Cons. Giust. Amm. Sic., Ord., 28-07-2011, n. 528

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Giunge in decisione l’appello interposto dalle amministrazioni regionali, indicate nelle premesse, contro la sentenza di estremi specificati in epigrafe.

Con detta sentenza il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, si è pronunciato sull’impugnativa (articolatasi, in primo grado, in un ricorso introduttivo e in due atti per motivi aggiunti) dei seguenti atti:

A) quanto al ricorso introduttivo,

– la circolare n. 17 del 14 dicembre 2006 dell’Assessorato per il Territorio e l’Ambiente e dell’Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione, avente ad oggetto: "Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici";

B) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

– il decreto dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente n. 91/GAB del 25 giugno 2007, recante: "Adozione delle misure idonee a garantire la tutela dell’ambiente e del paesaggio ai fini del rilascio dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 per gli impianti per lo sfruttamento dell’energia eolica, nelle more dell’approvazione del piano energetico regionale dei piani paesaggistici d’ambito previsti dall’art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004", pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. del 13 luglio 2007;

C) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: – la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al "Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.) – Approvazione", emanata con Decreto Presidenziale 9 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con riferimento specifico alle seguenti disposizioni:

– art. 1, "Autorizzazione alla realizzazione degli impianti", nella parte in cui prevede che "l’esame delle istanze nei procedimenti autorizzatori riserva priorità temporale ai progetti che garantiscono la filiera industriale completa all’interno del territorio regionale (sviluppo dell’impianto, esecuzione del progetto, produzione delle componenti tecnologiche per gli impianti, etc.), nell’obiettivo dello sviluppo e dell’incremento dell’occupazione nella Regione. Analoga priorità è attribuita alle istanze in variante degli impianti esistenti, sempreché siano corredate in maniera completa dalla documentazione necessaria";

– art. 2, "Documentazione per le istanze di autorizzazione in conferenza dei servizi", nella parte in cui prevede che "per l’indizione delle Conferenze dei Servizi al fine del rilascio delle autorizzazioni ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, il richiedente deposita, contestualmente alla domanda di avvio del procedimento: (…) b) documentazione attestante la disponibilità giuridica dell’area di impianto in capo al richiedente; c) autocertificazione con la quale il richiedente assume nei confronti dell’Amministrazione la responsabilità, diretta e non trasmissibile, per l’interezza delle fasi di realizzazione e avvio dell’impianto; (…) e) comunicazione, ai fini della celerità dei procedimenti, della sede legale istituita dal richiedente in Sicilia ed impegno del suo mantenimento nel territorio della Regione per il tempo di efficacia dell’autorizzazione (…). La documentazione sopra indicata va prodotta anche per istanze per le quali siano in corso o indette le Conferenze dei Servizi che non abbiano assunto le determinazioni conclusive alla data di adozione del presente provvedimento";

– art. 6, "Misure di mitigazione ambientale", ai sensi del quale "la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi può subordinare l’efficacia delle autorizzazioni assentite per la realizzazione, il potenziamento e la trasformazione delle infrastrutture energetiche, all’obbligo di esecuzione, da parte del richiedente, di misure di mitigazione ambientale, quali:

a) riforestazione con pluralità di essenze tipiche della vegetazione autoctona e/o storicizzata;

b) rinaturalizzazione, con tecniche di ingegneria naturalistica, degli alvei e corsi d’acqua cementificati o comunque degradati;

c) disinquinamento dei litorali marini;

d) realizzazione di impianti di fitodepurazione e lagunaggio;

e) creazione di aree verdi urbane;

f) altre tipologie di interventi di natura consimile che siano ritenuti idonei";

– art. 7, "Misure di compensazione", ai sensi del quale "la Conferenza di Servizi, ove motivatamente ritenga che non possano essere individuate misure di mitigazione ambientale tra quelle di cui al precedente punto 6 e valuti che il rilascio della autorizzazione richiesta debba essere, comunque, assistito da misure di compensazione, lo subordina alla realizzazione, da parte del richiedente e/o con onere finanziario a suo integrale carico, di strutture o impianti di rilievo socio-sanitario o di riqualificazione territoriale significativi per le aree interessate. La Conferenza di Servizi, in alternativa e con le medesime modalità, può subordinare il rilascio delle autorizzazioni all’impegno del richiedente a destinare per usi collettivi una percentuale concordata dell’energia prodotta dagli impianti, al fine di ridurre i costi dell’energia per le imprese insediate nel territorio, in proporzione alla prevista capacità occupazionale";

