Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 21-07-2011, n. 29096Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – L.N. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Milano, datata 16/20.2.2009, di conferma, per quel che in questa sede interessa, della pregressa decisione del Tribunale di Varese datata 23.5.2005 nella parte in cui dichiarava condannandolo alle pene secondo legge, la di lui responsabilità in ordine ai delitti di furto aggravati ex art. 625 c.p., nn. 2 e 7 e di rapina impropria, ritenuti, dal giudice di secondo grado, in continuazione con un fatto di reato giudicato con sentenza irrevocabile dello stesso tribunale in data 3.3.2003, e per questo effetto rideterminando la pena complessiva.

2- Quattro i motivi di ricorso proposti: a) nullità del giudizio di primo grado e di tutti gli atti successivi, per irregolare notifica del decreto di citazione al giudizio di primo grado, per essere stato notificato il predetto decreto in un domicilio – via (OMISSIS) -, diverso da quello – via (OMISSIS) – eletto in data 3.3.2003, sia pur in epoca precedente alla dichiarazione di domicilio in (OMISSIS). Segnala il ricorrente che nel grado di appello la notifica del decreto di fissazione dell’udienza era stata operata proprio nel domicilio di (OMISSIS), con la conseguente alternativa della nullità, comunque,o della prima citazione ovvero della seconda; b) omessa motivazione per non essere state concesse le attenuanti generiche e ritenute prevalenti sulle aggravanti; c) prescrizione tra l’Aprile e l’Agosto del 2010 dei reati di furto e di rapina impropria commessi, rispettivamente, il (OMISSIS) i due furti, il (OMISSIS) la rapina impropria; d) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, specie in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dei criteri di determinazione della pena.

3 – Il ricorso non può essere accolto perchè infondato.

Invero correttamente il decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale è stato notificato presso l’ultimo domicilio o indicato e/o eletto, all’atto della scarcerazione, e non presso quello indicato in precedenza. Questa Corte, poi, non è stata messa in grado di verificare la regolarità del decreto di citazione a giudizio per il dibattimento di appello per non aver fornito il ricorrente, come suo onere, indicazioni o allegazioni dalle quali fosse stato possibile verificare la regolarità o irregolarità della notificazione per successivi mutamenti del domicilio dichiarato o eletto ovvero per la rituale notificazione, eventualmente a mani del suo destinatario. Il principio, ormai consolidato, della necessaria completezza del ricorso segue quello dei limiti conoscitivi del giudice di legittimità.

Nemmeno il secondo ed il quarto motivo, in buona parte ripetitivo del precedente, meritano di essere accolti perchè omettono di rilevare che i giudici dell’appello, con il fare puntuale riferimento "ai precedenti penali dell’imputato, gravi e costanti nel tempo hanno congruamente supportato la loro decisione dalla considerazione di elementi circostanziali esaustivi ed assorbenti in relazione ai rilievi,peraltro estremamente generici, difensivi. Sul punto occorre ribadire che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli altri, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (V. per tutte, Sez. 6, 28.10/23.11.2010, Straface, rv. 248737; Sez. 6, 16.6/23.92010, Giovane e a., rv. 248244). Ed infine non può accogliersi la richiesta – che non include certo il reato ritenuto in continuazione, di cui al giudicato irrevocabile – volta a far dichiarare la prescrizione dei reati per il fatto che i termini non sono allo stato prescritti, per applicarsi quelli anteriori alla loro modifica in forza della L. n. 251 del 2005, entrata in vigore successivamente alla sentenza di primo grado appellata.

Ne consegue che il termine prescrizionale per due furti aggravati e la rapina impropria, rispettivamente commessi il (OMISSIS) è di 15 anni, per giunta a prescindere dalle interruzioni.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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