Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 21-07-2011, n. 29265 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto in data 14.5.2009 la Corte d’Appello di Roma rigettava il ricorso proposto nell’interesse di B.A., sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, avverso il provvedimento reiettivo dell’istanza di revoca della confisca disposta ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, su un appartamento sito in (OMISSIS), che si riteneva fittiziamente intestato ai venditori e pagato con denaro del quale il B. non aveva giustificato la legittima provenienza.

Detto decreto veniva annullato con sentenza di questa Corte in data 5.11.2009, con la quale si riteneva il decreto affetto da carenze motivazionali tali da integrare il vizio della violazione di legge per il quale solo siffatto provvedimento è ricorribile in cassazione.

Con il provvedimento impugnato si riteneva che la documentazione prodotta dalla difesa avesse escluso la natura fittizia dell’intestazione dell’immobile ai venditori ed il carattere simulato del trasferimento del bene alla famiglia del B..

B..

Gli enti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso deducendo violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando il rilievo attribuito ad elementi documentali già valutati con la precedente ordinanza e la mancata considerazione dell’esiguità dei redditi dichiarati dalla formale acquirente G.F., dell’accertato reimpiego di capitali illeciti nell’acquisto di altre unità abitative site nello stesso edificio e dell’altrettanto accertata funzione di prestanome della famiglia B. svolta per altre operazioni immobiliari dal venditore C..

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Al di là del riferimento nominale alla violazione di legge, le ricorrenti lamentano manifestamente l’asserita carenza motivazionale del provvedimento rispetto a taluni degli elementi acquisiti; laddove nella materia delle misure di prevenzione il sindacato di legittimità non comprende vizi motivazionali, riducendosi il controllo di questa Corte alla verifica del raffronto fra gli elementi esaminati dal giudice di merito e i presupposti di legge per l’applicazione delle misure (Sez. 5, n. 19598 dell’8.4.20101, imp. Palermo, Rv. 247514).

Il ricorso è pertanto proposto per motivi non consentiti.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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