Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-07-2011, n. 521 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la decisione, di estremi specificati nelle premesse, questo Consiglio accolse il ricorso in ottemperanza, presentato dall’odierna istante onde ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla precedente decisione del C.G.A. n. 527 del 21 settembre 2006. In particolare, occorre riferire che:

– con sentenza n. 1088 del 2004 il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, respinse il ricorso proposto dalla Structura Costruzioni s.a.s. (d’ora in poi: "Structura") avverso il silenzio, opposto dall’Istituto autonomo case popolari di Messina (nel prosieguo: "Iacp"), alla richiesta dell’impresa di ottenere il compenso revisionale per il periodo di maggiore durata dei lavori di costruzione di n. 64 alloggi popolari, segnatamente dal 4 agosto 1979 al 10 gennaio 1980;

– questo Consiglio, con la succitata decisione n. 527 del 2006, accolse l’appello interposto dalla Structura;

– con la successiva pronuncia indicata nelle premesse il C.G.A. accolse il ricorso in ottemperanza della Structura e, dopo aver premesso che "l’oggetto del giudizio di ottemperanza è circoscritto all’esercizio del potere discrezionale di concedere la revisione prezzi per il periodo sopra indicato" (4 agosto 1979 – 10 gennaio 1980), dichiarò l’obbligo dell’Iacp di "pronunciarsi sull’istanza della ricorrente nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione in forma amministrativa della … decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione";

– il C.G.A. nominò altresì un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Messina o suo delegato, per il caso di perdurante inottemperanza dell’amministrazione;

– non essendosi l’Iacp adeguato al decisum giurisdizionale, il commissario ad acta, insediatosi in data 21 gennaio 2011, si recò presso l’Iacp e, nell’occasione, prese visione di copia della determinazione dirigenziale n. 169 del 17 giugno 2010, con la quale, in pretesa esecuzione della decisione di questo Consiglio n. 554/2010, l’Iacp ebbe a negare il riconoscimento, in favore della Structura, di qualunque importo a titolo di revisione prezzi;

– il commissario ad acta pertanto ritenne che l’Iacp, così disponendo, avesse dato esecuzione alla pronuncia di questo Consiglio e che, pertanto, non vi fosse luogo a provvedere in via sostitutiva; il commissario richiese altresì la liquidazione del compenso.

2. – Contro la determinazione dello Iacp n. 169/2010 e il provvedi-mento adottato dal commissario ad acta è insorta la Structura, instaurando con il ricorso emarginato il presente incidente di esecuzione.

Le doglianze della istante possono così riassumersi:

I) l’atto dell’Iacp è nullo per contrasto con il giudicato formatosi sulla decisione di questo Consiglio n. 527/2006 (con la quale è stato escluso che la Structura fosse incorsa in alcuna decadenza nell’iscrivere la domanda di compenso revisionale) e con la successiva decisione n. 554/2010, recante la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere su detta domanda; in particolare, soggiunge la Structura, il potere dell’amministrazione di rivedere i prezzi è vincolato all’esistenza di determinati presupposti i quali possono essere rilevati attraverso un semplice accertamento tecnico di carattere non discrezionale;

II) nella fattispecie sussistevano tutti i presupposti per la revisione dei prezzi e per il conseguente riconoscimento del compenso revisionale sulla base della documentazione versata in atti;

III) erroneamente il commissario ad acta ha ritenuto che con la determinazione n. 169/2010 l’Iacp avesse prestato corretta ottemperanza alle pronunce del C.G.A.

3. – Nella camera di consiglio del 18 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – L’istanza della Structura è fondata e merita accoglimento nei sensi di seguito precisati. Onde chiarire le ragioni della decisione occorre integrare la narrativa del fatto in ordine alle seguenti circostanze:

– la scadenza del contratto originariamente stipulato tra la Structura e l’Iacp, inizialmente fissata in data 2 agosto 1978, fu prorogata al 4 agosto 1979;

– i lavori tuttavia proseguirono fino al 10 gennaio 1980;

– a conclusione di un contenzioso instaurato in sede civile, la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 415/1992, dichiarò il difetto della giurisdizione ordinaria in riferimento alla domanda di corresponsione del compenso revisionale per il periodo di tempo successivo alla scadenza del termine contrattuale, condannando per l’effetto l’Iacp al pagamento della sorte di Lire 10.771.675 per il solo periodo compreso tra il 17 luglio 1979 e il 4 agosto 1979;

– l’importo, oggetto della condanna irrogata dalla Corte di appello, fu poi corrisposto dall’Iacp;

– con la citata determinazione dirigenziale n. 169 del 2010, adottata in apparente ottemperanza alle decisioni di questo Consiglio n. 527/2006 e n. 554/2010, l’Iacp respinse l’istanza della Structura volta a ottenere la liquidazione del maggior compenso revisionale per il periodo successivo fino al 10 gennaio 1980;

– i motivi addotti a sostegno del rigetto dell’istanza di liquidazione del maggior compenso revisionale sono stati essenzialmente due e, in dettaglio, l’Iacp ha affermato:

a) il ricorso per l’ottemperanza alla decisione di questo Consiglio n. 527/2006 era infondato dal momento che l’oggetto del giudizio doveva intendersi esclusivamente circoscritto all’accertamento della liceità del silenzio serbato dall’Iacp, non potendo il giudice amministrativo conoscere della fondatezza della pretesa sostanziale;

b) la domanda di riconoscimento del maggior compenso revisionale aveva già formato oggetto del giudizio proposto dalla Structura avanti al giudice civile e definito con la sunnominata sentenza della Corte di appello di Messina, alla quale l’Iacp aveva dato esecuzione.

