Cons. Giust. Amm. Sic., Ord., 28-07-2011, n. 524 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La professoressa Va. ha impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha respinto il ricorso, promosso in prime cure dall’odierna appellante, onde ottenere l’annullamento del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia del 9 dicembre 2005, pubblicato il giorno 13 seguente, con il quale fu approvata in via definitiva la graduatoria generale di merito della preselezione dei candidati al corso-concorso di dirigente scolastico del secondo settore formativo, nella parte recante l’esclusione della ricorrente.

In sintesi, giova riferire in punto di fatto che, con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004, fu indetto un corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, con svolgimento della procedura concorsuale a livello regionale.

La professoressa Va. partecipò al predetto concorso, senza tuttavia superare la selezione per titoli, avendo ottenuto il punteggio complessivo di 12,20, mentre l’ultimo punteggio utile per essere ammessi alla seconda fase concorsuale era di 12,95: di qui l’esclusione della ricorrente.

L’appellante, onde tutelarsi avverso la suddetta esclusione, adì il T.A.R. per la Sicilia, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto valutare, con l’attribuzione di 1 (un) punto, il diploma di specializzazione all’insegnamento di sostegno nella suola secondaria, conseguito dalla professoressa Va. in data 22 giugno 1992, a seguito di un corso biennale, con esame finale al termine di ogni anno formativo, tenuto dall’Associazione Nazionale Famiglie Emigrate, autorizzato dal provveditorato agli studi di Trapani e riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Tribunale adito, con la decisione ora gravata, respinse il ricorso statuendo, in estrema sintesi, che il titolo di specializzazione polivalente posseduto dalla professoressa Va., pur avendo valore legale ed abilitante, non fosse utile ai fini della valutazione di cui al punto 2 della tabella – "Altri titoli culturali" – allegata al bando di concorso, perché non rilasciato da istituzioni universitarie né da soggetti privati in posizione di collaborazione con le predette istituzioni.

La professoressa Va. ha proposto appello contro la sentenza, indicata nella premesse, deducendo plurimi mezzi di gravame.

2. – All’udienza del 19 maggio 2011 la causa è stata discussa. Sennonché, dopo il passaggio in decisione del ricorso, è emersa una questione rilevabile d’ufficio, autonomamente in grado di incidere sulla definizione della controversia. In particolare, il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del bando, furono ammessi a sostenere le prove del corso-concorso in questione soltanto un numero limitato di concorrenti, segnatamente 1.400 (pari a sette volte i posti di dirigente scolastico messi a concorso); più in dettaglio, sono stati ammessi solo i candidati che avessero conseguito un punteggio per titoli non inferiore a 12,95. Orbene, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbe riconosciuto alla professoressa Va. un punteggio pari a 13,20 punti; pertanto, l’accoglimento dell’appello secondo le prospettazioni contenute nell’atto di impugnazione comporterebbe un’inevitabile modifica della graduatoria degli ammessi, dovuta alla necessità di anteporre la professoressa Va. a tutti i candidati inseriti nella predetta graduatoria, ma con un punteggio inferiore a 13,20 (e tuttavia superiore a 12,95).

La circostanza è viepiù rilevante dal momento che, per effetto dell’annullamento parziale della predetta selezione in virtù di alcune decisioni di questo Consiglio, è intervenuta a regolare la vicenda la L. 3 dicembre 2010, n. 202, il cui art. 5, comma 1, ha circoscritto la platea dei soggetti legittimati alla rinnovazione del concorso (medio tempore annullato in parte) ai soli candidati che consegnarono gli elaborati relativi alle prove scritte: un’eventuale pronuncia di questo Consiglio nel senso dell’ammissione della professoressa Va. e della esclusione di altri candidati all’epoca ammessi a sostenere le prove proietterebbe dunque i suoi effetti anche sullo svolgimento del concorso previsto dalla citata L. n. 202/2010. È del tutto evidente allora, che a fronte dell’impugnativa in prime cure della graduatoria su richiamata, tutti i soggetti, in ipotesi sopravanzati dalla professoressa Va., avrebbero avuto interesse e legittimazione a prendere parte al presente giudizio sia in primo sia in secondo grado; per contro, l’appellante si è limitata a notificare il ricorso originario e l’appello soltanto alle quattro persone indicate nell’epigrafe, senza nemmeno chiarirne la rispettiva posizione nella graduatoria impugnata. La circostanza che il T.A.R. abbia ritenuto di poter superare il profilo in questione, ancorché eccepito in prime cure dall’Avvocatura dello Stato, non esonera il Collegio da un doveroso rilievo d’ufficio, nonostante la mancata costituzione, nel processo d’appello, delle controparti pubbliche evocate. Ed invero, l’integrità del contraddittorio è un aspetto che ogni giudicante è tenuto a verificare in ogni stato e grado del processo, a prescindere da qualunque domanda o eccezione di parte, giacché l’accertamento del difetto del contraddittorio impone al giudice di appello di annullare la sentenza impugnata, con rinvio al primo decidente, atteso il conforme disposto dell’art. 105, comma 1, del codice del processo amministrativo.

3. – Per queste ragioni va applicato alla fattispecie il disposto dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo e, quindi, il Collegio, impregiudicata ogni decisione sul merito e sul regolamento delle spese processuali, riserva la decisione e assegna alla parte appellante il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare eventuali memorie.

4. – Rimane ferma l’impossibilità di prendere in considerazione la memoria tardivamente depositata dalla professoressa Va. in data 5 maggio 2011.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, riserva la decisione e assegna all’appellante un termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per il deposito di eventuali memorie aventi ad esclusivo oggetto la questione precisata nei paragrafi 2 e 3 della su estesa motivazione.

Manda la segreteria per la comunicazione della presente ordinanza e per quant’altro di competenza.
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