposti dalla difesa del ricorrente: a) violazione dell’art. 192 c.p.p., commi 1 e 3 per mancanza e/o contraddittorietà di motivazione sul punto relativo alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato D.G.I.. In particolare il riscontro alle dichiarazioni del coimputato riguarderebbero solo alcuni dei reati contestati, e non tutti, le dichiarazioni stesse poi provenivano da un coimputato che era stato il principale sospettato di tutti gli incendi; b) omessa motivazione sugli elementi emersi e che erano particolarmente indizianti, con riferimento ai capi b) f) e g), nei confronti di altre persone; c) erronea qualificazione dei fatti alla stregua dell’art. 424 c.p. anche se dall’accensione del fuoco sulle carrozzerie della macchine non era derivato alcun pericolo di incendio.

4 – Il ricorso non merita accoglimento.

Occorre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, i giudici di merito hanno partitamente analizzato tutti i reati contestati all’imputato ai capi A), B), C), D), F) e G) e per ciascuno di essi hanno rilevato riscontri richiamando talvolta gli accertamenti di p.g.,quali le analisi sui liquidi utilizzati per la commissione del reati comparati con quelli rinvenuti, ed analizzati, nella abitazione dell’imputato e, soprattutto, richiamando deposizioni testimoniali di testi che hanno riferimento, si ripete, a ciascuno dei fatti addebitati. Sul punto peraltro le censure difensive non affrontano per nulla la analisi delle dichiarazioni di riscontro per confutarle nel loro valore euristico e di rilevanza, ma solo denunciano che non per tutti i reati contestati vi sarebbero elementi di riscontro alle dichiarazioni del coimputato, escusso ex art. 210 c.p.p., D.G.I.. Ma, in contrario avviso, può peraltro rilevarsi che in tema di valutazione della prova, allorchè il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l’elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purchè sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l’identica natura dei fatti in questione, l’identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l’inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (v., per tutte, Sez. 6, 24.9/23.11.2010, Contini e a., 248713).

Gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili per genericità e per omessa indicazione ed allegazione degli atti processuali a cui fanno riferimento: quali, e di che tenore, le dichiarazioni che veicolerebbero le responsabilità di alcuni degli incendi ad altre persone, quali le circostanze che deporrebbero per la insussistenza del pericolo di incendio conseguente a meri danneggiamenti non è dato sapere e verificare in forza dei rilievi della difesa.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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