Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 21-07-2011, n. 29243 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Verona in data 6.2.2007, appellata dalla parte civile, Z.B. veniva dichiarato civilmente responsabile del reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso in (OMISSIS) afferrando per la gola S.M.G., e condannato al risarcimento dei danni in favore di quest’ultima.

La decisione di primo grado, con la quale il Giudice di Pace aveva dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, veniva riformata richiamando l’ordinanza in data 16.7.2008 con la quale lo stesso Tribunale aveva disposto la riapertura dell’istruttoria dibattimentale per la ritenuta illegittimità della decisione stessa. deduce violazione di legge in ordine alla riapertura del dibattimento e mancanza o illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità dell’imputato.

Motivi della decisione

Va innanzitutto osservato che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (Sez. 5, n.16494 del 20.4.2006, imp. Catanzaro, Rv.234459; Sez. 5, n. 27392 del 6.6.2008, imp. Di Rienzo, Rv.

241172), la sentenza emessa dal giudice di pace ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 è inappellabile, in quanto emessa in sede preliminare all’esito di una definizione alternativa al giudizio ordinario dinanzi al predetto giudice, riconducibile alla particolare funzione conciliativa che a quest’ultimo è attribuita. La sentenza impugnata, pronunciata a seguito di un atto di appello della parte civile che per quanto appena detto era inammissibile, deve pertanto essere annullata senza rinvio.

Anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace è peraltro ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile agli effetti penali (Sez. 5, n. 40876 del 23.9.2010, imp. Pezzano, Rv.248657). Ne segue che l’appello presentato dalla parte civile avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona in data 6.2.2007 deve essere riqualificato, sussistendone le condizioni, come ricorso per cassazione, ed in quanto tale deve essere esaminato da questa Corte.

In questa prospettiva, va altresì rammentato che l’esercizio del potere del giudice di pace nel riconoscimento della causa estintiva della riparazione è vincolato dai limiti previsti dal citato art.35, fra i quali vi è quello dell’anteriorità della condotta riparatoria rispetto all’udienza di comparizione, la cui previsione è finalizzata ad assicurare la spontaneità di detta condotta; limite, questo, che può essere superato solo in presenza del provvedimento con il quale il giudice sospenda il dibattimento a seguito di specifica richiesta dell’imputato di essere posto nella condizione di realizzare l’attività riparatoria (Sez. 5, n.41297 del 26.9.2008, imp. Roman, Rv. 241600; Sez. 4, n.12856 del 19.3.2010, imp. Mizigoi, Rv.247032).

Nel caso in discussione, la sentenza dichiarativa della causa di estinzione del reato veniva pronunciata dopo che il dibattimento, dall’udienza di comparizione del 7.3.2006, veniva di seguito rinviato alle udienze del 16.5.2006, del 7.11.2006, del 5.12.2006, del 16.1.2007 e del 6.2.2007, senza che fosse adottato il provvedimento di sospensione sopra indicato. Inoltre, all’udienza del 7.11.2006 il giudice interveniva nella definizione della somma da versarsi a titolo di risarcimento, dando indicazioni perchè l’importo originariamente fissato in Euro.500 venisse aumentato ad Euro 1.000, somma ritenuta congrua. La decisione veniva pertanto emessa in mancanza di una delle condizioni previste dalla norma ed in contrasto con le esigenze di spontaneità della condotta riparatoria che caratterizzano la speciale definizione del procedimento.

La sentenza emessa in primo grado dal Giudice di Pace di Verona deve pertanto essere annullata con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza di secondo grado e, qualificato l’appello come ricorso, in accoglimento del medesimo, annulla la sentenza del Giudice di Pace di Verona con rinvio per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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