Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-07-2011, n. 522 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Provincia di Trapani impugna la sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con il quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto il ricorso introduttivo, promosso in primo grado dal signor Pa.Ro.D’Al., onde ottenere

I) l’annullamento dei seguenti atti:

1) la graduatoria definitiva per la copertura di posti di docente presso le scuole gestite dalla Provincia di Trapani, relativamente agli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, approvata con determinazione dirigenziale n. 115 del 29 agosto 2008 e pubblicata all’albo pretorio il 29 agosto 2008;

2) la nota, prot. n. 55295/OR, del 2 settembre 2008;

3) la nota, prot. n. 61284/P.I., del 1 ottobre 2008;

4) l’elenco per il conferimento di incarichi a docenti di sostegno predisposto dall’Istituto Professionale Provinciale di Trapani – Istituto d’Arte, sezione del corallo;

5) la nota della Provincia Regionale di Trapani – Settore Pubblica Istruzione, prot. n. 1226, del 6 ottobre 2009, con la quale fu rigettata la richiesta di part-time avanzata dal ricorrente;

II) nonché il risarcimento del danno derivante dagli atti illegittimi impugnati.

2. – Si è costituito, per resistere all’impugnazione, il signor D’Al., contestando tutto quanto ex adverso dedotto.

3. – All’udienza pubblica del 18 maggio 2001 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Giova premettere in punto di fatto, con sintetico ed esclusivo riferimento all’oggetto del secondo grado del presente giudizio, che: – con determina dirigenziale n. 115 del 29 agosto 2008 la Provincia Regionale di Trapani – Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse ed innovazioni tecnologiche approvò la graduatoria definitiva per la copertura di posti di "docente" nelle scuole gestite dalla stessa Provincia per il biennio scolastico 2008/2009 e 2009/2010;

– il signor D’Al. aveva partecipato alla relativa selezione pubblica indetta dalla Provincia Regionale di Trapani, di cui all’avviso del 23 aprile 2008 (D.D. n. 61 del 23/4/08), per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento di supplenze annuali e temporanee a copertura di posti di "docente" nelle scuole gestite dalla stessa Provincia;

– contro la graduatoria provvisoria, approvata con determina dirigenziale n. 111 del 4 agosto 2008, il signor D’Al. inoltrò un reclamo al fine di ottenere:

a) il riconoscimento di 12 punti nella classe di concorso di abilitazione dallo stesso posseduta ("Discipline plastiche" – A022), punti maturati per effetto del servizio prestato sul posto di sostegno, come previsto dal D.M. n. 201/2000 dell’All. "A", note punto E), titoli di servizio, punto 11.11;

b) la formazione della graduatoria degli insegnanti di sostegno;

c) l’inserimento in prima fascia in applicazione di quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, punto a), del bando della Provincia Regionale di Trapani;

– l’amministrazione riscontrò negativamente il reclamo in parola, significando, rispettivamente, che a) la richiesta relativa al riconoscimento del punteggio non poteva essere accolta in quanto il titolo prodotto dal ricorrente e il relativo servizio prestato su posto di sostegno non potevano essere considerati "specifici", come prescritto dal regolamento di organizzazione degli uffici della Provincia di Trapani, e b) che le classi di concorso inerenti la selezione erano quelle richieste per il settore Pubblica Istruzione di cui all’allegato "D" della determina dir. n. 61/08, non gravando sulla Provincia alcun obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nel sunnominato decreto ministeriale e relative circolari, stante l’autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta a detto ente; – in data 29 agosto 2008 fu pubblicata all’albo pretorio della Provincia di Trapani la graduatoria definitiva avverso la quale il signor D’Al. propose ricorso, poi accolto dal T.A.R. con la sentenza ora impugnata.

5. – L’appello della Provincia è affidato ad un’unica articolata censura. In sintesi, l’amministrazione sostiene che il T.A.R. avrebbe erroneamente accolto la prima censura dell’impugnativa originaria, in ordine alla dedotta violazione e alla falsa applicazione del D.M. 25 maggio 2000, n. 201 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124), "Note al punto E, titoli di servizio", punto 11.11, per non aver riconosciuto all’appellato il punteggio pieno (di dodici punti per anno) per il servizio di sostegno prestato dal signor D’Al., presso la medesima Provincia, nell’anno scolastico 2007/2008 (da cui il conseguente mancato inserimento del signor D’Al. nella prima fascia della graduatoria). In particolare, secondo le prospettazioni difensive della Provincia:

– le norme stabilite a livello statale per la valutazione dei titoli non appartengono al novero di quelle generali e inderogabili sull’istru-zione, applicabili uniformemente su tutto il territorio nazionale;

– più in dettaglio, la materia dell’accesso all’impiego rientrerebbe in un ambito di autonoma determinazione dell’amministrazione provinciale; – pertanto, del tutto legittimamente l’art. 5 dell’avviso pubblico avrebbe recepito, in relazione alla valutazione dei titoli di servizio, le regole sancite dall’art. 21-bis del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia di Trapani, laddove è prevista, per ogni anno di servizio di insegnamento "non specifico", l’attribuzione ai candidati di soli sei punti;

– siffatta conclusione risulterebbe avvalorata dal contenuto precettivo l’art. 32 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali del 14 settembre 2000, nonché dall’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000.

6. – L’appello è infondato e l’impugnazione non offre al Collegio convincenti elementi per discostarsi dalla decisione assunta dal primo Giudice. Ed invero, l’allegato "A" al D.M. n. 201/2000, nel punto 11 delle note alla lett. E), prevede che: "Il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio di prima fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l’attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo (…)". L’amministrazione appellante reputa che il chiaro dettato della disposizione non troverebbe applicazione nel caso di specie, attesa l’autonomia organizzativa e gestionale della stessa Provincia.

Al riguardo, tuttavia, il T.A.R. ha condivisibilmente osservato che l’autonomia della Provincia in materia di regolamentazione e gestione degli uffici e dei servizi può estrinsecarsi soltanto entro il limite delle materie non ascritte alla competenza esclusiva statale e che tra queste ultime rientrano, nel nuovo contesto derivato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, anche le "norme generali sull’istruzione" (art. 117, comma 2, lett. n), Cost.) al cui ambito vanno ricondotti i principi vincolanti stabiliti, a livello statale, sulla valutazione dei titoli per l’insegnamento.

Non conduce a diverse conclusioni la considerazione delle ulteriori norme, di fonte contrattuale e legislativa, invocate dall’amministrazione appellante. Difatti, l’art. 32 del CCNL sopra richiamato stabilisce unicamente che gli enti locali disciplinino, con gli atti previsti dai rispettivi propri ordinamenti, le procedure selettive per l’assunzione di personale con contratto a termine. Ebbene il riferimento alle procedure selettive concerne le modalità di svolgimento dei procedimenti di reclutamento, ma non investe anche la materia della valutazione dei titoli, che esula dall’alveo della regolazione affidata all’ente locale, postulando una disciplina uniforme a livello nazionale.

Nemmeno ha pregio evocare l’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000, dal momento che la disposizione, nel definire il perimetro delle materie entro le quali è esercitabile il potere regolamentare degli enti locali in tema di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, non reca alcun accenno, neanche indiretto, alla valutazione dei titoli di servizio.

7. – Alla stregua dei superiori rilievi, il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

8. – In conclusione, la sentenza impugnata ben resiste alle censure contro di essa rivolte con l’appello e merita integrale conferma.

9. – Il regolamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna la Provincia di Trapani alla rifusione, in favore del signor Pa.Ro.D’A., delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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