Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 26708 Recesso del conduttore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La spa Bluarancio, con ricorso del 4 febbraio 2005 ha convenuto dinanzi al tribunale di Bologna la locatrice Oppenheim I.K.Mbh, deducendo di avere esercitato recesso per gravi motivi dal contratto, come da r.r. 27 dicembre 2004, ovvero recesso convenzionale ad nutum previsto da clausola contrattuale; chiedeva lo svincolo della garanzia fideiussoria e lo indennizzo per migliorie ed addizioni apportate all’immobile, sito in (OMISSIS). Resisteva la locatrice deducendo la inefficacia del recesso e la infondatezza delle altre pretese e spiegava riconvenzionale per danni.

2. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 12 novembre 2007 accoglieva la domanda di recesso in base alla clausola convenzionale e condannava il locatore alla restituzione della garanzia fideiussoria, rigettava le altre domande del conduttore e la riconvenzionale, compensando le spese di lite per la metà e ponendo il resto a carico della locatrice.

3. Contro la decisione ha proposto appello lo Instituzional funds GMBH avente causa dalla originaria locatrice, chiedendo la riforma della decisione, ed appello incidentale la Bluarancio sia in punto di recesso per gravi motivi sia in punto di diritto ad indennizzo.

4. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 1 aprile 2009 così decideva: rigetta gli appelli principale e incidentale e compensa tra le parti le spese del grado.

5. Contro la decisione ricorre il fondo IFG deducendo quattro motivi di censura, resiste la controparte con controricorso.

MEMORIE per la ricorrente IVG.

Motivi della decisione

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva, cui segue la confutazione in diritto.

6.1.SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO motivo si deduce error in iudicando per la violazione della L. n. 372 del 1998, art. 27, comma 7 per la errata determinazione del momento in cui si ha per esercitata la facoltà di recedere ad libitum dal contratto. La tesi, formulata nel quesito a ff. 33 è che la fattispecie di recesso in esame si compone di due momenti: il primo che coincide con lo esercizio del diritto potestativo ed il secondo che viene in essere decorso il termine di sei mesi dalla dichiarazione di recesso e coincide con lo effettivo scioglimento del vincolo contrattuale; si sostiene che l’esercizio del diritto di recedere non coincida con il memento dello effettivo rilascio dello immobile, e si chiede alla Corte di elaborare una regula iuris conforme a detta interpretazione.

Nel SECONDO motivo si deduce l’error in iudicando in relazione alla interpretazione data alla L. di equo canone – L. n. 392 del 1978, art. 27, comma 7 da consolidata giurisprudenza. Il quesito in termini è formulato a ff. 43 che sviluppa la censura per la violazione dello art. 1362 c.c. in relazione alla ricostruzione della volontà delle parti.

Nel TERZO motivo si deduce il vizio della motivazione su punto decisivo, in relazione alla interpretazione data dalla Corte della Clausola 4.2. sul recesso ad nutum dopo il compimento dello intero primo triennio di locazione, con esercizio della facoltà solo dopo lo inizio del quarto anno.

Nel QUARTO MOTIVO si deduce error in procedendo, ai sensi dello art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa pronuncia su una domanda dell’appellante in relazione alla domanda di declaratoria della carenza di legittimazione della società garantita ad ottenere lo svincolo della garanzia autonoma a prima richiesta prestata dalla Cassa di Risparmio di Bologna spa in favore della società locatrice. Quesito in termini a ff. 47. 7. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, ed in vero il giudice del merito ha interpretato la clausola nel senso che il recesso dal contratto di locazione con la riconsegna dello immobile avrebbe potuto aver luogo dopo la scadenza dei primi tre anni del contratto, ma che il preavviso avrebbe potuto essere anche prima, ma con effetto non antecedente alla scadenza del triennio. Nel caso di specie la estinzione del rapporto per recesso non poteva essere anteriore al 1 luglio 1975 e doveva essere preceduta da un preavviso semestrale.

La interpretazione della clausola costituisce una quaestio voluntatis, che si sottrae al sindacato di legittimità ove risulti, come si legge a ff 7 della motivazione, congruamente e logicamente motivata.

Il secondo motivo, parimenti, risulta infondato, proprio in quanto pone in evidenza la questione interpretativa, partendo da un dato normativo e da una giurisprudenza che non appare perspicua, un relazione, si ripete, alla natura convenzionale del recesso ad nutum liberamente concordato, sia pure entro determinati limiti di tempo e di preavviso. Resta assorbito il terzo motivo, dove il vizio della motivazione allude ad un fatto controverso che si vuole diverso da quello ricostruito dal giudice del merito. Inammissibile infine è il quarto motivo, sul rilievo che la pronuncia sugli effetti del recesso in relazione alla garanzia accessoria, contiene la espressa statuizione dello interesse e della legittimazione del debitore principale che estingue il rapporto in ordine al quale la garanzia opera. Il quesito appare dunque mal formulato in relazione alla fattispecie complessa che viene in esame ed agli effetti del recesso sulla garanzia.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudiziosi cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la Institutional Funds Gmbh a rifondere alla spa Bluarancio la somma di Euro 8200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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