5. – Considerate le superiori premesse, appare evidente sia la nullità della determinazione n. 169/2010 sia l’illegittimità dell’atto adottato dal commissario ad acta, del pari oggetto dell’incidente di esecuzione promosso dalla Structura.

Sotto il primo aspetto – in disparte l’affermazione dell’infondatezza del ricorso per l’ottemperanza della decisione n. 527/2006 (invece accolto con la pronuncia n. 554/2010), da considerarsi un mero lapsus calami stante la sua manifesta erroneità – va segnalato che la determinazione n. 169/2010, diversamente da quanto opinato dal commissario ad acta, non costituisce affatto attuazione del decisum della citata pronuncia n. 554/2010. Ed invero, con quest’ultima decisione, il C.G.A. ha si dichiarato l’obbligo dell’Iacp di pronunciarsi sull’istanza della Structura, ma tale istanza, come precisato a pag. 2 della relativa motivazione, mirava a ottenere la liquidazione del compenso "per il periodo di maggior durata dei lavori di costruzione di n. 64 alloggi popolari (dal 4 agosto 1979 al 10 gennaio 1980).". Del tutto inconferente è pertanto il motivo di rigetto, di cui alla determinazione n. 169/2010, incentrato sull’avvenuto pagamento dell’importo stabilito dalla Corte di appello di Messina.

6. – La suddetta determinazione, concretandosi in un’obiettiva elusione del giudicato, deve quindi essere rimossa dal mondo del diritto, non potendosi ritenere che l’Iacp abbia a tutt’oggi attuato il comando giurisdizionale. Nondimeno deve altresì precisarsi, diversamente da quanto sostenuto dalla Structura, che questo Consiglio, a pag. 4 della decisione, ha pure chiarito che il potere di concedere la revisione prezzi per il periodo di tempo sopra indicato ha natura discrezionale.

7. – In conseguenza di quanto sopra osservato, il Prefetto della Provincia regionale di Messina, per l’esecuzione dell’incarico conferito da questo Consiglio, dovrà assegnare a un diverso dipendente della Prefettura – UTG il compito di dare attuazione al giudicato della cui ottemperanza si controverte. La sostituzione del precedente incaricato si impone onde scongiurare le incompatibilità previste dagli artt. 21, 20, comma 2, e 51 del codice del processo amministrativo, interpretate alla luce del principio di terzietà del giudice del quale il commissario ad acta, in quanto ausiliario, è emanazione.

8. – Più in dettaglio, il nuovo incaricato:

– dovrà verificare, in via preliminare, se sussistano i presupposti (an) normativi e di fatto per riconoscere, attraverso l’esercizio del potere discrezionale indicato dal Consiglio, il maggior compenso revisionale per i lavori eseguiti dalla Structura dal 4 agosto 1979 al 10 gennaio 1980;

– soltanto nel caso di riconoscimento della fondatezza della pretesa al maggior compenso e previa acquisizione di tutti gli atti amministrativi, negoziali e contabili (quali, ad esempio, stati di avanzamento, pagamenti, ecc.), afferenti all’esecuzione dei lavori in questione – materiale che l’Iacp sarà tenuto a esibire e mettere a disposizione a prima richiesta del commissario ad acta – dovrà determinare la sorte del compenso spettante alla Structura e maggiorarla degli accessori di legge;

– dovrà in ogni caso partecipare tempestivamente e in via preventiva alla Structura e all’Iacp l’inizio delle operazioni, da svolgersi in contraddittorio orale o scritto.

Per il compimento dell’incarico è assegnato il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Al commissario ad acta è riconosciuto il diritto a un compenso adeguato all’opera prestata, oltre al rimborso delle spese documentate (di trasporto, vitto e alloggio) eventualmente sostenute per lo svolgimento dell’incarico: il compenso e il rimborso saranno liquidati da questo Consiglio, con successivo provvedimento, dietro presentazione di apposita istanza, corredata dei documenti di supporto. Nessun compenso è liquidato al precedente incaricato dal Prefetto della Provincia Regionale di Messina, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, qualora richieste.

9. – Alla stregua dei superiori rilievi, il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

10. – Il regolamento delle spese processuali del presente incidente di esecuzione segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’istanza della Structura nei termini precisati in parte motiva. Condanna l’Istituto autonomo case popolari di Messina alla rifusione, in favore della parte istante, delle spese processuali del presente incidente di esecuzione, liquidati in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Manda la Segreteria per la comunicazione della sentenza anche al Prefetto della Provincia regionale di Messina.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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