Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 21-07-2011, n. 29097 Porto abusivo di armi,

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Avverso la sentenza della corte di appello di Milano 4/8.10. 2010, di conferma della pregressa decisione del gup del tribunale di Vigevano nella parte in cui dichiarava S.F. colpevole del delitto di rapina aggravata – e di riforma in ordine alla contravvenzione di porto abusivo di coltello dichiarata prescritta -, il condannato proponeva, tramite difensore, ricorso per cassazione, sostenendolo con due ordine di ragioni: inosservanza dell’art. 179 c.p.p., comma 1, per non aver differito, con motivazione del tutto carente, il dibattimento d’appello per il dedotto impedimento del difensore di fiducia, con conseguente lesione del diritto di difesa che avrebbe potuto e dovuto eccepire la nullità del decreto di citazione a giudizio, da un lato; violazione dell’art. 157 c.p.p. per essere stato notificato il decreto di citazione a giudizio all’imputato presso lo studio legale del difensore, nonostante la reperibilità dell’imputato nella residenza sua propria.

2 – Preliminarmente la Corte ha ritenuto generico il certificato medico pervenuto e attestante una lombo sciatalgia acuta del difensore che chiedeva con la nota di accompagnamento un rinvio della udienza, e ha disposto di conseguenza. Invero dalla diagnosi e dal tempo della stessa, non è possibile dedurre un impedimento assoluto a comparire.

3 – Ritiene la corte fondato il primo motivo del ricorso, assorbente il secondo, con il quale si denuncia la violazione del diritto di difesa per il legittimo impedimento del difensore a comparire al dibattimento di appello. Invero a fronte di una certificazione medica attestante l’impossibilità a comparire dell’avv. Chindamo per avere egli subito, il giorno prima dell’udienza, e nella sua residenza in (OMISSIS), una distorsione della caviglia in un arto già in precedenza fratturato, la Corte ha disposto il proseguimento della udienza con la stringata ed inappropriata motivazione che segue: non sussistendo il presupposto per il richiesto rinvio trattandosi di rito abbreviato". Motivazione che ha solo un valore grafico, ma nessuno sul piano del doveroso controllo giudiziale nella misura in cui svilisce il valore euristico dell’impedimento dedotto richiamando la specialità del rito processuale in corso. E costituisce principio giurisprudenziale pacifico che in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa o erronea valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determina il difetto di assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. (v., per tutte, Sez. 3, 20.1/18.3.2010, Barillà, Rv 246338; Sez. 6, 14.10/2.11.2009,Gaudio, Rv.245127).

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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