– art. 10, "Inefficacia dell’autorizzazione", nella parte in cui prevede che "il soggetto autorizzato rilascia, altresì, anteriormente all’inizio dei lavori, idonee garanzie a favore della Regione";

– art. 12, "Obbligo di riduzione in pristino", nella parte in cui prevede che, "la Regione, in difetto (ossia qualora il soggetto autorizzato non abbia provveduto alla remissione in pristino dei luoghi con rimozione degli impianti realizzati e dei materiali installati, in caso di decadenza o successiva inefficacia, per qualunque ragione, delle autorizzazioni ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003) incamera di diritto le garanzie, ancorché fideiussorie, rilasciate";

– art. 16, "Aree a forte concentrazione di impianti eolici", nella parte in cui prevede che "la Regione (…) si riserva di individuare, anche con separati provvedimenti, le aree impegnate da una forte concentrazione territoriale di impianti di produzione di energia da fonte eolica nelle quali il rilascio di nuove autorizzazioni sarà consentito solo subordinatamente alla previa dismissione di quelli preesistenti e non in esercizio. Tale dismissione, su base volontaria o a seguito di provvedimenti di revoca o dichiarazioni di decadenza, dovrà interessare impianti di almeno pari consistenza rispetto a quelli interessati alle nuove autorizzazioni";

– art. 21, "Limiti di potenza e distanze", nella parte in cui prevede che "gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 Mw, devono essere realizzati ad una distanza l’uno dall’altro non inferiore a 10 Km o, comunque, a distanza congrua, sulla base di adeguata motivazione".

Va dato atto che il Tribunale ha:

a) accolto il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, annullando per l’effetto gli atti con essi impugnati; b) accolto anche il secondo ricorso per motivi aggiunti, annullando per l’effetto, nei limiti di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati, con compensazione integrale delle spese processuali del primo grado del giudizio.

2. – Si è costituita, per resistere all’impugnazione, la società sopra indicata, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto dell’appello. La Greenco s.r.l. ha altresì interposto un appello incidentale autonomo, riproponendo i motivi, esplicitamente o implicitamente dichiarati assorbiti dal T.A.R., formulati in prime cure con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

3. – All’udienza pubblica dell’8 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. – Il Collegio ritiene che la causa non sia matura per la decisione. Ed invero, onde stabilire in quale misura abbia inciso sulle questioni al centro del contendere la sopravvenuta entrata in vigore della L. 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010), è opportuna l’acquisizione agli atti del giudizio di una breve relazione di chiarimenti, a firma del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione siciliana, nella quale si dia conto dello stato attuale dell’iter di approvazione del decreto presidenziale previsto dall’art. 105, comma 5, della citata legge (comma che recita: "Il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall’applicazione della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, del Parlamento e del Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di recepimento della predetta direttiva. Tale decreto definisce, altresì, le misure di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ed è adottato nella forma prevista dall’articolo 12 dello Statuto regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, trova applicazione il D.P.Reg. 9 marzo 2009, di emanazione della Delib. G.R. 3 febbraio 2009, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 marzo 2009, n. 13").

5. – Ai fini di acquisire la relazione sopra indicata – da depositare presso la segreteria di questo Consiglio (in otto copie perfettamente leggibili) entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se antecedente, dalla notificazione della presente ordinanza – è necessario rinviare la trattazione dell’affare all’udienza pubblica indicata nel susseguente dispositivo, rimanendo impregiudicata ogni decisione sul rito e sul merito della lite e sul regolamento delle spese processuali del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, pronunciando in via interlocutoria, dispone gli incombenti istruttori indicati nella su estesa motivazione.

Rinvia la trattazione del ricorso emarginato all’udienza pubblica del 14 dicembre 2011, ore di rito, dando atto che la comunicazione della presente ordinanza vale come avviso per le parti costituite.

Manda la Segreteria per tutto quanto di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente ordinanza al Capo di Gabinetto del Presidente della Regione siciliana.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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